TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 17.3.25
Causa n. 857 2024
Sono comparsi
• l'avv. Enrico Fuin in sostituzione dell'avv. Francesca Chiara
Giuseppina Rotondo e dell'avv. Mario Ettore Angelo Rotondo per la parte ricorrente;
• l'avv. De Pompeis per . CP_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 17.3.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 857 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 22.4.24
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTONDO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA CHIARA GIUSEPPINA ( ); e dell'avv. ROTONDO C.F._2
MARIO ETTORE ANGELO ( ), elettivamente domiciliato presso il C.F._3
difensore.
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._4
VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.24 conviene in giudizio l per Parte_1 CP_1
sentire accertare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale con la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno sociale dalla data di presentazione della prima domanda
1 amministrativa (1/3/19) o da quella successiva ritenuta di giustizia (dalla seconda:
25.10.23).
Si costituisce eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza ex art. 47 CP_1
DPR 639/70, avendo in precedenza il ricorrente presentato analoga domanda in data
1.3.19, rigettata dall'ente in data 20.5.19 per carenza della documentazione, e non impugnata - né con ricorso amministrativo né in sede giurisdizionale – entro i termini decadenziali (l'impugnazione, tardiva, è avvenuta solamente con il secondo ricorso dell'ottobre 2023). Nel merito deduce la mancanza della documentazione attestante il requisito del soggiorno prolungato in Italia per oltre dieci anni oltre al requisito della insufficienza reddituale.
In prima udienza il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha rinviato con termine per note all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste;
la causa è stata discussa e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
* * *
1. Si rileva preliminarmente che il ricorso risulta formulato per l'ottenimento della prestazione in relazione alla domanda presentata all' con decorrenza 1.3.19, od anche CP_1
con la diversa decorrenza dalla seconda domanda, essendo pacifico che la reiezione da parte dell'ente di un'analoga domanda presentata per mancanza di documentazione non precluda la possibilità per l'istante di presentare nuova domanda corredata dalla documentazione necessaria: l'intervenuta decadenza ex art. 47 cit. potrà solo incidere sulla decorrenza della prestazione ma giammai potrà ledere il diritto sostanziale all'ottenimento della prestazione di natura pensionistica anche per il futuro (cfr. Cass. 17430/2021;
Cass.123/22; Cass. 38015/22; Cass. 4844/23).
2. La domanda di parte ricorrente è tuttavia infondata nel merito, per mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.
2 L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” e che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
Sono richiesti i seguenti requisiti per l'ottenimento della prestazione:
- 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
- stato di bisogno economico, cumulativamente a quello del coniuge nel caso in cui l'istante sia coniugato (art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995);
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Per la verifica dello stato di bisogno economico è richiesto ai cittadini extracomunitari di fornire idonea documentazione relativa ai redditi esteri, tra cui le pensioni e gli immobili posseduti nel Paese di origine, mediante la produzione di certificati o attestati “rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, salvo che l'autocertificazione non sia ammessa da una convenzione internazionale fra l'Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante. “(v. doc 4 e 5 ). CP_1
Per la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero dai cittadini extracomunitari trova applicazione l'art. 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Poiché i redditi suddetti non rientrano tra i "fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani" di cui al comma 2 dell'articolo citato, essi devono essere documentati "mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale”.
Non risulta valere in contrario quanto affermato dalla recente pronuncia della
Suprema Corte n.355/24 in quanto la stessa non si occupa in alcun modo di istanza
3 presentata da soggetto extracomunitario bensì da soggetto di nazionalità italiana e qui residente per il quale non vi è alcuna necessità di documentare la situazione reddituale nel paese di origine estero.
3. Nel caso in esame gli uffici dell'ente previdenziale vista la carenza di documentazione allegata alla domanda, mai congruamente e adeguatamente integrata,
l'hanno correttamente respinta.
In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l ha adottato il “Regolamento per la CP_2
definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”. Tale Regolamento
fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale. Tenuto
conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato
Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta. In tal caso il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
4. Nel caso in scrutinio non risulta, neppure in giudizio, la prova della insufficienza reddituale e, soprattutto, non risulta la prova del requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
4 In Italia, il ricorrente non ha trasmesso nemmeno la prevista documentazione dimostrativa dell'assenza di redditi consistente nella dichiarazione dell'Autorità fiscale dello
Stato di nazionalità, richiesta e sollecitata più volte dagli Uffici amministrativi dell'Agenzia
CP_
sia dopo la prima domanda nell'aprile 2019 sia dopo l'ultima con sollecito del 25
ottobre 2023 (docc.2 e 3).
Emerge, peraltro, dalla documentazione dimessa come vi sia la prova della non continuatività del soggiorno decennale in Italia: nel presente giudizio – ma non nella sede amministrativa – il ricorrente ha prodotto due certificati di residenza dai quali emerge un'obiettiva interruzione (per ben un triennio) del periodo di attestazione residenziale sul territorio italiano, obiettivamente venuta meno dal 2014 al 2017.
Risulta, documentalmente, come il ricorrente fosse stato cancellato per irreperibilità
dal di Francavilla in data 9.4.14 (doc. 9 ric.) e che detta condizione di irreperibilità CP_3
sul territorio nazionale fosse venuta meno solamente in data 11.12.17 con iscrizione “da irreperibilità” formalizzata dal Comune di Nogara (doc. 7 ric.).
Il che fa venir meno il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in
Italia (dal 1° gennaio 2009) e rende peraltro superflua la mancanza in capo al ricorrente del requisito dello stato di bisogno ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995.
Detta documentazione risulta incompleta sia nella domanda formulata in data 1.3.19
sia a seguito delle a presentazione della domanda in data 25.10.23: la lacuna non risulta esser stata emendata neppure nell'ambito del presente giudizio, nel quale parte ricorrente non ha documentato la propria situazione reddituale, così ammettendo il dato nelle note finali:
<< Tanto posto e con riferimento al requisito reddituale si riserva di produrre nel giudizio
certificazione reddituale richiesta all'Agenzia delle Entrate non ancora pervenuta ai fini della
prova dello stato di bisogno economico del ricorrente >>.
5. Alla luce delle svolte considerazioni, correttamente l'ente previdenziale ha respinto la relativa domanda per mancanza dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei
5 presupposti atti a fondare il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale in favore del ricorrente nel caso in esame.
All'infondatezza della domanda consegue il rigetto del ricorso, risultando assorbita ogni ulteriore e diversa questione.
Si apprezzano giusti motivi di compensazione delle spese di lite sia per l'infondatezza del motivo preliminare di rigetto evidenziato dall' (decadenza) sia per la evidente CP_1
notoria difficoltà per il ricorrente di procurarsi pertinente e completa documentazione presso l'autorità consolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Verona, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
6