Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 01281/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2014, proposto da
Tesi Snc di piazza Ilario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, viale Navigazione Interna, 51;
contro
Comune di Cadoneghe, Unione dei Comuni del Medio Brenta Cadoneghe Vigodarzere Sportello Unico Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Arpav non costituito in giudizio;
nei confronti
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vianello in Venezia-Mestre, via Fradeletto, 29/B;
per l'annullamento
del provvedimento unico dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, Cadoneghe - Vigodarzere, Sportello Unico delle Attività Produttive n. 39 a firma del responsabile, datato 21 novembre 2013, con il quale viene assentito l'intervento di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare Telecom italia S.p.a. denominata "Cadoneghe est - PDE2" presso l'area sita nel Comune di Cadoneghe - Via Pisana 2, censita al N.C.T. Fg. 5 Mapp. 752 e del provvedimento favorevole tacito di A.R.P.A.V., formatosi per effetto di silenzio assenso ex art. 87, commi 4 e 9 del D.lgs. n. 259 del 2003 sulla domanda inoltrata dall'Unione dei Comuni del medio brenta all'Agenzia in data 6.2.2013;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento del Comune di Cadoneghe agli impegni assunti con Convenzione Urbanistica addì 11.11.2009 rep. n. 258392;
e per la condanna ex art. 2931 e art. 30 e 34 comma 1, lett. c, c.p.a. all'esatto adempimento delle obbligazioni rimaste inottemperate assunte con Convenzione Urbanistica addì 11.11.2009 rep. n. 258392;
in via subordinata, per la condanna del Comune di Cadoneghe al risarcimento dei danni ivi compreso il danno da deprezzamento del valore delle aree ubicate nella Zona "Giacomo Bragni" individuata dal P.R.G. comunale e del danno da ritardo;
in ogni caso per la condanna del Comune di Cadoneghe al risarcimento di ogni altro danno patito dalla ricorrente e da determinarsi in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione di Comune di Cadoneghe, Unione dei Comuni del Medio Brenta Cadoneghe Vigodarzere Sportello Unico Attivita' Produttive, e di Telecom Italia Spa;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 ottobre 2014;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO