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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2556/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti WALTER MICELI, GIOVANNI RINALDI, Parte 1
NI IE e BI GA;
RICORRENTE
contro
:
in persona del Ministro Controparte 1 pro tempore, rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.02.2025 la parte ricorrente in epigrafe di contratti а termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2016 fino al 2024; di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro, di non averle
richieste, di non esser stata formalmente invitata a goderne e, altresì, di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle stesse e all'indennità
sostitutiva agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente а
percepire € 9.606,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e,
conseguentemente, condannare il Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e
giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di
liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi
dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18".
Si costituiva il ministero resistente per domandare il rigetto delle domande per infondatezza
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. In materia, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il
principio per cui il docente а tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione
(cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art.
118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della
Suprema Corte).
L'art. 5 comma 8 d.1. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 1. 228/2012-
deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia (cfr. sent.
6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità pagina sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la Cassazione ha Osservato che "24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi,
nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il
docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con
espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni
possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la
Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In
definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al
diritto dell'Unione, deriva che:
fondamentale edA) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e un obbligo del datore di correlativamente lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il
volte a contribuire del fatto che, se egli non nerelax cui esse sono
fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o un periodo di riporto autorizzato". "Al riguardo, trova applicazione il di principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto dimostri di all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
-
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Per 1 , del 29 novembre
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto О in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia consentire la fruizione delletale da non ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e,
comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non
è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a
termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso
-
locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno la scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie termine non d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il
calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a
termine.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif.,
dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle Somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità amministrativa dirigentedisciplinare ed per il responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,
36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla
malattia О da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in
antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato fruisce
-
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni о delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi contrattuali contrastanti sono nazionali di lavoro e che le clausole disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente la legge n. 135 del 2012 (di tra conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti
sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma
9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti а termine. Il
successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni
О delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale
previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano
obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
228 del 2012 in conformità alle norme del diritto dell'Unione.n.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE,
in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a
un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza
una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato
01 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità
sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva" (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022;
8803/2023; 1054/2024).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie,
la domanda va accolta.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica sino al 30.6 negli aa.ss.
sopra indicati.
Non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruolo- giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il
30/6 e quelli di sospensione delle lezioni, deve ritenersi che la docente non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno dei predetti aa.ss.
Né il CP 1 - su cui grava il relativo onere- ha dimostrato di averla adeguatamente avvisata dell'obbligo di fruire delle ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.
l'Amministrazione scolasticaL'odierna ricorrente ha chiesto condannarsi anche al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse.
Sul punto, l'art. 14 del CCNL scuola prevede che: 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni".
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei
suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare
applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali
giorni di sospensione delleriposi durante il contratto e durante i
lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva. Sul punto la Cassazione ha precisato che "a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente
assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime" (cfr. Cass.
8926/2024).
Il conteggio formulato dalla parte ricorrente risulta immune da vizi e non
è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione.
Per le suesposte ragioni, il CP 1 convenuto va condannato al pagamento alla parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 9.606,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e
dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma
di € 9.606,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività
soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il CP 1 resistente al pagamento della somma di euro 9.606,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che CP 1
liquida in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2556/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti WALTER MICELI, GIOVANNI RINALDI, Parte 1
NI IE e BI GA;
RICORRENTE
contro
:
in persona del Ministro Controparte 1 pro tempore, rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.02.2025 la parte ricorrente in epigrafe di contratti а termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2016 fino al 2024; di non aver goduto di tutte le ferie maturate nell'ambito dei predetti rapporti di lavoro, di non averle
richieste, di non esser stata formalmente invitata a goderne e, altresì, di non essere stata avvisata del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del diritto alle stesse e all'indennità
sostitutiva agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente а
percepire € 9.606,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e,
conseguentemente, condannare il Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e
giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver
anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di
liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi
dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18".
Si costituiva il ministero resistente per domandare il rigetto delle domande per infondatezza
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. In materia, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il
principio per cui il docente а tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione
(cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art.
118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della
Suprema Corte).
L'art. 5 comma 8 d.1. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 1. 228/2012-
deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia (cfr. sent.
6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità pagina sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la Cassazione ha Osservato che "24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi,
nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il
docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con
espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni
possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la
Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In
definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al
diritto dell'Unione, deriva che:
fondamentale edA) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e un obbligo del datore di correlativamente lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il
volte a contribuire del fatto che, se egli non nerelax cui esse sono
fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o un periodo di riporto autorizzato". "Al riguardo, trova applicazione il di principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto dimostri di all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita,
in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
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2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Per 1 , del 29 novembre
2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto О in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL relativo al regime di ferie,
permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia consentire la fruizione delletale da non ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e,
comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non
è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a
termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso
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locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno la scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie termine non d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il
calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a
termine.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif.,
dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle Somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità amministrativa dirigentedisciplinare ed per il responsabile». La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,
36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla
malattia О da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in
antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato fruisce
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delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni о delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi contrattuali contrastanti sono nazionali di lavoro e che le clausole disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente la legge n. 135 del 2012 (di tra conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti
sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012,
tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma
9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti а termine. Il
successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni
О delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1 settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale
previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano
obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
228 del 2012 in conformità alle norme del diritto dell'Unione.n.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE,
in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a
un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza
una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se necessario formalmente a farlo, e, nel contempo, informandolo in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato
01 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità
sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva" (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022;
8803/2023; 1054/2024).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie,
la domanda va accolta.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica sino al 30.6 negli aa.ss.
sopra indicati.
Non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruolo- giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il
30/6 e quelli di sospensione delle lezioni, deve ritenersi che la docente non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno dei predetti aa.ss.
Né il CP 1 - su cui grava il relativo onere- ha dimostrato di averla adeguatamente avvisata dell'obbligo di fruire delle ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate.
l'Amministrazione scolasticaL'odierna ricorrente ha chiesto condannarsi anche al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse.
Sul punto, l'art. 14 del CCNL scuola prevede che: 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni".
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei
suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare
applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali
giorni di sospensione delleriposi durante il contratto e durante i
lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva. Sul punto la Cassazione ha precisato che "a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente
assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime" (cfr. Cass.
8926/2024).
Il conteggio formulato dalla parte ricorrente risulta immune da vizi e non
è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione.
Per le suesposte ragioni, il CP 1 convenuto va condannato al pagamento alla parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 9.606,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e
dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma
di € 9.606,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività
soppresse non godute per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il CP 1 resistente al pagamento della somma di euro 9.606,87, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che CP 1
liquida in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli