Articolo 100 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 99Articolo 101
Versione
15 marzo 1969
Art. 100.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Entrata in vigore il 15 marzo 1969