Articolo 3 della Legge 21 febbraio 1989, n. 80
Articolo 2
Versione
23 marzo 1989
Art. 3. 1. Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 marzo 1989
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