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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore AS
PO e con gli Avv.ti FERRERO STEFANO e ROVERO ROBERTO
opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 1 TREVISO presso il Difensore
RS PO e con gli Avv.ti CARESTIATO DIEGO e CERESI ALESSANDRO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Ridotto il fatto ai profili essenziali per brevità.
1. oppone il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da “ ” Parte_1 CP_1
chiedendone la revoca per insussistenza del credito azionato, eccependo in particolare, in riferimento al sottostante rapporto contrattuale, la violazione del principio di buona fede come limite all'escussione delle garanzie autonome, e l'iniquità delle clausole penali.
Nelle more del giudizio interveniva lodo arbitrale dell'1.04.2025 tra IU
CH – debitrice garantita dagli odierni opponenti – e depositato in copia CP_1
all'udienza del 10.04.2025. Le parti davano atto della volontà di adeguarvisi mediante soluzione transattiva e, all'udienza del 13.05.2025, della predisposizione di un piano di rientro.
2. Il fatto che al punto 6 del lodo il Collegio abbia condannato la debitrice principale, IU “a pagare in favore di l'importo di euro 750.000,00 CP_1
(settecentocinquantamila) a titolo di penale […] nonché l'importo di ulteriori euro 100.000 a
titolo di mancate sponsorizzazioni procurate alla stessa ai sensi dell'art. 9 del contratto CP_1
di transazione del 6 settembre 2023 (ovvero dichiara il diritto di di trattenere detti CP_1
importi, ove già conseguiti a seguito di escussione delle relative fideiussioni), oltre interessi”
come meglio ivi specificati, dichiarando altresì le domande riconvenzionali di CP_1
rigettate o assorbite, incide sulla materia del contendere odierna riquantificando l'obbligazione dei garanti.
Ed invero, come risulta dal tenore degli atti, il decreto ingiuntivo fu chiesto e ottenuto per l'importo di Euro 1.100.000,00 imputabile solo e soltanto alla penale
(“residuano tutt'ora in capo ad : - sia il diritto di ottenere la somma di Euro 100.000,00 CP_1
pagina 2 di 4 inizialmente da corrispondersi tramite il reperimento a cura di IU CH di
sponsorizzazioni a favore di sino a concorrenza del suddetto importo;
- sia il diritto di CP_1
ottenere la somma di Euro 30.000,00 a titolo di contribuzione nelle spese legali (inizialmente
corrisposta tramite sconto sul prezzo); - sia, per quanto qui di esclusivo interesse, il
diritto di percepire la penale complessiva di Euro 1.100.000,00, con facoltà di
escussione delle cosiddette “Seconda Fideiussione” e “Quarta Fideiussione” e per esse
il diritto di escutere le garanzie autonome a prima richiesta prestate dalla società
[…] dal signor (ricorso monitorio, pag. 6- Parte_1 Parte_2
7, in atti in formato cartaceo); e fu concesso appunto per l'importo di Euro 1.100.000,00
relativo alla sola penale.
Tale importo è stato ridotto dal lodo arbitrale in Euro 750.000,00 e merita perciò
conferma anche in questa sede processuale. È dunque pacifico che le somme pretese a diverso titolo non siano oggetto del presente giudizio.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e – in conformità al lodo
–la condanna degli opponenti al pagamento della minor misura di Euro 750.000,00, in solido tra loro, con interessi come da lodo, inclusi eventuali pagamenti già effettuati a che – sempre in conformità al lodo – ha diritto di ritenere. CP_1
3. Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza reciproca, anche virtuale. Ed a tal riguardo, considerato che gli opponenti sono senz'altro obbligati, ma che – di contro – l'opposta ha agito senza la normale prudenza, incardinando un'azione monitoria incurante della pendenza di giudizio arbitrale, sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di giudizio (anche per non dar luogo, mediante la moltiplicazione degli importi oggetto di ripetizione, ad ulteriori contenziosi).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti e , in solido tra loro, Pt_1 Pt_1 Parte_2
al pagamento in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 750.000,00, con interessi come da lodo arbitrale in atti, inclusi acconti eventualmente già versati;
compensa interamente le spese di giudizio.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore AS
PO e con gli Avv.ti FERRERO STEFANO e ROVERO ROBERTO
opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 1 TREVISO presso il Difensore
RS PO e con gli Avv.ti CARESTIATO DIEGO e CERESI ALESSANDRO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Ridotto il fatto ai profili essenziali per brevità.
1. oppone il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da “ ” Parte_1 CP_1
chiedendone la revoca per insussistenza del credito azionato, eccependo in particolare, in riferimento al sottostante rapporto contrattuale, la violazione del principio di buona fede come limite all'escussione delle garanzie autonome, e l'iniquità delle clausole penali.
Nelle more del giudizio interveniva lodo arbitrale dell'1.04.2025 tra IU
CH – debitrice garantita dagli odierni opponenti – e depositato in copia CP_1
all'udienza del 10.04.2025. Le parti davano atto della volontà di adeguarvisi mediante soluzione transattiva e, all'udienza del 13.05.2025, della predisposizione di un piano di rientro.
2. Il fatto che al punto 6 del lodo il Collegio abbia condannato la debitrice principale, IU “a pagare in favore di l'importo di euro 750.000,00 CP_1
(settecentocinquantamila) a titolo di penale […] nonché l'importo di ulteriori euro 100.000 a
titolo di mancate sponsorizzazioni procurate alla stessa ai sensi dell'art. 9 del contratto CP_1
di transazione del 6 settembre 2023 (ovvero dichiara il diritto di di trattenere detti CP_1
importi, ove già conseguiti a seguito di escussione delle relative fideiussioni), oltre interessi”
come meglio ivi specificati, dichiarando altresì le domande riconvenzionali di CP_1
rigettate o assorbite, incide sulla materia del contendere odierna riquantificando l'obbligazione dei garanti.
Ed invero, come risulta dal tenore degli atti, il decreto ingiuntivo fu chiesto e ottenuto per l'importo di Euro 1.100.000,00 imputabile solo e soltanto alla penale
(“residuano tutt'ora in capo ad : - sia il diritto di ottenere la somma di Euro 100.000,00 CP_1
pagina 2 di 4 inizialmente da corrispondersi tramite il reperimento a cura di IU CH di
sponsorizzazioni a favore di sino a concorrenza del suddetto importo;
- sia il diritto di CP_1
ottenere la somma di Euro 30.000,00 a titolo di contribuzione nelle spese legali (inizialmente
corrisposta tramite sconto sul prezzo); - sia, per quanto qui di esclusivo interesse, il
diritto di percepire la penale complessiva di Euro 1.100.000,00, con facoltà di
escussione delle cosiddette “Seconda Fideiussione” e “Quarta Fideiussione” e per esse
il diritto di escutere le garanzie autonome a prima richiesta prestate dalla società
[…] dal signor (ricorso monitorio, pag. 6- Parte_1 Parte_2
7, in atti in formato cartaceo); e fu concesso appunto per l'importo di Euro 1.100.000,00
relativo alla sola penale.
Tale importo è stato ridotto dal lodo arbitrale in Euro 750.000,00 e merita perciò
conferma anche in questa sede processuale. È dunque pacifico che le somme pretese a diverso titolo non siano oggetto del presente giudizio.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e – in conformità al lodo
–la condanna degli opponenti al pagamento della minor misura di Euro 750.000,00, in solido tra loro, con interessi come da lodo, inclusi eventuali pagamenti già effettuati a che – sempre in conformità al lodo – ha diritto di ritenere. CP_1
3. Le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza reciproca, anche virtuale. Ed a tal riguardo, considerato che gli opponenti sono senz'altro obbligati, ma che – di contro – l'opposta ha agito senza la normale prudenza, incardinando un'azione monitoria incurante della pendenza di giudizio arbitrale, sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di giudizio (anche per non dar luogo, mediante la moltiplicazione degli importi oggetto di ripetizione, ad ulteriori contenziosi).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti e , in solido tra loro, Pt_1 Pt_1 Parte_2
al pagamento in favore di in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Euro 750.000,00, con interessi come da lodo arbitrale in atti, inclusi acconti eventualmente già versati;
compensa interamente le spese di giudizio.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4