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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12357 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marino Parte_1
opponente
E
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Francesco Triscari Controparte_1
Binoni
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme ordinarie ( art 645 cpv c.p.c. ); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione, e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, la ha agito in sede monitoria per ottenere da Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 13.919,21 ( oltre interessi e Parte_1
spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in forza di n. 2 contratti di finanziamento originariamente stipulati da costui l'uno con
1 Findomestic Banca S.p.a., l'altro con Agos Ducato S.p.a., credito complessivo di cui era divenuta titolare, a seguito di cessioni, ( v. documentazione Controparte_1
prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, l'odierno opponente, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, ha in primo luogo eccepito la prescrizione del credito.
Ora, va osservato come detta censura non risulti meritevole di accoglimento, atteso che laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che se nel caso del contratto originariamente sottoscritto dal con Findomestic Banca S.p.a. Pt_1
in data 24.11.03, stante la decorrenza del termine suindicato a far data dal novembre 2004 ( scadenza dell'ultima delle 12 rate mensili previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso risulterà prescritto, non essendo intervenuto alcun idoneo atto interruttivo, con riguardo al contratto originariamente sottoscritto con Agos Ducato S.p.a. in data 2.02.04, stante la decorrenza del termine di prescrizione decennale a far data dal dicembre del 2004
( scadenza dell'ultima delle 10 rate mensili previste, come attestato dal contratto prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato, attesa la sussistenza di atti interruttivi ex art. 2943 c.c. ( v. missive di costituzione in mora prodotte in atti datate 2012 e 2017 ).
Limitata, pertanto, la disamina alla pretesa creditoria azionata in relazione al saldo debitorio maturato in forza del contratto di finanziamento originariamente stipulato dal con Agos Ducato S.p.a., va tuttavia rilevato in via Pt_1
preliminare, a fronte della censura mossa da parte opponente in ordine ai vizi che inficerebbero il provvedimento monitorio ottenuto dall'odierna parte opposta,
2 come un vaglio di detta doglianza appaia ininfluente nella presente sede, atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.
Con riguardo, pertanto, al credito discendente dal saldo debitorio che il avrebbe maturato in relazione al finanziamento contratto con Agos Pt_1
Ducato S.p.a. e venendo alla adombrata usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento, va rilevato come non sia stata offerta se non una generica allegazione sul punto, tale da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo.
D'altro canto, la genericità della contestazione ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe comportato un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla parte per la dimostrazione dei fatti posti a base delle proprie difese, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità meramente o prevalentemente esplorative.
Le argomentazioni suesposte evidentemente consentono di ritenere assorbito ogni conseguente rilievo in tema di nullità delle clausole contrattuali.
Mette poi conto osservar come, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, parte opposta abbia invero dimostrato la sussistenza del credito
3 azionato in sede monitoria producendo ( con le integrazioni di cui alla presente fase di opposizione ) – unitamente a copia del contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali, recante le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente, nonché l'importo, il numero, la periodicità dei pagamenti e i tassi applicati ( dovendosi, pertanto, ritenere non essenziale la produzione del relativo piano di ammortamento ), atto che, assunto carattere di incontestabilità è, conseguentemente, idoneo a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ) – ed estratto conto integrale comprensivo di analitica indicazione dei movimenti e delle voci costitutive dell'esposizione debitoria.
Né alcuna specifica o idonea censura è stata mossa da parte opponente in ordine alla avvenuta erogazione del credito e all'inadempimento ex adverso dedotto, di guisa che, acclarata l'intervenuta prescrizione del credito in relazione al finanziamento contratto con Findomestic Banca S.p.a. per un importo di
€ 8.269,62 ( pari al saldo debitorio maturato ), andrà evidentemente revocato il decreto ingiuntivo emesso e dovrà essere condannato al Parte_1
pagamento di € 5.649,29 pari al saldo debitorio di cui al finanziamento contratto dall'opponente con Agos Ducato S.p.a..
In ragione del complessivo esito del giudizio, l'opponente dovrà rifondere all'odierna società opposta il 50% delle spese della presente fase di cognizione
( compensando il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in complessivi
€ 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
4 Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara prescritto il credito limitatamente all'importo di € 8.269,62;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3109/22 emesso, su ricorso della CP_1
dal Tribunale di Palermo in data 18.07.22;
[...]
- condanna al pagamento in favore della società opposta Parte_1
di complessivi € 5.649,29;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali della presente fase di cognizione nei limiti del 50% ( compensandosi il restante 50% ), che si liquidano nell'intero in € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 10.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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