TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. (oggetto: modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 60, presso lo studio dell'avv. VALERIO CUTONILLI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2 Pisa, via del Brennero 6/A, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA CHESSA, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica delle Parte_1 condizioni di affido e di visita delle figlie minori (nata a [...] il 22 Persona_1 marzo 2019) e (nata a [...] il [...]) stabilite nel decreto del Persona_2 2.5.2023, domandando, in particolare, “[…] stabilire il tempo di permanenza delle minori con il padre per un periodo mensile complessivo di 12 giorni anche infrasettimanali, calendarizzato però a inizio mese in base ai peculiari turni di lavoro (montante e smontante) imposti dall'ospedale al genitore non collocatario e comprensivo di due fine settimana al mese in cui egli non deve prestare attività lavorativa: (i) uno a partire dal sabato alle 9.30 fino al lunedì mattina con
1 l'accompagnamento a scuola ovvero, nei mesi delle vacanze estive il lunedì alle 9 e 30, ii) l'altro il venerdì dalle 16 (nei mesi della vacanze scolastiche dalle ore 9.30) sino alla domenica alle 13, così da permettere al padre d'iniziare il turno di lavoro delle 14. Porre l'obbligo al suddetto padre di comunicare via mail alla madre delle bimbe il calendario mensile anticipato di lavoro il giorno stesso della sua pubblicazione da parte del datore di lavoro. In alternativa, ovvero nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenesse di non dover tenere in considerazione il calendario mensile anticipato di lavoro dell'odierno esponente;
2) il padre terrà le minori ogni mercoledì dalle 16 fino alla mattina successiva con l'accompagnamento a scuola. Nei casi in cui il suddetto deve lavorare il mercoledì (una volta ogni cinque settimane) anticipare il giorno al martedì, o in subordine al giovedì, agli stessi orari. Il padre terrà altresì le minori due fine settimana al mese in cui egli non deve prestare attività lavorativa: (i) uno a partire dal sabato alle 9.30 fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola ovvero, nei mesi delle vacanze estive il lunedì alle 9 e 30, ii) l'altro il venerdì dalle 16 (nei mesi della vacanze scolastiche dalle ore 9.30) sino alla domenica alle 13, così da permettere al padre d'iniziare il turno di lavoro delle 14; 3) Disporre, come da legge, la divisione a metà tra i genitori degli assegni unici per i figli previsti dall'ordinamento”.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto, in sintesi, la necessità di rivedere il calendario delle visite con le figlie a motivo dei propri turni lavorativi, nonché alcuni episodi di perdurante conflittualità con la e di CP_1
“trascuratezza” delle bambine.
Il successivo 8.1.2025 il medesimo ricorrente ha introdotto domanda cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione ad iscrivere la minore per la classe prima Persona_1 della scuola primaria anno 2025/26, presso la scuola primaria F.Filzi (istituto comprensivo L.S. Tongiorgi), oppure presso la scuola primaria D. Chiesa (istituto L.Fibonacci), entrambe ubicate in Pisa, deducendo il dissenso della madre e la contestuale imminente scadenza dei termini per l'adempimento.
Il subprocedimento si è concluso con l'adesione della resistente alla domanda di iscrizione della minore a scuola “a tempo pieno”.
La ricorrente si è costituita in data 15.1.2025, contestando le circostanze dedotte dalla controparte e chiedendo “in via principale la conferma delle condizioni stabilite nel decreto del 2.05.2023; in via subordinata qualora il Tribunale ritenesse di ridurre ulteriormente il calendario di visita del aumentare l'assegno stabilito a Persona_1 favore delle minori nella misura che riterrà di giustizia. Mantenendo fermo, in entrambe le ipotesi, l'intero ammontare dell'assegno unico a favore della signora e in ogni caso ammonendo il signor dal portare in detrazione dall'assegno Persona_1 familiare mensile le spese straordinarie il cui conteggio deve avvenire a parte. Riservato ogni altro mezzo istruttorio e/o provvedimento che il Tribunale ritenesse eventualmente necessario. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Il procedimento è stato istruito con interrogatorio libero delle parti e in via documentale;
con ordinanza del 12.3.2025 è stato nominato coordinatore genitoriale la dott.ssa , con il consenso di entrambe le parti. Persona_3
2 Il 24.6.2025 è stata depositata la prima relazione di aggiornamento, dal contenuto positivo sulla qualità delle parti di comunicare e sul miglioramento del rapporto genitoriale;
tale miglioramento è stato confermato dalla condotta processuale delle parti all'udienza del 15.7.2025.
La relazione finale del coordinatore è pervenuta in data 9.9.2025; nella stessa si legge che “la coppia genitoriale ha mantenuto sino ad oggi un clima di collaborazione e la capacità di mantenere come obiettivo primario delle loro decisioni e confronti, l'interesse per il benessere delle figlie, riuscendo a mettere in secondo piano i rispettivi vissuti emotivi di tensione e di coinvolgimenti affettivi. Entrambi i genitori hanno continuato a rispettare il calendario di frequentazione concordando alcune modifiche fra loro. Le parti, all'udienza del 26.11.2024, hanno dichiarato di avere trovato un accorso sui temi oggetto della contesa;
detto accordo è stato depositato unitamente alle note scritte (congiunte) in vista dell'udienza cartolare del 18.12.2024.” e che per tale ragione l'incarico del coordinatore è da ritenersi concluso, con mero monitoraggio (su iniziativa delle parti e al di fuori della verifica dell'a.g.).
All'udienza del 10.9.2025, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto accordo tra le parti e quindi hanno chiesto breve termine per il deposito di note di conclusioni congiunte, rinunciando ai termini per la decisione;
le note sono state depositate in data 19.9.2025 e 22.9.2025.
In data 16.9.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
L'accordo intervenuto tra i genitori appare nel superiore interesse delle minori e, in particolare, è rispettoso del diritto delle minori e a Per_1 Persona_2 trascorrere adeguata quantità di tempo, di qualità, con ciascuno dei genitori.
Deve infatti darsi atto che, nel corso del giudizio, la capacità dei genitori di comunicare efficacemente nell'interesse delle figlie è migliorata notevolmente, a seguito, soprattutto, dell'intervento dell'esperto nominato dal tribunale, grazie al quale “i genitori sono riusciti a mantenere una comunicazione fra loro, anche via messaggistica, il più possibile centrata sulle figlie e sulla loro gestione, piuttosto che dare spazio a giudizi e critiche sull'altro. Hanno ritirato le rispettive diffide e ciò ha senz'altro favorito una ulteriore disponibilità e apertura verso l'altro; sono riusciti a dare più spazio alla riflessione e confronto su ciò che più nell'interesse delle figlie piuttosto che cercare di imporre all'altro il proprio punto di vista.” (pag. e della relazione finale della dott.ssa ). Per_3
Tale miglioramento, riscontrato anche dall'osservazione della condotta processuale delle parti, ha consentito di mantenere la calendarizzazione già in vigore, quale regola generale, e di individuare alcuni meccanismi di modifica dei giorni/degli orari di spettanza che tengano conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti e delle forme di supporto esterno di cui ciascuna di esse può beneficiare.
Il relativo accordo può quindi essere recepito e il Tribunale dispone in conformità.
Quanto alle spese di lite, si osserva come manchi, nella specie, una parte soccombente in senso tecnico. E' vero che il a introdotto il presente giudizio, così Persona_1 come la domanda cautelare per l'iscrizione scolastica della minore Per_1
3 ma è altrettanto vero che entrambi i procedimenti si sono conclusi per Persona_1 sopravvenuto accordo tra le parti sulla res controversa.
In tale contesto, non appare corretto invocare l'art. 91 c.p.c. al fine di sanzionare colui che ha adito per primo l'autorità giudiziaria, perché, in tesi, avrebbe dato causa alla lite pur potendo attendere, per due ordini di ragioni: in primo luogo, non si ravvisa alcuna condotta di “abuso” dello strumento processuale in presenza di procedimenti/processi volti alla tutela (anche urgente) del superiore interesse di un minore;
in secondo luogo, la resistente non ha allegato elementi oggettivi dai quali desumere che il ricorrente avrebbe agito pure in assenza dei presupposti giuridici e di fatto. Al contrario, va valorizzata la circostanza per cui proprio l'intervento dell'a.g., e, con essa, del coordinatore speciale nominato dal Tribunale, ha consentito alle parti di addivenire all'accordo che in concreto hanno raggiunto, mostrando, ciascuna di esse, la capacità di comprendere punti di forza e criticità della propria condotta pre-processuale.
Per le ragioni sin qui esposte, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Pisa del 2.5.2023 (emesso a conclusione del giudizio RG n. 1782/2022), prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità, in particolare:
- DISPONE che, fermo il calendario delle visite padre/figlie già in essere: a) quando il mercoledì (giorno di spettanza del padre), è in Parte_1 servizio la notte, il giorno di visita dello stesso verrà posticipato al giovedì oppure anticipato al martedì secondo le esigenze di tutti gli altri CP_1 mercoledì del mese, le minori potranno vedere il padre e rimanere con lui;
b) quando il venerdì è in servizio di pomeriggio, il Parte_1 giorno di visita paterna sarà anticipato al giovedì; tutti gli altri venerdì del mese, compreso quello in cui il padre è in servizio la notte, le minori potranno vedere il padre e rimanere con lui;
c) nei fine settimana di spettanza del padre in cui avora la domenica pomeriggio, le minori rimarranno Parte_1 con il padre dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica a pranzo (comunque non oltre le ore 13.00); d) i impegna a tenere con sé Parte_1 le minori ogni volta che dovesse avere un turno di lavoro, i CP_1 suoi genitori avessero altri impegni e lui stesso fosse libero da propri impegni di lavoro;
- CONFERMA, nel resto, i provvedimenti in essere tra le parti come da precedente decreto, sopra richiamato;
- COMPENSA integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 5.11.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice nel procedimento in epigrafe indicato, introdotto ai sensi dell'art 473bis.29 c.p.c. (oggetto: modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 60, presso lo studio dell'avv. VALERIO CUTONILLI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2 Pisa, via del Brennero 6/A, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA CHESSA, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
*****
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., ha domandato al Tribunale di Pisa la modifica delle Parte_1 condizioni di affido e di visita delle figlie minori (nata a [...] il 22 Persona_1 marzo 2019) e (nata a [...] il [...]) stabilite nel decreto del Persona_2 2.5.2023, domandando, in particolare, “[…] stabilire il tempo di permanenza delle minori con il padre per un periodo mensile complessivo di 12 giorni anche infrasettimanali, calendarizzato però a inizio mese in base ai peculiari turni di lavoro (montante e smontante) imposti dall'ospedale al genitore non collocatario e comprensivo di due fine settimana al mese in cui egli non deve prestare attività lavorativa: (i) uno a partire dal sabato alle 9.30 fino al lunedì mattina con
1 l'accompagnamento a scuola ovvero, nei mesi delle vacanze estive il lunedì alle 9 e 30, ii) l'altro il venerdì dalle 16 (nei mesi della vacanze scolastiche dalle ore 9.30) sino alla domenica alle 13, così da permettere al padre d'iniziare il turno di lavoro delle 14. Porre l'obbligo al suddetto padre di comunicare via mail alla madre delle bimbe il calendario mensile anticipato di lavoro il giorno stesso della sua pubblicazione da parte del datore di lavoro. In alternativa, ovvero nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenesse di non dover tenere in considerazione il calendario mensile anticipato di lavoro dell'odierno esponente;
2) il padre terrà le minori ogni mercoledì dalle 16 fino alla mattina successiva con l'accompagnamento a scuola. Nei casi in cui il suddetto deve lavorare il mercoledì (una volta ogni cinque settimane) anticipare il giorno al martedì, o in subordine al giovedì, agli stessi orari. Il padre terrà altresì le minori due fine settimana al mese in cui egli non deve prestare attività lavorativa: (i) uno a partire dal sabato alle 9.30 fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola ovvero, nei mesi delle vacanze estive il lunedì alle 9 e 30, ii) l'altro il venerdì dalle 16 (nei mesi della vacanze scolastiche dalle ore 9.30) sino alla domenica alle 13, così da permettere al padre d'iniziare il turno di lavoro delle 14; 3) Disporre, come da legge, la divisione a metà tra i genitori degli assegni unici per i figli previsti dall'ordinamento”.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto, in sintesi, la necessità di rivedere il calendario delle visite con le figlie a motivo dei propri turni lavorativi, nonché alcuni episodi di perdurante conflittualità con la e di CP_1
“trascuratezza” delle bambine.
Il successivo 8.1.2025 il medesimo ricorrente ha introdotto domanda cautelare volta ad ottenere l'autorizzazione ad iscrivere la minore per la classe prima Persona_1 della scuola primaria anno 2025/26, presso la scuola primaria F.Filzi (istituto comprensivo L.S. Tongiorgi), oppure presso la scuola primaria D. Chiesa (istituto L.Fibonacci), entrambe ubicate in Pisa, deducendo il dissenso della madre e la contestuale imminente scadenza dei termini per l'adempimento.
Il subprocedimento si è concluso con l'adesione della resistente alla domanda di iscrizione della minore a scuola “a tempo pieno”.
La ricorrente si è costituita in data 15.1.2025, contestando le circostanze dedotte dalla controparte e chiedendo “in via principale la conferma delle condizioni stabilite nel decreto del 2.05.2023; in via subordinata qualora il Tribunale ritenesse di ridurre ulteriormente il calendario di visita del aumentare l'assegno stabilito a Persona_1 favore delle minori nella misura che riterrà di giustizia. Mantenendo fermo, in entrambe le ipotesi, l'intero ammontare dell'assegno unico a favore della signora e in ogni caso ammonendo il signor dal portare in detrazione dall'assegno Persona_1 familiare mensile le spese straordinarie il cui conteggio deve avvenire a parte. Riservato ogni altro mezzo istruttorio e/o provvedimento che il Tribunale ritenesse eventualmente necessario. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Il procedimento è stato istruito con interrogatorio libero delle parti e in via documentale;
con ordinanza del 12.3.2025 è stato nominato coordinatore genitoriale la dott.ssa , con il consenso di entrambe le parti. Persona_3
2 Il 24.6.2025 è stata depositata la prima relazione di aggiornamento, dal contenuto positivo sulla qualità delle parti di comunicare e sul miglioramento del rapporto genitoriale;
tale miglioramento è stato confermato dalla condotta processuale delle parti all'udienza del 15.7.2025.
La relazione finale del coordinatore è pervenuta in data 9.9.2025; nella stessa si legge che “la coppia genitoriale ha mantenuto sino ad oggi un clima di collaborazione e la capacità di mantenere come obiettivo primario delle loro decisioni e confronti, l'interesse per il benessere delle figlie, riuscendo a mettere in secondo piano i rispettivi vissuti emotivi di tensione e di coinvolgimenti affettivi. Entrambi i genitori hanno continuato a rispettare il calendario di frequentazione concordando alcune modifiche fra loro. Le parti, all'udienza del 26.11.2024, hanno dichiarato di avere trovato un accorso sui temi oggetto della contesa;
detto accordo è stato depositato unitamente alle note scritte (congiunte) in vista dell'udienza cartolare del 18.12.2024.” e che per tale ragione l'incarico del coordinatore è da ritenersi concluso, con mero monitoraggio (su iniziativa delle parti e al di fuori della verifica dell'a.g.).
All'udienza del 10.9.2025, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto accordo tra le parti e quindi hanno chiesto breve termine per il deposito di note di conclusioni congiunte, rinunciando ai termini per la decisione;
le note sono state depositate in data 19.9.2025 e 22.9.2025.
In data 16.9.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
L'accordo intervenuto tra i genitori appare nel superiore interesse delle minori e, in particolare, è rispettoso del diritto delle minori e a Per_1 Persona_2 trascorrere adeguata quantità di tempo, di qualità, con ciascuno dei genitori.
Deve infatti darsi atto che, nel corso del giudizio, la capacità dei genitori di comunicare efficacemente nell'interesse delle figlie è migliorata notevolmente, a seguito, soprattutto, dell'intervento dell'esperto nominato dal tribunale, grazie al quale “i genitori sono riusciti a mantenere una comunicazione fra loro, anche via messaggistica, il più possibile centrata sulle figlie e sulla loro gestione, piuttosto che dare spazio a giudizi e critiche sull'altro. Hanno ritirato le rispettive diffide e ciò ha senz'altro favorito una ulteriore disponibilità e apertura verso l'altro; sono riusciti a dare più spazio alla riflessione e confronto su ciò che più nell'interesse delle figlie piuttosto che cercare di imporre all'altro il proprio punto di vista.” (pag. e della relazione finale della dott.ssa ). Per_3
Tale miglioramento, riscontrato anche dall'osservazione della condotta processuale delle parti, ha consentito di mantenere la calendarizzazione già in vigore, quale regola generale, e di individuare alcuni meccanismi di modifica dei giorni/degli orari di spettanza che tengano conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti e delle forme di supporto esterno di cui ciascuna di esse può beneficiare.
Il relativo accordo può quindi essere recepito e il Tribunale dispone in conformità.
Quanto alle spese di lite, si osserva come manchi, nella specie, una parte soccombente in senso tecnico. E' vero che il a introdotto il presente giudizio, così Persona_1 come la domanda cautelare per l'iscrizione scolastica della minore Per_1
3 ma è altrettanto vero che entrambi i procedimenti si sono conclusi per Persona_1 sopravvenuto accordo tra le parti sulla res controversa.
In tale contesto, non appare corretto invocare l'art. 91 c.p.c. al fine di sanzionare colui che ha adito per primo l'autorità giudiziaria, perché, in tesi, avrebbe dato causa alla lite pur potendo attendere, per due ordini di ragioni: in primo luogo, non si ravvisa alcuna condotta di “abuso” dello strumento processuale in presenza di procedimenti/processi volti alla tutela (anche urgente) del superiore interesse di un minore;
in secondo luogo, la resistente non ha allegato elementi oggettivi dai quali desumere che il ricorrente avrebbe agito pure in assenza dei presupposti giuridici e di fatto. Al contrario, va valorizzata la circostanza per cui proprio l'intervento dell'a.g., e, con essa, del coordinatore speciale nominato dal Tribunale, ha consentito alle parti di addivenire all'accordo che in concreto hanno raggiunto, mostrando, ciascuna di esse, la capacità di comprendere punti di forza e criticità della propria condotta pre-processuale.
Per le ragioni sin qui esposte, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Pisa del 2.5.2023 (emesso a conclusione del giudizio RG n. 1782/2022), prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dispone in conformità, in particolare:
- DISPONE che, fermo il calendario delle visite padre/figlie già in essere: a) quando il mercoledì (giorno di spettanza del padre), è in Parte_1 servizio la notte, il giorno di visita dello stesso verrà posticipato al giovedì oppure anticipato al martedì secondo le esigenze di tutti gli altri CP_1 mercoledì del mese, le minori potranno vedere il padre e rimanere con lui;
b) quando il venerdì è in servizio di pomeriggio, il Parte_1 giorno di visita paterna sarà anticipato al giovedì; tutti gli altri venerdì del mese, compreso quello in cui il padre è in servizio la notte, le minori potranno vedere il padre e rimanere con lui;
c) nei fine settimana di spettanza del padre in cui avora la domenica pomeriggio, le minori rimarranno Parte_1 con il padre dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica a pranzo (comunque non oltre le ore 13.00); d) i impegna a tenere con sé Parte_1 le minori ogni volta che dovesse avere un turno di lavoro, i CP_1 suoi genitori avessero altri impegni e lui stesso fosse libero da propri impegni di lavoro;
- CONFERMA, nel resto, i provvedimenti in essere tra le parti come da precedente decreto, sopra richiamato;
- COMPENSA integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 5.11.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
4