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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCANDROGLIO VITTORIA che lo rappresenta e difende come da procura __
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. COZZI SILVANO che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) revocare l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra l'assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento a favore della figlia divenuta economicamente autosufficiente già previsto al Per_1 paragrafo 5 della sentenza di divorzio, nonché ogni diverso contributo a favore della figlia stessa;
2) dare atto che il sig. si impegna tuttavia a versare, a titolo di arretrati e Istat a Parte_1 favore della figlia l'importo complessivo di € 3.000,00=; Per_1
3) revocare l'assegno divorzile di € 150,00= mensili a favore della sig.ra previsto nella Parte_2 correzione alla sentenza di divorzio di cui al decreto 20.01.2014 allegata alla sentenza stessa;
4) prevedere a carico del sig. ed a favore della sig.ra il pagamento di Parte_1 Parte_2 un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 pari ad € 5.000,00=;
5) nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. Parte_1
si impegna a trasferire, a proprie spese esclusive (compensi notarili ed eventuali tasse, nessuna
[...] esclusa), alla figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Limbiate – Via G. Murat Controparte_1
n. 5 meglio descritti in premessa, con contestuale costituzione a favore della sig.ra di Parte_2 diritto di usufrutto sugli stessi;
pagina 1 di 2 6) sempre nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , a spese esclusive dello stesso, Parte_2 Parte_1
(compensi notarili ed eventuali tasse, nessuna esclusa), la propria quota di piena proprietà in ragione del 50% degli immobili siti in Bovisio Masciago – Via Guglielmo Marconi n. 51 meglio descritti in premessa. Il sig. si impegna ad ottenere l'estromissione della sig.ra Parte_1 Parte_2 del mutuo gravante sugli immobili e la definitiva liberazione della stessa da qualsivoglia impegno con l'Istituto Bancario mutuante, a totali spese dello stesso. Tale estromissione è “conditio sine qua non” per il trasferimento del 50% in favore al sig. Parte_1
7) I pagamenti indicati ai paragrafi 2 e 4 ed i trasferimenti previsti ai paragrafi 5 e 6 avanti Notaio a scelta del sig. saranno effettuati entro giorni 60 dalla emissione del provvedimento Parte_1 di accoglimento delle conclusioni qui assunte da parte del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni del divorzio, meritevoli di accoglimento in quanto la figlia maggiorenne è diventata economicamente autosufficiente e, per la restante Per_1 parte, relative a diritti disponibili.
La somma concordata ai sensi dell'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica delle condizioni del divorzio di cui alla setenza Tribunale di Milano nr. 15260/2013:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCANDROGLIO VITTORIA che lo rappresenta e difende come da procura __
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'avv. COZZI SILVANO che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del PM sede
OGGETTO:MODIFICHE CONGIUNTE ai sensi dell'art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) revocare l'obbligo in capo al sig. di versare alla sig.ra l'assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento a favore della figlia divenuta economicamente autosufficiente già previsto al Per_1 paragrafo 5 della sentenza di divorzio, nonché ogni diverso contributo a favore della figlia stessa;
2) dare atto che il sig. si impegna tuttavia a versare, a titolo di arretrati e Istat a Parte_1 favore della figlia l'importo complessivo di € 3.000,00=; Per_1
3) revocare l'assegno divorzile di € 150,00= mensili a favore della sig.ra previsto nella Parte_2 correzione alla sentenza di divorzio di cui al decreto 20.01.2014 allegata alla sentenza stessa;
4) prevedere a carico del sig. ed a favore della sig.ra il pagamento di Parte_1 Parte_2 un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 pari ad € 5.000,00=;
5) nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, il sig. Parte_1
si impegna a trasferire, a proprie spese esclusive (compensi notarili ed eventuali tasse, nessuna
[...] esclusa), alla figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Limbiate – Via G. Murat Controparte_1
n. 5 meglio descritti in premessa, con contestuale costituzione a favore della sig.ra di Parte_2 diritto di usufrutto sugli stessi;
pagina 1 di 2 6) sempre nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. , a spese esclusive dello stesso, Parte_2 Parte_1
(compensi notarili ed eventuali tasse, nessuna esclusa), la propria quota di piena proprietà in ragione del 50% degli immobili siti in Bovisio Masciago – Via Guglielmo Marconi n. 51 meglio descritti in premessa. Il sig. si impegna ad ottenere l'estromissione della sig.ra Parte_1 Parte_2 del mutuo gravante sugli immobili e la definitiva liberazione della stessa da qualsivoglia impegno con l'Istituto Bancario mutuante, a totali spese dello stesso. Tale estromissione è “conditio sine qua non” per il trasferimento del 50% in favore al sig. Parte_1
7) I pagamenti indicati ai paragrafi 2 e 4 ed i trasferimenti previsti ai paragrafi 5 e 6 avanti Notaio a scelta del sig. saranno effettuati entro giorni 60 dalla emissione del provvedimento Parte_1 di accoglimento delle conclusioni qui assunte da parte del Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la modifica delle condizioni del divorzio, meritevoli di accoglimento in quanto la figlia maggiorenne è diventata economicamente autosufficiente e, per la restante Per_1 parte, relative a diritti disponibili.
La somma concordata ai sensi dell'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone a modifica delle condizioni del divorzio di cui alla setenza Tribunale di Milano nr. 15260/2013:
1) Recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2