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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 657/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele CAZZARA CP_1 appellata
***
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 8.11.2023 la parte ricorrente ha dedotto che in data 1.11.2020 presentava all' domanda di pensione anticipata per le lavoratrici, c.d. Opzione Pt_1
ON (...) La ricorrente, nata il [...] affermava di avere maturato sia il requisito anagrafico sia requisito contributivo in forza delle disposizioni in vigore. Allegava, in particolare, che la cd. Opzione ON era stata introdotta dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito nella Legge 28/3/2019 n.26, che aveva riconosciuto alle lavoratrici, che, entro il 31/12/2018, avevano maturato un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni, la facoltà di accesso al pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo 30/4/97 n.180. Successivamente, la legge di Bilancio 2020 (legge pag. 1 di 7 27/12/19 n.160) aveva esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che maturavano i sopraindicati requisiti entro il 31/12/2019 come da previsione di cui all'art. 1, comma 476. L' tuttavia, in data 17/11/2020 (doc. n.3 ric. ) rigettava la Pt_1 domanda di cui sopra, in quanto, a suo dire, la ricorrente “al 31/1/2013 ha una anzianità contributiva di 34 anni 5 mesi e 22 giorni inferiore alla previsione di legge, ovvero 35 anni”. La ricorrente precisava di avere già presentato all domanda Pt_1 per ottenere la ricongiunzione contributiva dei periodi di lavoro svolti prima del 1988 e, in particolare, dal 05/01/1977 al 28/04/1977 presso la Ditta King di Alba Fioravanti in Bologna, Galleria Accursio e, dal 01/08/1977 al 03/04/1979, presso la Ditta OL & C., sempre in Bologna, Via Orefici n.7 (doc. 15 ric.). Precisava, inoltre, che per il periodo dal 05/01/1977 al 28/04/1977 (attività lavorativa svolta presso Ditta King), l' ne aveva pienamente riconosciuta la riscattabilità (doc. 5 Pt_1
). Rimaneva pertanto ancora in contestazione il periodo 1/8/1977 – Pt_1
31/12/1977. Esperito senza esito positivo il ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il giudice del lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito dichiarare tenuta e condannare l' (P.IVA ) Pt_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma – Via Ciro il Grande n.21, a concedere alla ricorrente ut supra la facoltà di accesso CP_1 al pensionamento anticipato, c.d. “Opzione ON”, dandosi atto che la ricorrente ha maturato entro il 31/12/2019 i requisiti di anzianità contributiva (35 anni) ed età anagrafica (58 anni) e ha optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo 30/4/97 n.180. Con ogni e più ampia riserva di dedurre, indurre e concludere. Vinte le spese del presente giudizio.” L' si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Dopo una breve trattativa tra le parti volta a trovare una soluzione della vertenza in via amministrativa, la causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.9.2024 con sentenza contestuale.” Il Tribunale adito ha accolto il ricorso affermando che “Nel caso in esame la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge per accedere alla c.d.
“opzione donna”: ella ha infatti dimostrato, con la produzione in giudizio del libretto di lavoro, che nel periodo ancora in contestazione (1/8/1977 – 31/12/1977) ella stessa stava lavorando alle dipendenze della ditta OL & C.: infatti, il libretto di lavoro (doc. n.16 ric.) riporta il periodo dal 01/08/1977 al 03/04/1979, in cui la ricorrente ha lavorato come apprendista commessa, presso la Ditta OL & C.; inoltre, i contributi versati a far tempo dal 01/01/1978 sono stati oggetto di ricongiunzione nel 1988 (doc. n. 15 ric.). Pertanto risulta pienamente dimostrato che la ricorrente nel 1978 lavorava presso la Ditta OL, alle cui dipendenze lavorava anche dall'1.8.1977, come è altresì confermato dal certificato di iscrizione INAM in data 12/05/1978 (doc. n. 17 ric., in cui il datore di lavoro attesta che la ricorrente era dipendente della Ditta OL dal 01/08/1977, e dal Mod. 101 relativo ai redditi corrisposti dalla Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. alla ricorrente (doc. n.35 ric., ove si legge (vedi sez. V) che il rapporto di lavoro è iniziato in data 1/8/1977 e che al 31/12/1977 era ancora in corso. Ebbene, in base a tali presupposti, la pag. 2 di 7 ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio richiesto e, dunque, ad accedere anticipatamente alla pensione per le lavoratrici in base alla c.d. – Opzione ON”. Ha quindi condannato il resistente ad ammettere al beneficio richiesto la CP_2 ricorrente, nonché al pagamento delle spese di lite.
2. Ha proposto appello l' censurando l'impugnata sentenza per un unico Pt_1 motivo:
“La decisione del primo giudice è errata, viola le norme vigenti in materia e non è corredata di adeguata motivazione circa la decisione di scostarsi dalla disciplina legislativa in materia di riconoscimento di periodi contributivi privi di copertura assicurativa.” (Il Giudice di prime cure avrebbe errato lì dove:
- non ha considerato che per il riscatto della contribuzione – prius ineludibile per la copertura assicurativa - in caso di omissione da parte del datore di lavoro la normativa vigente impone regole, anche sul piano probatorio, stringenti: la L. n. 1338 del 1962, da applicarsi alla fattispecie de qua, richiede la prova per documenti aventi data certa ed inequivocabili, non prodotti all' dalla Loro;
Pt_1
- ha, ritenendo provato quanto richiesto dalla ricorrente, effettuato un indebito “salto in avanti” logico-giuridico giacché, anziché ritenere sussistente il solo diritto al riscatto – e alla conseguente copertura - del periodo contributivo non pagato, ha direttamente sancito come sussistente il requisito prescritto ex lege in capo all'odierna appellata e, quindi, condannato l'appellante all'erogazione della relativa prestazione pensionistica). Ha quindi concluso per l'integrale riforma della impugnata sentenza, con condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. CP_ 3. Si è ricostituito il contradditorio con la costituzione dell'appellata la quale, prendendo posizione sull'avverso libello, ha affermato di aver dato “piena prova di aver prestato in detto periodo attività lavorativa presso la Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. producendo: 1) Il libretto di lavoro (cfr. doc. 16 parte ricorrente fascicolo di primo grato) che riporta il periodo dal 1/8/1977 al 31/12/1977 come lavorato presso la ditta OL & c. 2) L'estratto attestante i contributi versati a far data dal 1978, oggetto di ricongiunzione;
3) Il certificato di CP_ iscrizione INAM, che riporta esattamente come la sig.ra era dipendente della ditta OL;
4) Il modello 101 relativo ai redditi corrisposti nell'anno 1977 dalla ditta OL AN & C. S.n.c. La documentazione prodotta prova oltre ogni ragionevole dubbio come la ricorrente abbia di fatto prestato attività lavorativa nel periodo lavorativo oggetto di contestazione da parte dell' . L' , sul punto, si badi, non Pt_1 Pt_1 ha mai contestato formalmente il contenuto e la validità di tale documentazione, né ha prodotto documentazione idonea a sconfessare quanto dedotto e provato dall'appellata. Inoltre, i documenti versati in atti hanno data certa, perché risulta apposta sul documento, e l' non ha fornito elementi utili per contestarne la Pt_1 validità”. Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza, vinte le spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
pag. 3 di 7 5. Va premesso che la difesa di in primo grado si è incentrata sulla Pt_1 mancanza di prova di svolgimento di attività lavorativa per un periodo necessario al perfezionamento del requisito contributivo.
Pare opportuno riportare testualmente gli argomenti a suo tempo addotti: “Nei periodi descritti, la ricorrente allegava di avere prestato attività lavorativa rispettivamente per la Ditta KING e per Ditta FRANCO di AN OL. Le segnalazioni contributive, tuttavia, venivano respinte dall' , poiché CP_2 mancava la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della relativa contribuzione da parte del datore di lavoro e le denunce aziendali. In data 13.11.2020, la ricorrente presentava la domanda di rendita vitalizia finalizzata al pagamento dei contributi relativi ai predetti periodi, se non prescritti. Si precisa che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia risulta ancora pendente, in quanto avendo per oggetto la richiesta di pagamento di contributi soggetti a prescrizione l è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero CP_2 del Lavoro e delle Politiche sociali, alla stregua di numerose altre domande della stessa tipologia. Alla sig.ra non è stato al momento riconosciuto né richiesto alcun onere, in CP_1 virtù della domanda presentata, ma le sono stati richiesti documenti atti a reperire documentazione che consenta l'eventuale accoglimento e quantificazione dell'onere in caso di pronuncia positiva del Ministero del lavoro. In ogni caso, l' comunicava che la documentazione presentata sarebbe Pt_1 idonea al riconoscimento e quindi versamento a suo carico dell'onere per la contribuzione relativa al periodo 05.01.1977-28.04.1977 in cui aveva prestato lavoro presso la Ditta KING. Diversamente, la documentazione che controparte allegava per il periodo 01.08.1977-03.04.1979 non risulta essere idonea per dimostrare la sussistenza di quel periodo di lavoro. Ed infatti, né il libretto di lavoro né la scheda INAM né le dichiarazioni di conoscenti sono idonei ad attestare il periodo di inizio e fine rapporto di lavoro o il reale svolgimento dell'attività lavorativa. Invece, il periodo dal 1.1.78 al 03.04.79 risulta già nell'estratto conto contributivo ed era già stato oggetto di una precedente ricongiunzione avvenuta nel 1988, per cui, per tale periodo non c'è necessità di alcun riscatto.
La normativa prevede che la contribuzione in caso di omissione da parte del datore di lavoro sia riscattabile dal lavoratore solo in presenza di documenti di data certa come ad esempio le buste paga o in alternativa le prove testimoniali di altri dipendenti che lavoravano all'epoca presso l'azienda o del datore di lavoro, nessuno di questi documenti è stato presentato dalla lavoratrice, l'unico pag. 4 di 7 caso in cui non è necessario integrare le informazioni contenute nel libretto di lavoro è quando l'omissione contributiva è totale, cioè per tutto il rapporto di lavoro, come per il periodo dal 5.1.77 al 28.4.77; qualora, invece, il periodo di cui si chiede il riscatto si colloca prima o dopo un periodo di lavoro per il quale i contributi sono stati versati, è necessario fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con i mezzi indicati sopra. Per approfondimenti si veda la Circolare 78/2019, in particolare il paragrafo Pt_1
3.2” Ricordato che “Il comma 4^ dell'art 13 della L. 1338/62, richiede che la costituzione della rendita vitalizia possa avvenire solo “su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato”, l'Istituto ha poi precisato di avere “… formulato un interpello al Ministero Controparte_3
in merito all'applicazione della prescrizione del diritto alla costituzione
[...] di rendita vitalizia (in seguito alla sentenza a Sez. Unite sella Suprema Corte di Cassazione del 14 settembre 2017 n.21302). Il termine di prescrizione in tal caso è decennale e decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e cioè dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Si fa infine presente che la sig.ra era autorizzata i versamenti volontari dal CP_1
05/04/2013 e avrebbe potuto perfezionare il diritto a pensione effettuando tali versamenti”.
6. Ebbene, va innanzi tutto condivisa la valutazione del primo giudice in merito all'acquisita prova della sussistenza di un rapporto di lavoro anche per il periodo dal 1°/8/1977 al 31/12/1977: “la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge per accedere alla c.d. “opzione donna”: ella ha infatti dimostrato, con la produzione in giudizio del libretto di lavoro, che nel periodo ancora in contestazione (1/8/1977 – 31/12/1977) ella stessa stava lavorando alle dipendenze della ditta OL & C.: infatti, il libretto di lavoro (doc. n.16 ric.) riporta il periodo dal 01/08/1977 al 03/04/1979, in cui la ricorrente ha lavorato come apprendista commessa, presso la Ditta OL & C.; inoltre, i contributi versati a far tempo dal 01/01/1978 sono stati oggetto di ricongiunzione nel 1988 (doc. n. 15 ric.). Pertanto risulta pienamente dimostrato che la ricorrente nel 1978 lavorava presso la Ditta OL, alle cui dipendenze lavorava anche dall'1.8.1977, come è altresì confermato dal certificato di iscrizione INAM in data 12/05/1978 (doc. n. 17 ric., in cui il datore di lavoro attesta che la ricorrente era dipendente della Ditta OL dal 01/08/1977, e dal Mod. 101 relativo ai redditi corrisposti dalla Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. alla ricorrente (doc. n.35 ric., ove si legge (vedi sez. V) che pag. 5 di 7 il rapporto di lavoro è iniziato in data 1/8/1977 e che al 31/12/1977 era ancora in corso”. A ciò si aggiungano, sia pure a titolo per così direi indiziario e complementare, le dichiarazioni rese da Tes_1 CP_4
7. Quanto alla sussistenza di altri presupposti – e a margine la non chiara posizione difensiva dell'ente, che, come visto, ha incentrato la propria contestazione sul diverso profilo di cui sopra si è detto – questa Corte ha ritenuto di sottoporre la questione al contraddittorio, espressamente invitando le parti per quanto di rispettivo interesse a dedurre in ordine: “alla controversa sufficienza degli elementi in atti per la dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa;
alle esigenze contributive preliminari rispetto al riconoscimento del trattamento pensionistico rivendicato;
alle eventuali preclusioni “di merito” e/o istruttorie” (cfr. verbale del 29/5/2025 – enfasi aggiunta) ed assegnando un termine per chiarimenti e deduzioni che l' appellante non ha utilizzato, il che a maggior ragione induce CP_2
a valorizzare la diligenza della condotta della lavoratrice, che nulla di più avrebbe potuto fare per ottenere la prestazione (sia pure alle condizioni contributive che la medesima invoca).
8. Né può ritenersi sufficiente quanto dedotto in primo grado dall' sul punto, Pt_1 essendosi esso limitato ad indicare la pendenza di una richiesta di ricongiunzione rispetto alla quale l' sarebbe in attesa di chiarimenti (così infatti scriveva CP_2 allora: “Si precisa che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia risulta ancora pendente, in quanto avendo per oggetto la richiesta di pagamento di contributi soggetti a prescrizione l' è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del CP_2
Lavoro e delle Politiche sociali, alla stregua di numerose altre domande della stessa tipologia” – pag. 2 mem. cost.). Non è dunque accoglibile la prospettazione in questa sede, secondo cui l'errore della decisione risiederebbe nel fatto che “la stessa, riconoscendo la sussistenza del rapporto lavorativo per quei mesi del 1977, anziché farne derivare l'eventuale diritto al riscatto e, quindi, alla copertura assicurativa, acclara direttamente la sussistenza del requisito contributivo di legge (come se ne avesse verificato il pagamento, la copertura) e condanna l' ad erogare un trattamento pensionistico che, sulla Pt_1 base degli atti di causa, non è spettante” (pag. 5 appello): non può l' giovarsi CP_2 di un proprio inadempimento (per quanto comprensibilmente determinato dalla necessità di coordinamento con indicazioni Ministeriali) e negare così, virtualmente sine die, la prestazione.
pag. 6 di 7 Neppure è dato poi di comprendere la rilevanza della decisione menzionata in sede di discussione (Cassazione SU n. 22802/25), in difetto di più precisa indicazione dei termini cui la prescrizione – con le modalità indicate dalla Suprema Corte2 – sarebbe da computare.
9. Le spese del grado – liquidate tenendo conto delle relativa ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1138/2024 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 11/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.2.500,00 Pt_1 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… quanto a “nell'anno 1977 frequentavo la Sig.ra e che nel periodo Testimone_2 CP_1 da agosto a dicembre di detto anno, la andavo a prendere tutte le sere all'uscita dal lavoro presso la Ditta AN in via Orefici n. 7 – Bologna” e, quanto a “nell'anno 1977, nei mesi di agosto e Testimone_3 settembre, frequentavo settimanalmente il negozio della ditta AN in via Orefici 7 – Bologna e vedevo la Sig.ra presente in negozio. In seguito, da ottobre a dicembre dello stesso anno, la CP_1 incontravo sull'autobus mentre io mi recavo a scuola e lei al lavoro, facendo un tratto di strada insieme fino in via Orefici 7. Spesso, la aspettavo fuori dal negozio per trascorrere la pausa pranzo insieme” 2 In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 Pt_1 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo Pt_1 contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (così Cassazione civile sez. un., 07/08/2025, n.22802, enfasi aggiunta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 657/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele CAZZARA CP_1 appellata
***
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 8.11.2023 la parte ricorrente ha dedotto che in data 1.11.2020 presentava all' domanda di pensione anticipata per le lavoratrici, c.d. Opzione Pt_1
ON (...) La ricorrente, nata il [...] affermava di avere maturato sia il requisito anagrafico sia requisito contributivo in forza delle disposizioni in vigore. Allegava, in particolare, che la cd. Opzione ON era stata introdotta dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito nella Legge 28/3/2019 n.26, che aveva riconosciuto alle lavoratrici, che, entro il 31/12/2018, avevano maturato un'anzianità contributiva di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni, la facoltà di accesso al pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo 30/4/97 n.180. Successivamente, la legge di Bilancio 2020 (legge pag. 1 di 7 27/12/19 n.160) aveva esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che maturavano i sopraindicati requisiti entro il 31/12/2019 come da previsione di cui all'art. 1, comma 476. L' tuttavia, in data 17/11/2020 (doc. n.3 ric. ) rigettava la Pt_1 domanda di cui sopra, in quanto, a suo dire, la ricorrente “al 31/1/2013 ha una anzianità contributiva di 34 anni 5 mesi e 22 giorni inferiore alla previsione di legge, ovvero 35 anni”. La ricorrente precisava di avere già presentato all domanda Pt_1 per ottenere la ricongiunzione contributiva dei periodi di lavoro svolti prima del 1988 e, in particolare, dal 05/01/1977 al 28/04/1977 presso la Ditta King di Alba Fioravanti in Bologna, Galleria Accursio e, dal 01/08/1977 al 03/04/1979, presso la Ditta OL & C., sempre in Bologna, Via Orefici n.7 (doc. 15 ric.). Precisava, inoltre, che per il periodo dal 05/01/1977 al 28/04/1977 (attività lavorativa svolta presso Ditta King), l' ne aveva pienamente riconosciuta la riscattabilità (doc. 5 Pt_1
). Rimaneva pertanto ancora in contestazione il periodo 1/8/1977 – Pt_1
31/12/1977. Esperito senza esito positivo il ricorso amministrativo, la ricorrente adiva il giudice del lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito dichiarare tenuta e condannare l' (P.IVA ) Pt_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma – Via Ciro il Grande n.21, a concedere alla ricorrente ut supra la facoltà di accesso CP_1 al pensionamento anticipato, c.d. “Opzione ON”, dandosi atto che la ricorrente ha maturato entro il 31/12/2019 i requisiti di anzianità contributiva (35 anni) ed età anagrafica (58 anni) e ha optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo 30/4/97 n.180. Con ogni e più ampia riserva di dedurre, indurre e concludere. Vinte le spese del presente giudizio.” L' si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del Pt_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Dopo una breve trattativa tra le parti volta a trovare una soluzione della vertenza in via amministrativa, la causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.9.2024 con sentenza contestuale.” Il Tribunale adito ha accolto il ricorso affermando che “Nel caso in esame la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge per accedere alla c.d.
“opzione donna”: ella ha infatti dimostrato, con la produzione in giudizio del libretto di lavoro, che nel periodo ancora in contestazione (1/8/1977 – 31/12/1977) ella stessa stava lavorando alle dipendenze della ditta OL & C.: infatti, il libretto di lavoro (doc. n.16 ric.) riporta il periodo dal 01/08/1977 al 03/04/1979, in cui la ricorrente ha lavorato come apprendista commessa, presso la Ditta OL & C.; inoltre, i contributi versati a far tempo dal 01/01/1978 sono stati oggetto di ricongiunzione nel 1988 (doc. n. 15 ric.). Pertanto risulta pienamente dimostrato che la ricorrente nel 1978 lavorava presso la Ditta OL, alle cui dipendenze lavorava anche dall'1.8.1977, come è altresì confermato dal certificato di iscrizione INAM in data 12/05/1978 (doc. n. 17 ric., in cui il datore di lavoro attesta che la ricorrente era dipendente della Ditta OL dal 01/08/1977, e dal Mod. 101 relativo ai redditi corrisposti dalla Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. alla ricorrente (doc. n.35 ric., ove si legge (vedi sez. V) che il rapporto di lavoro è iniziato in data 1/8/1977 e che al 31/12/1977 era ancora in corso. Ebbene, in base a tali presupposti, la pag. 2 di 7 ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio richiesto e, dunque, ad accedere anticipatamente alla pensione per le lavoratrici in base alla c.d. – Opzione ON”. Ha quindi condannato il resistente ad ammettere al beneficio richiesto la CP_2 ricorrente, nonché al pagamento delle spese di lite.
2. Ha proposto appello l' censurando l'impugnata sentenza per un unico Pt_1 motivo:
“La decisione del primo giudice è errata, viola le norme vigenti in materia e non è corredata di adeguata motivazione circa la decisione di scostarsi dalla disciplina legislativa in materia di riconoscimento di periodi contributivi privi di copertura assicurativa.” (Il Giudice di prime cure avrebbe errato lì dove:
- non ha considerato che per il riscatto della contribuzione – prius ineludibile per la copertura assicurativa - in caso di omissione da parte del datore di lavoro la normativa vigente impone regole, anche sul piano probatorio, stringenti: la L. n. 1338 del 1962, da applicarsi alla fattispecie de qua, richiede la prova per documenti aventi data certa ed inequivocabili, non prodotti all' dalla Loro;
Pt_1
- ha, ritenendo provato quanto richiesto dalla ricorrente, effettuato un indebito “salto in avanti” logico-giuridico giacché, anziché ritenere sussistente il solo diritto al riscatto – e alla conseguente copertura - del periodo contributivo non pagato, ha direttamente sancito come sussistente il requisito prescritto ex lege in capo all'odierna appellata e, quindi, condannato l'appellante all'erogazione della relativa prestazione pensionistica). Ha quindi concluso per l'integrale riforma della impugnata sentenza, con condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. CP_ 3. Si è ricostituito il contradditorio con la costituzione dell'appellata la quale, prendendo posizione sull'avverso libello, ha affermato di aver dato “piena prova di aver prestato in detto periodo attività lavorativa presso la Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. producendo: 1) Il libretto di lavoro (cfr. doc. 16 parte ricorrente fascicolo di primo grato) che riporta il periodo dal 1/8/1977 al 31/12/1977 come lavorato presso la ditta OL & c. 2) L'estratto attestante i contributi versati a far data dal 1978, oggetto di ricongiunzione;
3) Il certificato di CP_ iscrizione INAM, che riporta esattamente come la sig.ra era dipendente della ditta OL;
4) Il modello 101 relativo ai redditi corrisposti nell'anno 1977 dalla ditta OL AN & C. S.n.c. La documentazione prodotta prova oltre ogni ragionevole dubbio come la ricorrente abbia di fatto prestato attività lavorativa nel periodo lavorativo oggetto di contestazione da parte dell' . L' , sul punto, si badi, non Pt_1 Pt_1 ha mai contestato formalmente il contenuto e la validità di tale documentazione, né ha prodotto documentazione idonea a sconfessare quanto dedotto e provato dall'appellata. Inoltre, i documenti versati in atti hanno data certa, perché risulta apposta sul documento, e l' non ha fornito elementi utili per contestarne la Pt_1 validità”. Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza, vinte le spese del presente grado di giudizio.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
pag. 3 di 7 5. Va premesso che la difesa di in primo grado si è incentrata sulla Pt_1 mancanza di prova di svolgimento di attività lavorativa per un periodo necessario al perfezionamento del requisito contributivo.
Pare opportuno riportare testualmente gli argomenti a suo tempo addotti: “Nei periodi descritti, la ricorrente allegava di avere prestato attività lavorativa rispettivamente per la Ditta KING e per Ditta FRANCO di AN OL. Le segnalazioni contributive, tuttavia, venivano respinte dall' , poiché CP_2 mancava la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della relativa contribuzione da parte del datore di lavoro e le denunce aziendali. In data 13.11.2020, la ricorrente presentava la domanda di rendita vitalizia finalizzata al pagamento dei contributi relativi ai predetti periodi, se non prescritti. Si precisa che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia risulta ancora pendente, in quanto avendo per oggetto la richiesta di pagamento di contributi soggetti a prescrizione l è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero CP_2 del Lavoro e delle Politiche sociali, alla stregua di numerose altre domande della stessa tipologia. Alla sig.ra non è stato al momento riconosciuto né richiesto alcun onere, in CP_1 virtù della domanda presentata, ma le sono stati richiesti documenti atti a reperire documentazione che consenta l'eventuale accoglimento e quantificazione dell'onere in caso di pronuncia positiva del Ministero del lavoro. In ogni caso, l' comunicava che la documentazione presentata sarebbe Pt_1 idonea al riconoscimento e quindi versamento a suo carico dell'onere per la contribuzione relativa al periodo 05.01.1977-28.04.1977 in cui aveva prestato lavoro presso la Ditta KING. Diversamente, la documentazione che controparte allegava per il periodo 01.08.1977-03.04.1979 non risulta essere idonea per dimostrare la sussistenza di quel periodo di lavoro. Ed infatti, né il libretto di lavoro né la scheda INAM né le dichiarazioni di conoscenti sono idonei ad attestare il periodo di inizio e fine rapporto di lavoro o il reale svolgimento dell'attività lavorativa. Invece, il periodo dal 1.1.78 al 03.04.79 risulta già nell'estratto conto contributivo ed era già stato oggetto di una precedente ricongiunzione avvenuta nel 1988, per cui, per tale periodo non c'è necessità di alcun riscatto.
La normativa prevede che la contribuzione in caso di omissione da parte del datore di lavoro sia riscattabile dal lavoratore solo in presenza di documenti di data certa come ad esempio le buste paga o in alternativa le prove testimoniali di altri dipendenti che lavoravano all'epoca presso l'azienda o del datore di lavoro, nessuno di questi documenti è stato presentato dalla lavoratrice, l'unico pag. 4 di 7 caso in cui non è necessario integrare le informazioni contenute nel libretto di lavoro è quando l'omissione contributiva è totale, cioè per tutto il rapporto di lavoro, come per il periodo dal 5.1.77 al 28.4.77; qualora, invece, il periodo di cui si chiede il riscatto si colloca prima o dopo un periodo di lavoro per il quale i contributi sono stati versati, è necessario fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con i mezzi indicati sopra. Per approfondimenti si veda la Circolare 78/2019, in particolare il paragrafo Pt_1
3.2” Ricordato che “Il comma 4^ dell'art 13 della L. 1338/62, richiede che la costituzione della rendita vitalizia possa avvenire solo “su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato”, l'Istituto ha poi precisato di avere “… formulato un interpello al Ministero Controparte_3
in merito all'applicazione della prescrizione del diritto alla costituzione
[...] di rendita vitalizia (in seguito alla sentenza a Sez. Unite sella Suprema Corte di Cassazione del 14 settembre 2017 n.21302). Il termine di prescrizione in tal caso è decennale e decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e cioè dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Si fa infine presente che la sig.ra era autorizzata i versamenti volontari dal CP_1
05/04/2013 e avrebbe potuto perfezionare il diritto a pensione effettuando tali versamenti”.
6. Ebbene, va innanzi tutto condivisa la valutazione del primo giudice in merito all'acquisita prova della sussistenza di un rapporto di lavoro anche per il periodo dal 1°/8/1977 al 31/12/1977: “la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge per accedere alla c.d. “opzione donna”: ella ha infatti dimostrato, con la produzione in giudizio del libretto di lavoro, che nel periodo ancora in contestazione (1/8/1977 – 31/12/1977) ella stessa stava lavorando alle dipendenze della ditta OL & C.: infatti, il libretto di lavoro (doc. n.16 ric.) riporta il periodo dal 01/08/1977 al 03/04/1979, in cui la ricorrente ha lavorato come apprendista commessa, presso la Ditta OL & C.; inoltre, i contributi versati a far tempo dal 01/01/1978 sono stati oggetto di ricongiunzione nel 1988 (doc. n. 15 ric.). Pertanto risulta pienamente dimostrato che la ricorrente nel 1978 lavorava presso la Ditta OL, alle cui dipendenze lavorava anche dall'1.8.1977, come è altresì confermato dal certificato di iscrizione INAM in data 12/05/1978 (doc. n. 17 ric., in cui il datore di lavoro attesta che la ricorrente era dipendente della Ditta OL dal 01/08/1977, e dal Mod. 101 relativo ai redditi corrisposti dalla Ditta AN di OL AN & C. S.n.c. alla ricorrente (doc. n.35 ric., ove si legge (vedi sez. V) che pag. 5 di 7 il rapporto di lavoro è iniziato in data 1/8/1977 e che al 31/12/1977 era ancora in corso”. A ciò si aggiungano, sia pure a titolo per così direi indiziario e complementare, le dichiarazioni rese da Tes_1 CP_4
7. Quanto alla sussistenza di altri presupposti – e a margine la non chiara posizione difensiva dell'ente, che, come visto, ha incentrato la propria contestazione sul diverso profilo di cui sopra si è detto – questa Corte ha ritenuto di sottoporre la questione al contraddittorio, espressamente invitando le parti per quanto di rispettivo interesse a dedurre in ordine: “alla controversa sufficienza degli elementi in atti per la dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di causa;
alle esigenze contributive preliminari rispetto al riconoscimento del trattamento pensionistico rivendicato;
alle eventuali preclusioni “di merito” e/o istruttorie” (cfr. verbale del 29/5/2025 – enfasi aggiunta) ed assegnando un termine per chiarimenti e deduzioni che l' appellante non ha utilizzato, il che a maggior ragione induce CP_2
a valorizzare la diligenza della condotta della lavoratrice, che nulla di più avrebbe potuto fare per ottenere la prestazione (sia pure alle condizioni contributive che la medesima invoca).
8. Né può ritenersi sufficiente quanto dedotto in primo grado dall' sul punto, Pt_1 essendosi esso limitato ad indicare la pendenza di una richiesta di ricongiunzione rispetto alla quale l' sarebbe in attesa di chiarimenti (così infatti scriveva CP_2 allora: “Si precisa che la richiesta di costituzione di rendita vitalizia risulta ancora pendente, in quanto avendo per oggetto la richiesta di pagamento di contributi soggetti a prescrizione l' è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del CP_2
Lavoro e delle Politiche sociali, alla stregua di numerose altre domande della stessa tipologia” – pag. 2 mem. cost.). Non è dunque accoglibile la prospettazione in questa sede, secondo cui l'errore della decisione risiederebbe nel fatto che “la stessa, riconoscendo la sussistenza del rapporto lavorativo per quei mesi del 1977, anziché farne derivare l'eventuale diritto al riscatto e, quindi, alla copertura assicurativa, acclara direttamente la sussistenza del requisito contributivo di legge (come se ne avesse verificato il pagamento, la copertura) e condanna l' ad erogare un trattamento pensionistico che, sulla Pt_1 base degli atti di causa, non è spettante” (pag. 5 appello): non può l' giovarsi CP_2 di un proprio inadempimento (per quanto comprensibilmente determinato dalla necessità di coordinamento con indicazioni Ministeriali) e negare così, virtualmente sine die, la prestazione.
pag. 6 di 7 Neppure è dato poi di comprendere la rilevanza della decisione menzionata in sede di discussione (Cassazione SU n. 22802/25), in difetto di più precisa indicazione dei termini cui la prescrizione – con le modalità indicate dalla Suprema Corte2 – sarebbe da computare.
9. Le spese del grado – liquidate tenendo conto delle relativa ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1138/2024 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 11/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.2.500,00 Pt_1 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… quanto a “nell'anno 1977 frequentavo la Sig.ra e che nel periodo Testimone_2 CP_1 da agosto a dicembre di detto anno, la andavo a prendere tutte le sere all'uscita dal lavoro presso la Ditta AN in via Orefici n. 7 – Bologna” e, quanto a “nell'anno 1977, nei mesi di agosto e Testimone_3 settembre, frequentavo settimanalmente il negozio della ditta AN in via Orefici 7 – Bologna e vedevo la Sig.ra presente in negozio. In seguito, da ottobre a dicembre dello stesso anno, la CP_1 incontravo sull'autobus mentre io mi recavo a scuola e lei al lavoro, facendo un tratto di strada insieme fino in via Orefici 7. Spesso, la aspettavo fuori dal negozio per trascorrere la pausa pranzo insieme” 2 In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 Pt_1 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo Pt_1 contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (così Cassazione civile sez. un., 07/08/2025, n.22802, enfasi aggiunta)