Art. 9. Collocamento obbligatorio
e regime delle compensazioni 1. All' articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
e regime delle compensazioni 1. All' articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».