TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4758/2021 sul ricorso depositato il 19/10/2021 proposto da (difesa dall'Avv. Pietro Siviglia); Parte_1
nei confronti di E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. CP_1
S.a.s. (contumace) viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara intercorso tra la ricorrente e la ditta CP_2
un rapporto di lavoro dal 14.08.2009 al 22.08.2017 come addetta alle vendite, Livello
[...]
B4 del CCNL Artigiani Panificatori e per l'effetto, condanna parte resistente CP_1
E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. al pagamento alla parte CP_3 ricorrente delle seguenti somme :
105.659,15 euro a titolo di differenze retributive .;
10.159,75euro a titolo di trattamento di fine rapporto ..
Sulle predette somme vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo , computando interessi sul capitale annualmente rivalutato.
Condanna parte resistente PANIFICIO E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R
[...]
al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida Parte_2 complessivamente in 10.200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
1 Pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti in solido ( con diritto di rivalsa della parte ricorrente sulla parte ricorrente per l'importo che dovesse corrispondere al ctu) liquidate con il separato decreto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la è intercorso un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto dal 14.08.2009 al 22.08.2017 corrispondente al profilo di addetto alle vendite Livello B4 del CCNL Artigiani Panificatori;
2. conseguentemente condannare, condannare la CP_1 Parte_3 subentrata alla ditta individuale in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € 132.787,02 lordi, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. condannare la subentrata alla Controparte_5 ditta individuale in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione delle CP_2 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: di aver lavorato presso il " " dal 14 agosto 2009 al 22 agosto 2017 come Parte_4 addetta alla vendita.; il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato, tranne per brevi periodi, e la retribuzione era di
€600,00 mensili, pagati in contanti senza busta paga;
ella aveva inviato una diffida il 26 ottobre 2017 e h presentato denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro il 13 dicembre 2017; il tentativo di conciliazione del 20 aprile 2018 si era concluso con esito negativo.
l' aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_6
e irregolare;
2 sussisteva la Legittimazione passiva del Controparte_7 in quanto subentrato nella gestione del panificio dopo il decesso di
[...] CP_3 CP_2 il sig , figlio di aveva costituito la società e continuato l'attività Parte_3 CP_2 aziendale;
le mansioni svolte erano state di addetta alla vendita del pane e di altri prodotti da banco con messa a disposizione delle energie della ricorrente a favore della de cuius, ma anche dall'assoggettamento al potere direzionale, organizzativo e di controllo della titolare dell'attività,
Sig.ra nonché dall'osservanza di un orario di lavoro predeterminato tanto da dover CP_2 giustificare le assenze;
la retribuzione mensile era di € 600,00, pure se al netto delle ritenute, che non sarebbero mai state versate, risulta assai inferiore rispetto ai parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, e agli artt.
2099 e 2103 c.c., con il conseguente riferimento alla retribuzione prevista ed applicata per il settore de quo di cui al relativo CCNL Panificatori Artigiani;
il rapporto non è mai stato formalizzato se non per brevi periodi di tempo (dal 10/11/2014 al
31/12/2014 e dal 01/01/2015 al 10/01/2015), infatti, la ricorrente sarebbe stata sempre retribuita brevi manu, senza busta paga, in violazione della normativa vigente.
Che come dichiarato nel verbale di accertamento dell' , doveva essere Controparte_6 inquadrata al livello B4 del CCNL di categoria e da tale qualifica e sulla base della ricostruzione delle buste paga effettuate dal sindacato della FISASCAT CISL, per il lavoro svolto, a tempo pieno dal 14.08.2009 al 22.08.2017 la ricorrente aveva maturato – come da conteggi allegati ai nn. 13, 14
e 15 – a titolo di differenze retributive tra il percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ai sensi del
CCNL di categoria le seguenti somme:
• € 9.098,42 per trattamento di fine rapporto e € 123.688,60 per differenze retributive.
La PANIFICIO E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. S.a.s. non si costituiva e restava contumace.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà.
La causa ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro non formalizzato nel periodo a tempo pieno dal 14.08.2009 al 22.08.2017 con , ditta individuale , alla quale è CP_2 subentrata successivamente la comunione ereditaria e poi la E R E D I S E R G I D I CP_1
COSTA S A L V A T O R E & C. S.a.s..
3 In ordine alla prova della prestazione di lavoro veniva acquisita la documentazione prodotta e ammessa anche la prova testimoniale .
Il primo teste sig. , ha riferito : Testimone_1
ADR: Conosco la ricorrente poiché siamo vicini di casa, frequento suo figlio. Premetto di lavorare nell'edilizia come capocantiere. Ho sempre visto la sig. fare la rivenditrice del pane da Pt_1 CP_2 un panificio che si trova a Sbarre Inferiori, in particolare quando mi recavo io lì, lei mi dava il pane.
Nel 2014 lavoravo in un negozio di frutta in via Botteghelle e quindi la mattina andavo a prendere il pane dal sig. per preparare le colazioni per i bambini della scuola che si trovava di fronte al CP_2 negozio e vedevo sempre la sig.ra lì al panificio. Alle volte ci recavamo presso il panificio a Pt_1 prendere qualche torta o dei biscotti di pomeriggio ed anche di pomeriggio vedevamo lì la sig.ra
. Preciso che le mie dichiarazioni si riferiscono propriamente all'anno 2014, in cui Pt_1 lavoravo presso il negozio di frutta, altre volte nel corso degli anni mi è capitato di andare presso il panificio a comprare il pane per casa e vedevo sempre la sig.ra . Pt_1
Il secondo teste sig. ha riferito : Testimone_2
ADR: premetto di essere il marito della ricorrente sig.ra , la quale ha lavorato presso il Pt_1 panificio di sito alla via Sbarre Inferiori, dal 14.8.2009 fino al 16.8.2017 (più o meno), CP_2 con mansioni di commessa, addetta al pane, dolci, dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 14:30 ed il martedì e il venerdì dalle 6:30 alle 12:30 e poi 16:30 fino alle 20:00. La pagavano 150,00 € alla settimana in contanti. Specifico che, dato che sono pensionato da circa 33 anni e dato che mia moglie non guida, ero io che personalmente la accompagnavo a lavoro e la andavo a riprendere.
Il terzo teste sig. , dichiarava: ADR: “sono in pensione, prima ero impiegato Testimone_3 presso l'ASP, conosco la ricorrente poiché siamo vicini di casa. Io accompagnavo mia moglie 3 volte a settimana alle 6:15 del mattino a Melito per effettuare le dialisi e incontravo la ricorrente sul pianerottolo, in quanto ella si recava a lavoro -accompagnata dal marito- presso il . Mi è CP_1 capitato di recarmi a comprare dei biscotti in questo Panificio in via Sbarre Inferiori, e quando mi recavo lì vedevo la ricorrente, che mi serviva al banco confezionandomi i biscotti.”
***
Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali hanno confermato il rapporto di lavoro della ricorrente e lo svolgimento di attività di lavoro all'interno del panificio della cosi dando riscontro CP_2 alle dichiarazioni del marito della ricorrente.
A ciò aggiungasi pure le dichiarazioni informative rese dalla ricorrente agli ispettori del lavoro, che sono rilasciate con impegno della stessa di non dire il falso pena conseguenze penali
L'Ispettorato del lavoro ha accertato il rapporto di lavoro dal 14.8.2009 al 12.8.2017
4 Nel complesso dunque tutti gli elementi convergono sulla attuazione di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco di tempo richiesto.
Dalle visure camerali emerge infine la costituzione della società resistente e che la stessa nel 2020 sia subentrata alla CP_1 Parte_3 ditta individuale con cessione di azienda per successione ereditaria dalla comunione CP_2 ereditaria , per cui risponde dei debiti assunti dalla ditta individuale . CP_2
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
E' stata ammessa ctu contabile al fine di accertare gli importi dovuti e il nominato ctu dr Per_1
ha concluso con il riconoscimento di differenze retributive e tfr specificando le Differenze
[...] retributive in 105.659,15 ,Trattamento fine rapporto 10.159,75 e Totale 115.818,90 .
Parte ricorrente ha concluso nelle note aderendo alla ctu e chiedendo gli importi calcolati dal CTU.
Non vi è ragioni per discostarsi dalle conclusioni peritali, e va accolta la domanda nella misura accertata dal ctu
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4758/2021 sul ricorso depositato il 19/10/2021 proposto da (difesa dall'Avv. Pietro Siviglia); Parte_1
nei confronti di E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. CP_1
S.a.s. (contumace) viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara intercorso tra la ricorrente e la ditta CP_2
un rapporto di lavoro dal 14.08.2009 al 22.08.2017 come addetta alle vendite, Livello
[...]
B4 del CCNL Artigiani Panificatori e per l'effetto, condanna parte resistente CP_1
E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. al pagamento alla parte CP_3 ricorrente delle seguenti somme :
105.659,15 euro a titolo di differenze retributive .;
10.159,75euro a titolo di trattamento di fine rapporto ..
Sulle predette somme vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo , computando interessi sul capitale annualmente rivalutato.
Condanna parte resistente PANIFICIO E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R
[...]
al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida Parte_2 complessivamente in 10.200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.
1 Pone definitivamente le spese della CTU a carico delle parti in solido ( con diritto di rivalsa della parte ricorrente sulla parte ricorrente per l'importo che dovesse corrispondere al ctu) liquidate con il separato decreto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la è intercorso un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto dal 14.08.2009 al 22.08.2017 corrispondente al profilo di addetto alle vendite Livello B4 del CCNL Artigiani Panificatori;
2. conseguentemente condannare, condannare la CP_1 Parte_3 subentrata alla ditta individuale in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di € 132.787,02 lordi, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. condannare la subentrata alla Controparte_5 ditta individuale in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione delle CP_2 spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: di aver lavorato presso il " " dal 14 agosto 2009 al 22 agosto 2017 come Parte_4 addetta alla vendita.; il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato, tranne per brevi periodi, e la retribuzione era di
€600,00 mensili, pagati in contanti senza busta paga;
ella aveva inviato una diffida il 26 ottobre 2017 e h presentato denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro il 13 dicembre 2017; il tentativo di conciliazione del 20 aprile 2018 si era concluso con esito negativo.
l' aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_6
e irregolare;
2 sussisteva la Legittimazione passiva del Controparte_7 in quanto subentrato nella gestione del panificio dopo il decesso di
[...] CP_3 CP_2 il sig , figlio di aveva costituito la società e continuato l'attività Parte_3 CP_2 aziendale;
le mansioni svolte erano state di addetta alla vendita del pane e di altri prodotti da banco con messa a disposizione delle energie della ricorrente a favore della de cuius, ma anche dall'assoggettamento al potere direzionale, organizzativo e di controllo della titolare dell'attività,
Sig.ra nonché dall'osservanza di un orario di lavoro predeterminato tanto da dover CP_2 giustificare le assenze;
la retribuzione mensile era di € 600,00, pure se al netto delle ritenute, che non sarebbero mai state versate, risulta assai inferiore rispetto ai parametri di cui all'art. 36 della Costituzione, e agli artt.
2099 e 2103 c.c., con il conseguente riferimento alla retribuzione prevista ed applicata per il settore de quo di cui al relativo CCNL Panificatori Artigiani;
il rapporto non è mai stato formalizzato se non per brevi periodi di tempo (dal 10/11/2014 al
31/12/2014 e dal 01/01/2015 al 10/01/2015), infatti, la ricorrente sarebbe stata sempre retribuita brevi manu, senza busta paga, in violazione della normativa vigente.
Che come dichiarato nel verbale di accertamento dell' , doveva essere Controparte_6 inquadrata al livello B4 del CCNL di categoria e da tale qualifica e sulla base della ricostruzione delle buste paga effettuate dal sindacato della FISASCAT CISL, per il lavoro svolto, a tempo pieno dal 14.08.2009 al 22.08.2017 la ricorrente aveva maturato – come da conteggi allegati ai nn. 13, 14
e 15 – a titolo di differenze retributive tra il percepito e quanto avrebbe dovuto percepire ai sensi del
CCNL di categoria le seguenti somme:
• € 9.098,42 per trattamento di fine rapporto e € 123.688,60 per differenze retributive.
La PANIFICIO E R E D I S E R G I D I COSTA S A L V A T O R E & C. S.a.s. non si costituiva e restava contumace.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà.
La causa ha ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro non formalizzato nel periodo a tempo pieno dal 14.08.2009 al 22.08.2017 con , ditta individuale , alla quale è CP_2 subentrata successivamente la comunione ereditaria e poi la E R E D I S E R G I D I CP_1
COSTA S A L V A T O R E & C. S.a.s..
3 In ordine alla prova della prestazione di lavoro veniva acquisita la documentazione prodotta e ammessa anche la prova testimoniale .
Il primo teste sig. , ha riferito : Testimone_1
ADR: Conosco la ricorrente poiché siamo vicini di casa, frequento suo figlio. Premetto di lavorare nell'edilizia come capocantiere. Ho sempre visto la sig. fare la rivenditrice del pane da Pt_1 CP_2 un panificio che si trova a Sbarre Inferiori, in particolare quando mi recavo io lì, lei mi dava il pane.
Nel 2014 lavoravo in un negozio di frutta in via Botteghelle e quindi la mattina andavo a prendere il pane dal sig. per preparare le colazioni per i bambini della scuola che si trovava di fronte al CP_2 negozio e vedevo sempre la sig.ra lì al panificio. Alle volte ci recavamo presso il panificio a Pt_1 prendere qualche torta o dei biscotti di pomeriggio ed anche di pomeriggio vedevamo lì la sig.ra
. Preciso che le mie dichiarazioni si riferiscono propriamente all'anno 2014, in cui Pt_1 lavoravo presso il negozio di frutta, altre volte nel corso degli anni mi è capitato di andare presso il panificio a comprare il pane per casa e vedevo sempre la sig.ra . Pt_1
Il secondo teste sig. ha riferito : Testimone_2
ADR: premetto di essere il marito della ricorrente sig.ra , la quale ha lavorato presso il Pt_1 panificio di sito alla via Sbarre Inferiori, dal 14.8.2009 fino al 16.8.2017 (più o meno), CP_2 con mansioni di commessa, addetta al pane, dolci, dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 14:30 ed il martedì e il venerdì dalle 6:30 alle 12:30 e poi 16:30 fino alle 20:00. La pagavano 150,00 € alla settimana in contanti. Specifico che, dato che sono pensionato da circa 33 anni e dato che mia moglie non guida, ero io che personalmente la accompagnavo a lavoro e la andavo a riprendere.
Il terzo teste sig. , dichiarava: ADR: “sono in pensione, prima ero impiegato Testimone_3 presso l'ASP, conosco la ricorrente poiché siamo vicini di casa. Io accompagnavo mia moglie 3 volte a settimana alle 6:15 del mattino a Melito per effettuare le dialisi e incontravo la ricorrente sul pianerottolo, in quanto ella si recava a lavoro -accompagnata dal marito- presso il . Mi è CP_1 capitato di recarmi a comprare dei biscotti in questo Panificio in via Sbarre Inferiori, e quando mi recavo lì vedevo la ricorrente, che mi serviva al banco confezionandomi i biscotti.”
***
Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali hanno confermato il rapporto di lavoro della ricorrente e lo svolgimento di attività di lavoro all'interno del panificio della cosi dando riscontro CP_2 alle dichiarazioni del marito della ricorrente.
A ciò aggiungasi pure le dichiarazioni informative rese dalla ricorrente agli ispettori del lavoro, che sono rilasciate con impegno della stessa di non dire il falso pena conseguenze penali
L'Ispettorato del lavoro ha accertato il rapporto di lavoro dal 14.8.2009 al 12.8.2017
4 Nel complesso dunque tutti gli elementi convergono sulla attuazione di un rapporto di lavoro subordinato nell'arco di tempo richiesto.
Dalle visure camerali emerge infine la costituzione della società resistente e che la stessa nel 2020 sia subentrata alla CP_1 Parte_3 ditta individuale con cessione di azienda per successione ereditaria dalla comunione CP_2 ereditaria , per cui risponde dei debiti assunti dalla ditta individuale . CP_2
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
E' stata ammessa ctu contabile al fine di accertare gli importi dovuti e il nominato ctu dr Per_1
ha concluso con il riconoscimento di differenze retributive e tfr specificando le Differenze
[...] retributive in 105.659,15 ,Trattamento fine rapporto 10.159,75 e Totale 115.818,90 .
Parte ricorrente ha concluso nelle note aderendo alla ctu e chiedendo gli importi calcolati dal CTU.
Non vi è ragioni per discostarsi dalle conclusioni peritali, e va accolta la domanda nella misura accertata dal ctu
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 27.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5