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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1606\2023 R.G.A.C. promossa da:
RR (C.F./P.I. ), in persona del suo legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Aurelia Sud, 108 - 54100 Massa (MS) e sede operativa in Via N. Garbuio snc – 54038 Montignoso (MS), elettivamente domiciliata in
Carrara (MS), V.le XX Settembre n. 130, presso lo studio dell'avv. Marzia Doveri, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
appellante nei confronti di con sede legale corrente in Croazia a Zagabria, via Controparte_1
Listopadska, 2, e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia, 31 -
34122, c.f. , piva , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il di lui studio Via Squarcialupi n. 2 a Firenze, come da procura alle liti in atti;
appellata nonché
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Della Resistenza n. 186, e (c.f. ) residente in CP_4 C.F._2
Massa (MS) viottolo del Bandito n. 1; appellati contumaci pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 253/2023, pronunciata nell'ambito del giudizio n. 285/2022 R.G.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 253/2023 mediante cui il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciando, ha rigettato la domanda risarcitoria e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. A venire in rilievo è il credito discendente dal sinistro verificatosi in data 17/12/2021 alle ore 18:40 circa, in Massa, alla via Mattei, che ha visto coinvolti il veicolo, targato FZ532AH, di proprietà del sig. (il quale ha CP_5
ceduto il credito ad ) ed il mezzo targato CY371BW di proprietà del Parte_2
sig. . Segnatamente, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di gravame: 1) CP_3
violazione e/o errata applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Giudice di Pace rigettato la domanda sull'assunto che “ha quantificato il danno in € 3.668,80, che Parte_2
però ha fatturato € 1.908,75” di guisa che: “ai sensi dell'art. 149 bis Cds, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati al pagamento dell'importo esposto in fattura e cioè € 1.908,75: importo inferiore all'offerta risarcitoria di € 3.120,58, di cui € 2.835,58 per le spese di riparazione ed € 285,00 per compensi professionali”; tanto, senza adeguatamente valutare le fotografie inerenti gli interventi riparatori (doc. 3 fascicolo di primo grado) e il preventivo delle riparazioni (doc. 4 primo grado) e senza disporre consulenza tecnica d'ufficio; 2) erronea interpretazione della documentazione prodotta, ovvero la fattura di cui al doc. 6 fascicolo primo grado. Il
Giudice di Pace, invero, ha affermato che parte attrice avrebbe quantificato il danno in €
3.668,80; ma ciò non corrisponde al vero, essendo questo stato quantificato in € 4.475,94 iva compresa, ossia 3.668,80 oltre iva. A tale importo deve sommarsi quello di € 268,40 per noleggio vettura sostituiva, di guisa che il danno ammonta a complessivi € 4.744,34. Stante la corresponsione della somma di € 2.835,58 iva compresa, parte attrice ha agito quindi in giudizio per ottenere il risarcimento della residuale somma di € 1.640,94 iva compresa, cui sommarsi le spese di noleggio di € 268,40 e così per la complessiva somma residuale di €
pagina 2 di 8 1.908,75, come da fattura prodotta in atti al doc. 6 fascicolo di primo grado;
3) omessa pronuncia sull'integrazione della liquidazione degli onorari stragiudiziali e di negoziazione assistita richiesta da parte attrice;
4) erronea liquidazione delle spese a controparte a seguito del rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta conciliativa. A fronte di quanto sopra, parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Tribunale di Massa, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 253/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Massa dott. Vincenzo Locane, nell'ambito del giudizio N.R.G. 285/2022 pubblicata il 31.08.2023, notificata dalla Cancelleria il 01.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro di cui in CP_4
premessa, per l'effetto - condannare il convenuto sig. insieme ed in solido con la di CP_3 [...]
, in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cessionaria del credito vantato dal sig.
[...] CP_5
quantificati nella residuale somma di € 1.640,94 = (Iva compresa) per danni al mezzo, oltre ad
[...]
€ 268,40 = (iva compresa) per noleggio vettura sostitutiva e così per € 1.909.34 iva compresa come da ricevuta in atti (doc. 6), oltre ad € 458,01 per compensi professionali afferenti la fase stragiudiziale e di avvio della procedura di negoziazione assistita, come da fattura in atti (doc. 12) e così per complessivi €
2.367,35, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti di competenza
“ratione valoris” di € 5.200,00 del Giudice adito. - Vinte, in ogni caso, le spese, competenze ed onorari di causa del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutti gli importi eventualmente versati da elle more del presente giudizio”. Pt_3 Pt_1
2. Si è costituita in giudizio concludendo affinché “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno pagina 3 di 8 accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: - In via preliminare: respingere integralmente la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1157/2023 del Giudice di Pace di
Massa proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Controparte_7
inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1157/2023 del Giudice di Pace di Massa in Controparte_7
quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto e accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale -Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an debeatur ed al quantum debeatur relativamente al nesso di causalità per i motivi indicati in premessa e ritenuta congrua l' offerta inviata;
-In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, a quella eventualmente ammessa a controparte. Con riserva, comunque, diprecisare e/o indicare i mezzi istruttori ed altro produrre, dedurre e controdedurre. Sempre ed in ognicaso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
3. Sono rimasti contumaci e . CP_3 CP_4
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza del
6.12.2025.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, i primi due motivi di gravame meritano trattazione congiunta.
E' opinione del Tribunale che il Giudice di Pace non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie in atti. E ben vero, la fattura prodotta in primo n. 140 del 28.4.2022, reca la seguente descrizione del credito:
pagina 4 di 8 Nella stessa, pertanto, si fa espressamente riferimento all'altra fattura n. 64 del 25/2/2022 avente ad oggetto l'acconto percepito dalla compagnia assicurativa in relazione al medesimo sinistro. Non essendo revocabile in dubbio che l'azione introdotta dinanzi al Giudice di
Pace fosse volta al conseguimento del credito residuo pari ad € 1.908,75, alcuna violazione del disposto di cui all'art. 149 bis Cod. ass. priv. appare intervenuta.
La documentazione in atti (comprendente le dettagliate risultanze del CAI, il preventivo di riparazione e le fotografie del mezzo) nonché quanto emerso dalla testimonianza assunta in corso di causa, in difetto di puntuale e specifica contestazione circa le voci di spesa asseritamente non dovute e\o quantificate in termini eccessivi, consentono di ritenere fondata la domanda risarcitoria relativa ai costi di riparazione, anche con riguardo all'importo a titolo di iva (considerato che la natura del credito non muta con la cessione, e per il danneggiato originario l'iva rappresentava un costo effettivo, non avendo egli diritto alla detrazione). Tanto, vale anche per ciò che riguarda i costi di noleggio.
A tal riguardo, deve premettersi che in accordo al preferibile orientamento di legittimità “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020;
Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022)” (cfr. Cass. civ. n. 7358\2023). In altri termini, con tale pronuncia la Cassazione ha ribadito che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere allegato e provato, anche in via presuntiva.
La sentenza appellata non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, posto che, nella specie, a riscontro della sussistenza del danno de quo sovvengono: i) contratto di noleggio;
ii) autodichiarazione di circa la necessità di avvalersi della vettura CP_5
sostitutiva; iii) fattura contenente tale voce di danno;
iv) testimonianza di;
v) Testimone_1
l'assenza di specifiche contestazioni in ordine al tempo necessario all'esecuzione degli interventi di riparazione (indicato in 4 giorni) a cui è stato rapportata l'entità del danno da fermo tecnico, quantificato in complessivi € 220,00 (4 x € 55,00) oltre iva.
Deve pertanto riconoscersi il diritto di a conseguire l'importo Parte_2 pagina 5 di 8 complessivo di € 1.908,75 (iva inclusa).
2. Venendo ora al terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato risarcimento delle spese legate all'assistenza legale stragiudiziale.
In merito, è opportuno richiamare l'orientamento di legittimità in accordo al quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017;
Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732). (…) Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr.
Cassazione civile, n.15265\2023).
Nell'agire in giudizio ha prodotto fattura n. 30\2022 per un importo Parte_2
pari ad € 743,01, relativamente all'attività professionale svolta dall'avv. Marzia Doveri in relazione al sinistro che ne occupa (v. doc. 12 giudizio di primo grado).
Questa, nell'ottica della richiesta prognosi ex ante, non pare potersi dire superflua e\o priva di utilità onde evitare il contenzioso. E' stata versata in atti, del resto, documentazione da cui può riscontrarsi l'attività stragiudiziale effettivamente svolta dal procuratore con riguardo al sinistro che ne occupa (v. doc. 7, 9, 11 giudizio di primo grado). Tenuto conto che risulta già essere stato corrisposto, a titolo di acconto, un importo pari ad € 285,00, il credito risarcitorio residuo ammonta quindi ad € 458,01.
3. In definitiva, deve riconoscersi il diritto dell'appellante a conseguire l'altrui condanna al risarcimento del danno, complessivamente ammontante ad € 2.366,76, oltre rivalutazione ed pagina 6 di 8 interessi, trattandosi di debito di valore. La cessione del credito, come detto, si sostanzia nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria, che è composta anche dai privilegi, dalle garanzie e dagli altri accessori.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneo riparto delle spese di lite. Alla luce degli esiti del giudizio, tenuto conto del disposto dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al DM 55\2014 (tra cui la natura, il valore, la complessità della causa e il pregio dell'attività svolta) è opinione del Tribunale che sussista il diritto di Parte_2
a conseguire – in relazione al giudizio di primo grado – € 1.265,00 per compensi
[...]
oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio, e – con riguardo al presente giudizio – € 2.552,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1606\2023 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma Controparte_7
della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, a corrisponderle: i) a titolo di risarcimento del danno
[...]
per il sinistro per cui e causa, al netto dell'acconto già ricevuto, € 2.366,76 oltre rivalutazione ed interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dall'introduzione del giudizio di primo grado) sulla somma anno per anno rivalutata dal 17.12.2021 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, a decorrere da cui sono dovuti i soli interessi legali;
ii) a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado € 1.265,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
2) condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, in solido tra loro, a rifondere a e spese Controparte_7
di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive. pagina 7 di 8 Così deciso in Massa, in data 9.12.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1606\2023 R.G.A.C. promossa da:
RR (C.F./P.I. ), in persona del suo legale Pt_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Aurelia Sud, 108 - 54100 Massa (MS) e sede operativa in Via N. Garbuio snc – 54038 Montignoso (MS), elettivamente domiciliata in
Carrara (MS), V.le XX Settembre n. 130, presso lo studio dell'avv. Marzia Doveri, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
appellante nei confronti di con sede legale corrente in Croazia a Zagabria, via Controparte_1
Listopadska, 2, e con stabile organizzazione per l'Italia sita in Trieste, Corso Italia, 31 -
34122, c.f. , piva , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Mancini ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il di lui studio Via Squarcialupi n. 2 a Firenze, come da procura alle liti in atti;
appellata nonché
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
Della Resistenza n. 186, e (c.f. ) residente in CP_4 C.F._2
Massa (MS) viottolo del Bandito n. 1; appellati contumaci pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 253/2023, pronunciata nell'ambito del giudizio n. 285/2022 R.G.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 253/2023 mediante cui il Giudice di Pace di Massa, definitivamente pronunciando, ha rigettato la domanda risarcitoria e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. A venire in rilievo è il credito discendente dal sinistro verificatosi in data 17/12/2021 alle ore 18:40 circa, in Massa, alla via Mattei, che ha visto coinvolti il veicolo, targato FZ532AH, di proprietà del sig. (il quale ha CP_5
ceduto il credito ad ) ed il mezzo targato CY371BW di proprietà del Parte_2
sig. . Segnatamente, l'appellante ha proposto i seguenti motivi di gravame: 1) CP_3
violazione e/o errata applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il Giudice di Pace rigettato la domanda sull'assunto che “ha quantificato il danno in € 3.668,80, che Parte_2
però ha fatturato € 1.908,75” di guisa che: “ai sensi dell'art. 149 bis Cds, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati al pagamento dell'importo esposto in fattura e cioè € 1.908,75: importo inferiore all'offerta risarcitoria di € 3.120,58, di cui € 2.835,58 per le spese di riparazione ed € 285,00 per compensi professionali”; tanto, senza adeguatamente valutare le fotografie inerenti gli interventi riparatori (doc. 3 fascicolo di primo grado) e il preventivo delle riparazioni (doc. 4 primo grado) e senza disporre consulenza tecnica d'ufficio; 2) erronea interpretazione della documentazione prodotta, ovvero la fattura di cui al doc. 6 fascicolo primo grado. Il
Giudice di Pace, invero, ha affermato che parte attrice avrebbe quantificato il danno in €
3.668,80; ma ciò non corrisponde al vero, essendo questo stato quantificato in € 4.475,94 iva compresa, ossia 3.668,80 oltre iva. A tale importo deve sommarsi quello di € 268,40 per noleggio vettura sostituiva, di guisa che il danno ammonta a complessivi € 4.744,34. Stante la corresponsione della somma di € 2.835,58 iva compresa, parte attrice ha agito quindi in giudizio per ottenere il risarcimento della residuale somma di € 1.640,94 iva compresa, cui sommarsi le spese di noleggio di € 268,40 e così per la complessiva somma residuale di €
pagina 2 di 8 1.908,75, come da fattura prodotta in atti al doc. 6 fascicolo di primo grado;
3) omessa pronuncia sull'integrazione della liquidazione degli onorari stragiudiziali e di negoziazione assistita richiesta da parte attrice;
4) erronea liquidazione delle spese a controparte a seguito del rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta conciliativa. A fronte di quanto sopra, parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Tribunale di Massa, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 253/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Massa dott. Vincenzo Locane, nell'ambito del giudizio N.R.G. 285/2022 pubblicata il 31.08.2023, notificata dalla Cancelleria il 01.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, - accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro di cui in CP_4
premessa, per l'effetto - condannare il convenuto sig. insieme ed in solido con la di CP_3 [...]
, in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cessionaria del credito vantato dal sig.
[...] CP_5
quantificati nella residuale somma di € 1.640,94 = (Iva compresa) per danni al mezzo, oltre ad
[...]
€ 268,40 = (iva compresa) per noleggio vettura sostitutiva e così per € 1.909.34 iva compresa come da ricevuta in atti (doc. 6), oltre ad € 458,01 per compensi professionali afferenti la fase stragiudiziale e di avvio della procedura di negoziazione assistita, come da fattura in atti (doc. 12) e così per complessivi €
2.367,35, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti di competenza
“ratione valoris” di € 5.200,00 del Giudice adito. - Vinte, in ogni caso, le spese, competenze ed onorari di causa del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e restituzione di tutti gli importi eventualmente versati da elle more del presente giudizio”. Pt_3 Pt_1
2. Si è costituita in giudizio concludendo affinché “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno pagina 3 di 8 accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: - In via preliminare: respingere integralmente la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1157/2023 del Giudice di Pace di
Massa proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque Controparte_7
inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1157/2023 del Giudice di Pace di Massa in Controparte_7
quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare totalmente il provvedimento impugnato;
In ogni caso: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande tutte di parte appellante, poiché infondate in fatto ed in diritto e accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale -Respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all' an debeatur ed al quantum debeatur relativamente al nesso di causalità per i motivi indicati in premessa e ritenuta congrua l' offerta inviata;
-In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, a quella eventualmente ammessa a controparte. Con riserva, comunque, diprecisare e/o indicare i mezzi istruttori ed altro produrre, dedurre e controdedurre. Sempre ed in ognicaso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
3. Sono rimasti contumaci e . CP_3 CP_4
4. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza del
6.12.2025.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, i primi due motivi di gravame meritano trattazione congiunta.
E' opinione del Tribunale che il Giudice di Pace non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie in atti. E ben vero, la fattura prodotta in primo n. 140 del 28.4.2022, reca la seguente descrizione del credito:
pagina 4 di 8 Nella stessa, pertanto, si fa espressamente riferimento all'altra fattura n. 64 del 25/2/2022 avente ad oggetto l'acconto percepito dalla compagnia assicurativa in relazione al medesimo sinistro. Non essendo revocabile in dubbio che l'azione introdotta dinanzi al Giudice di
Pace fosse volta al conseguimento del credito residuo pari ad € 1.908,75, alcuna violazione del disposto di cui all'art. 149 bis Cod. ass. priv. appare intervenuta.
La documentazione in atti (comprendente le dettagliate risultanze del CAI, il preventivo di riparazione e le fotografie del mezzo) nonché quanto emerso dalla testimonianza assunta in corso di causa, in difetto di puntuale e specifica contestazione circa le voci di spesa asseritamente non dovute e\o quantificate in termini eccessivi, consentono di ritenere fondata la domanda risarcitoria relativa ai costi di riparazione, anche con riguardo all'importo a titolo di iva (considerato che la natura del credito non muta con la cessione, e per il danneggiato originario l'iva rappresentava un costo effettivo, non avendo egli diritto alla detrazione). Tanto, vale anche per ciò che riguarda i costi di noleggio.
A tal riguardo, deve premettersi che in accordo al preferibile orientamento di legittimità “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020;
Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022)” (cfr. Cass. civ. n. 7358\2023). In altri termini, con tale pronuncia la Cassazione ha ribadito che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere allegato e provato, anche in via presuntiva.
La sentenza appellata non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, posto che, nella specie, a riscontro della sussistenza del danno de quo sovvengono: i) contratto di noleggio;
ii) autodichiarazione di circa la necessità di avvalersi della vettura CP_5
sostitutiva; iii) fattura contenente tale voce di danno;
iv) testimonianza di;
v) Testimone_1
l'assenza di specifiche contestazioni in ordine al tempo necessario all'esecuzione degli interventi di riparazione (indicato in 4 giorni) a cui è stato rapportata l'entità del danno da fermo tecnico, quantificato in complessivi € 220,00 (4 x € 55,00) oltre iva.
Deve pertanto riconoscersi il diritto di a conseguire l'importo Parte_2 pagina 5 di 8 complessivo di € 1.908,75 (iva inclusa).
2. Venendo ora al terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta il mancato risarcimento delle spese legate all'assistenza legale stragiudiziale.
In merito, è opportuno richiamare l'orientamento di legittimità in accordo al quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017;
Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732). (…) Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (cfr.
Cassazione civile, n.15265\2023).
Nell'agire in giudizio ha prodotto fattura n. 30\2022 per un importo Parte_2
pari ad € 743,01, relativamente all'attività professionale svolta dall'avv. Marzia Doveri in relazione al sinistro che ne occupa (v. doc. 12 giudizio di primo grado).
Questa, nell'ottica della richiesta prognosi ex ante, non pare potersi dire superflua e\o priva di utilità onde evitare il contenzioso. E' stata versata in atti, del resto, documentazione da cui può riscontrarsi l'attività stragiudiziale effettivamente svolta dal procuratore con riguardo al sinistro che ne occupa (v. doc. 7, 9, 11 giudizio di primo grado). Tenuto conto che risulta già essere stato corrisposto, a titolo di acconto, un importo pari ad € 285,00, il credito risarcitorio residuo ammonta quindi ad € 458,01.
3. In definitiva, deve riconoscersi il diritto dell'appellante a conseguire l'altrui condanna al risarcimento del danno, complessivamente ammontante ad € 2.366,76, oltre rivalutazione ed pagina 6 di 8 interessi, trattandosi di debito di valore. La cessione del credito, come detto, si sostanzia nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria, che è composta anche dai privilegi, dalle garanzie e dagli altri accessori.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneo riparto delle spese di lite. Alla luce degli esiti del giudizio, tenuto conto del disposto dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri di cui al DM 55\2014 (tra cui la natura, il valore, la complessità della causa e il pregio dell'attività svolta) è opinione del Tribunale che sussista il diritto di Parte_2
a conseguire – in relazione al giudizio di primo grado – € 1.265,00 per compensi
[...]
oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio, e – con riguardo al presente giudizio – € 2.552,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1606\2023 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma Controparte_7
della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, a corrisponderle: i) a titolo di risarcimento del danno
[...]
per il sinistro per cui e causa, al netto dell'acconto già ricevuto, € 2.366,76 oltre rivalutazione ed interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dall'introduzione del giudizio di primo grado) sulla somma anno per anno rivalutata dal 17.12.2021 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, a decorrere da cui sono dovuti i soli interessi legali;
ii) a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado € 1.265,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
2) condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, in solido tra loro, a rifondere a e spese Controparte_7
di lite del presente giudizio d'appello che si quantificano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive. pagina 7 di 8 Così deciso in Massa, in data 9.12.2025.
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
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