Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1268/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1268/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.07.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
08.08.1979, residente a [...] (cod. fisc. ); C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Pistoia (PT) in Via Corticella n. 11 (cod. fisc. ), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pamela Mariotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT) in
Via della Costituzione n. 7, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.07.2024,
[...]
e , esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 21.08.2010 in Sant'Agata di MI (ME), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1
(il 13.04.2014) e (il 21.01.2016). Per_2 Per_3
Le parti evidenziavano peraltro che le incompatibilità caratteriali facevano venire meno la comunione materiale e spirituale tra loro, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei figli minori , ed Per_1 Per_2 Persona_4 sarà condiviso tra i genitori sigg.ri e ed entrambi i Pt_2 Pt_1 coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori;
3) il collocamento prevalente dei figli sarà presso la madre Pt_1
e la residenza dei minori sarà quella della madre
[...] Parte_1 per ora a Pistoia in via Corticella n. 11 e, successivamente al traserimento in provincia di Messina, per alcuni mesi presso l'abitazione posta in Sant'Agata di MI in Via Oliveto n. 40 e quindi presso la nuova abitazione della madre sig.ra in Pt_1
Sant'Agata di MI in via Campidoglio n. 70 (si allega la visura catastale relativa all'immobile sito in Sant'Agata di MI in via
Campidoglio n. 70 - all. 7);
4) i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00-19,30 nei giorni che i coniugi concorderanno tempestivamente in ragione delle esigenze dei figli e dei rispetivi impegni di lavoro;
5) il sig. si impegna, previo accordo con la coniuge, a Pt_2 prestare aiuto negli spostamenti per le terapie dei figli;
2 6) i figli portanno trascorrere con il padre il pomeriggio del sabato per due sabati al mese, alternati ogni quindici giorni, dalle ore 16 circa alle ore 22 circa, senza pernottamento;
7) per i primi tre anni dalla separazione, durante le vacanze estive i figli portanno trascorre con il padre cinque giorni, anche non consecutivi, senza pernottamento, per un numero di ore durante l giornata che verrà di volta in volta conorcato dai coniugi in base alla situazione e alle condizioni dei figli. In ogni caso, durante questo periodo di vacanza, la sig.ra soggiornerà in luogo Pt_1 vicino e facilmente raggiungibile (dove i minori pernontteranno con la madre) rispetto a quello in cui il padre terrà con sé i figli durante il giorno.
I periodi ed i luoghi di vacanza dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
8) le festività di Natale e Pasqua verranno trascorse ad anni alterni, uno con il padre e l'altro con la madre e viceversa, precisando che il padre trascorrerà con i figli il giorno di festività dalla mattina alla sera, riaccompagnando i figli dalla madre per il pernottamento;
9) ciascun genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro di ogni aspetto relativo agli impegni ed al profitto scolastico, alle esigenze di istruzione, educazione e sanitarie, alle attività sportive e ludico – ricreative relative ai figli di cui sia a conoscenza;
10) Il sig. verserà ogni mese alla sig.ra la somma di Pt_2 Pt_1 euro 500,00 (euro cinquecento mensili) a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli;
11) I coniugi parteciperanno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, in ragione delle indicazioni adottate con Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che si intende in questa sede richiamato.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, salvo i casi di emergenza ed urgenza nell'interesse della minore;
12) nessuno di coniugi dovrà all'altro il contributo per il mantenimento;
3 13) i coniugi dichiarano di avere risolto tra loro ogni questione economica e patrimoniale, ivi compresa la proprietà dei beni mobili di proprietà comune;
14) tra i coniugi non vi è comproprietà di beni immobili;
15) i signori e si rilasciano reciprocamente Pt_1 Pt_2 autorizzazione all'espatrio e per il rilascio del passaporto, senza inserimento dei nominativi dei figli minori nei relativi documenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
27.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto
[...]
4 matrimonio in data 21.08.2010 in Sant'Agata di MI (ME), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sant'Agata di MI (ME), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 29, P. 2, serie A, anno 2010);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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