Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 834
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittima inclusione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel calcolo della tariffa

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nel merito, statuendo che l'articolo 1, comma 654-bis, della legge 147/2013 delimita tassativamente le inesigibilità copribili ai crediti definitivamente stralciati dei regimi pre-TARI (aboliti dal 1 gennaio 2014), senza estendersi a proiezioni statistiche su crediti TARI correnti. La metodologia adottata dal Comune viola il testo letterale della norma, la Deliberazione ARERA 443/2019, l'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011 e l'articolo 3 della legge 241/1990, determinando un incremento delle entrate che eccede i costi efficienti e contrasta con il principio di capacità contributiva.

  • Inammissibile
    Avviso di pagamento n. 21895/13090 del 10/06/2025 caducato

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile relativamente all'Avviso protocollo numero 21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, per sopravvenuta caducazione, essendo stato annullato e sostituito dalla Determinazione numero 224 del 24 luglio 2025 e dall'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025.

  • Altro
    Compensazione spese legali

    Le spese di giudizio sono state compensate poiché il contribuente è tenuto comunque al pagamento del tributo nella misura correttamente determinata.

  • Rigettato
    Parziale inammissibilità del ricorso

    L'eccezione di inammissibilità relativa all'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025 è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che tale avviso è autonomamente impugnabile in quanto rappresenta la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria e che la ricorrente ha impugnato congiuntamente entrambi gli avvisi, contestando un vizio sostanziale comune.

  • Rigettato
    Fondatezza della tariffa

    Il ricorso è stato parzialmente accolto nel merito, annullando la tariffa limitatamente alla quota illegittima del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Pertanto, la richiesta del Comune di rigetto integrale del ricorso nel merito è stata rigettata.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Le spese di giudizio sono state compensate poiché il contribuente è tenuto comunque al pagamento del tributo nella misura correttamente determinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 834
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 834
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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