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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2992/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOSI MONICA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Porto Mantovano (MN) stipulato tra le parti in data 27/05/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1995 al n. 12 P. II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle dovute trascrizioni.
2) Le parti confermano la propria volontà di vendere la casa coniugale, sita Porto Mantovano (MN), Via Wojtyla, n. 45, confermando l'incarico già dato all'Agenzia Italcasa di Dall'Olio di Porto Mantovano (MN).
3) Sino alla vendita del predetto immobile, il signor continuerà a _1 risiedevi con il figlio , obbligandosi a versare all'Istituto Bancario Intesa Per_1 San Paolo l'intera rata di mutuo. A tal fine la signora si obbliga a non _1 richiedere al signor l'indennità di occupazione per il predetto immobile _1 intendendosi interamente compensata con il pagamento dell'intera rata del mutuo. Conseguentemente tutte le utenze e le spese di ordinaria manutenzione saranno a carico esclusivo del signor _1
4) In considerazione della circostanza che il figlio , pur essendo Per_2 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e risulta essere invalido civile, come meglio descritto in premessa, il signor si obbliga _1 corrispondere alla signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio _1
, la somma mensile di € 300,00=, da corrispondersi entro il giorno 15 di Per_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora avente IBAN: [...]; detto assegno verrà _1 rivalutato annualmente secondo indice Istat a far tempo dal mese di settembre 2025.
5) Disporsi che le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento siano suddivise per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre, e siano individuate da protocollo del Tribunale di Mantova, che qui si riporta: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: spese mediche: -tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese scolastiche:
-tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre -scuola, post -scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni , etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet ) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido
2 (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. -spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, post - scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I risparmi accumulati dai genitori negli anni, in favore del figlio , sono Per_2 stati versati su un conto corrente postale intestato al figlio . Per_2
7) L'Assegno Unico, ad oggi pari ad € 90,00 circa, spetterà unicamente alla signora con impegno ed obbligo del signor a fornire alla signora _1 _1 tutta la documentazione necessaria. _1
8) I ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o ogni altro documento equipollente.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando al reciproco mantenimento
10) I presenti accordi avranno validità sino alla vendita della casa, quando le parti potranno eventualmente rivalutare la propria posizione economica.
11) L' auto Audi modello A3 sportback, targata FN917KA, utilizzata in via esclusiva dal figlio rimarrà di proprietà esclusiva di quest' Controparte_2 ultimo.
12) Le parti concordano che l'autovettura Ford modello W GMBH targata 3 EB797WR, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. che si farà Parte_1 carico del costo del passaggio di proprietà.
13) Le parti concordano che l'autovettura Renault modello Clio targata FH320HE, rimarrà di proprietà esclusiva della sig. che si farà Controparte_1 carico del costo del passaggio di proprietà
14) Le parti concordano che il motociclo targato ER34178 rimarrà di esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
15) Dare atto che le parti rinunciano sin d' ora all' impugnazione dell'emananda sentenza.
16) Le spese legali si ritengono completamente compensate tra le parti. ... (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PORTO MANTOVANO (MN) il 27/05/1995 ed ivi trascritto al numero 12, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1995;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2992/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOSI MONICA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CAZZANIGA DONESMONDI ELEONORA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Porto Mantovano (MN) stipulato tra le parti in data 27/05/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 1995 al n. 12 P. II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle dovute trascrizioni.
2) Le parti confermano la propria volontà di vendere la casa coniugale, sita Porto Mantovano (MN), Via Wojtyla, n. 45, confermando l'incarico già dato all'Agenzia Italcasa di Dall'Olio di Porto Mantovano (MN).
3) Sino alla vendita del predetto immobile, il signor continuerà a _1 risiedevi con il figlio , obbligandosi a versare all'Istituto Bancario Intesa Per_1 San Paolo l'intera rata di mutuo. A tal fine la signora si obbliga a non _1 richiedere al signor l'indennità di occupazione per il predetto immobile _1 intendendosi interamente compensata con il pagamento dell'intera rata del mutuo. Conseguentemente tutte le utenze e le spese di ordinaria manutenzione saranno a carico esclusivo del signor _1
4) In considerazione della circostanza che il figlio , pur essendo Per_2 maggiorenne, non è economicamente autosufficiente e risulta essere invalido civile, come meglio descritto in premessa, il signor si obbliga _1 corrispondere alla signora a titolo di concorso nel mantenimento del figlio _1
, la somma mensile di € 300,00=, da corrispondersi entro il giorno 15 di Per_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora avente IBAN: [...]; detto assegno verrà _1 rivalutato annualmente secondo indice Istat a far tempo dal mese di settembre 2025.
5) Disporsi che le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento siano suddivise per il 50% a carico del padre e per il 50% a carico della madre, e siano individuate da protocollo del Tribunale di Mantova, che qui si riporta: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: spese mediche: -tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese scolastiche:
-tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre -scuola, post -scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni , etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet ) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido
2 (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. -spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre -scuola, post - scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6) I risparmi accumulati dai genitori negli anni, in favore del figlio , sono Per_2 stati versati su un conto corrente postale intestato al figlio . Per_2
7) L'Assegno Unico, ad oggi pari ad € 90,00 circa, spetterà unicamente alla signora con impegno ed obbligo del signor a fornire alla signora _1 _1 tutta la documentazione necessaria. _1
8) I ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o ogni altro documento equipollente.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando al reciproco mantenimento
10) I presenti accordi avranno validità sino alla vendita della casa, quando le parti potranno eventualmente rivalutare la propria posizione economica.
11) L' auto Audi modello A3 sportback, targata FN917KA, utilizzata in via esclusiva dal figlio rimarrà di proprietà esclusiva di quest' Controparte_2 ultimo.
12) Le parti concordano che l'autovettura Ford modello W GMBH targata 3 EB797WR, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. che si farà Parte_1 carico del costo del passaggio di proprietà.
13) Le parti concordano che l'autovettura Renault modello Clio targata FH320HE, rimarrà di proprietà esclusiva della sig. che si farà Controparte_1 carico del costo del passaggio di proprietà
14) Le parti concordano che il motociclo targato ER34178 rimarrà di esclusiva proprietà del sig. . Parte_1
15) Dare atto che le parti rinunciano sin d' ora all' impugnazione dell'emananda sentenza.
16) Le spese legali si ritengono completamente compensate tra le parti. ... (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PORTO MANTOVANO (MN) il 27/05/1995 ed ivi trascritto al numero 12, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1995;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
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