CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5055/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio ES - Via Magna Graecia 136 84047 Capaccio ES SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882512996 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:1) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti [deliberazione del
Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5/2025; deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 41/2025; Determinazione del Responsabile Tributi n. 171 r.g. n. 714 del 5/6/2025; Determinazione del Responsabile Tributi n. 224 r.g. n. 928 del 24/07/2025], annullare gli impugnati avvisi di pagamento emessi dal Comune di Capaccio ES a carico della società ricorrente a titolo di TARI anno 2025 [Avviso di pagamento prot. n. 28825/12996 del 29/07/2025 ovvero, ove occorra, Avviso di pagamento prot. n. 21895/13090 del 10/06/2025]; 2) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Resistente: Accertare e dichiarare la sussistenza della questione pregiudiziale di rito specificata nella PARZIALE INAMMISSIBILITÀ del ricorso de quo, in riferimento all'opposto Avviso di pagamento n. 28825 /
12996 del 29/07/2025 avente per oggetto la Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025, notificato a mezzo PEC in data 04/08/2025, con il quale l'Ente rettificava in diminuzione la pretesa tributaria precedentemente esercitata nei confronti della società ricorrente attraverso l'emissione dell'Avviso di pagamento n. 21895 / 13090 del 10/06/2025, notificato a mezzo PEC in data 07/07/2025; - argomentando a contrariis, accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso in esame limitatamente all'Avviso di pagamento n. 21895 / 13090 del
10/06/2025, notificato a mezzo PEC in data 07/07/2025, quale atto impositivo con il quale l'Ente formulava nei confronti della società ricorrente la pretesa tributaria originaria a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, il quale, anche se in via subordinata, è richiamato da Parte ricorrente nello scritto difensivo in esame. IN SUBORDINE E NEL MERITO: - rigettare il ricorso iscritto al R.G.R. 5055 / 2025, nella parte in cui lo stesso è da ritenersi ammissibile, per i motivi di fatto e di diritto compiutamente esposti in narrativa;
condannare la Parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte, contro il comune di Capaccio ES e avverso l'Avviso di pagamento TARI 2025, protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025, notificato in data 4 agosto 2025, con il quale - in relazione al fabbricato sito in Capaccio ES (Salerno),
Indirizzo_1, ivi descritto con identificativi catastali [specifica da atto: foglio, particella, subalterno]
-le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 106.300,00 (di cui euro 101.180,42 a titolo di Tassa sui Rifiuti TARI ed euro 5.059,00 a titolo di Tassa sui Fanghi di Depurazione TEFA) e in via subordinata, ove occorra e per quanto di ragione, l'Avviso di pagamento TARI 2025 con protocollo numero
21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato in data 7 luglio 2025, con il quale - in relazione allo stesso fabbricato di Indirizzo_1 - era stato intimato il pagamento della maggiore somma di euro 134.811,00 (di cui euro 128.332,72 a titolo di TARI ed euro 6.416,65 a titolo di TEFA).
La ricorrente nel proprio atto difensivo richiama tutti i provvedimenti che hanno preceduto quelli impugnati, contestandone i relativi presunti vizi, quali: La Determinazione dirigenziale del Funzionario responsabile dell'Area Economico-Quadro Tributi ed Entrate Patrimoniali numero 171 del 5 giugno 2025, registrata al protocollo generale numero 714 del 5 giugno 2025, recante approvazione dell'elenco dei quattordicimila e settantasei contribuenti tenuti al pagamento in ordinario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2025, per un importo complessivo di euro 9.825.350, con trasmissione per la riscossione;
la Determinazione dirigenziale numero
224 del 24 luglio 2025, registrata al protocollo generale numero 926 del 28 luglio 2025, che ha annullato la precedente numero 171 e approvato il nuovo elenco di tredicimila novecento sessantaquattro contribuenti per euro 7.640.054; la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale numero 5 del 22 maggio 2025, con approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 e validazione del Piano
Economico Finanziario 2024-2025; la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale numero 41 dell'8 maggio 2025, che ha preso atto della validazione del Piano Economico
Finanziario da parte di Società_1 S.p.A. con Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025; la nota del Comune protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, con calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 37,25 per cento (media inesigibilità ruoli TARI 2020-2023,
Contesta principalmente l'illegittima inclusione nel Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 e nelle tariffe 2025 della quota Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolata al 37,25 per cento dalla nota protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, quale media dell'inesigibilità storica dei ruoli TARI per gli anni 2020, 2021,
2022 e 2023. Tale componente ha determinato un incremento delle entrate previste da euro 6.740.000 a euro 9.260.000, con riflessi diretti sugli avvisi di pagamento impugnati: il primo per euro 134.811,00 sostituito dal successivo per euro 106.300,00 grazie alla Determinazione numero 224 del 24 luglio 2025 che ha annullato la precedente numero 171 del 5 giugno 2025.
Si è costituito il Comune di Capaccio ES, depositando memoria e sollevando eccezioni preliminari di:
Parziale inammissibilita' del ricorso, limitatamente all'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio
2025, quale rettifica in diminuzione non impugnabile ex Ordinanza Corte di Cassazione numero 12637 dell'8 maggio 2024. Nel merito, ha eccepito fondatezza della tariffa, richiamando validazione Società_1 (Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025, Deliberazione numero 41 dell'8 maggio 2025), pareri Organo
Revisione (Verbalizzazioni numeri 109 e 112 del 22 maggio 2025; Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità euro
12.562.049,92 nel Bilancio Previsione 2025-2027, Deliberazione numero 14 del 22 maggio 2025) e
Deliberazione Giunta Comunale numero 55 del 16 luglio 2025.
Dopo la costituzione di parte avversa la ricorrente presenta memorie con le quali insiste sulle proprie ragioni e respinge l'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso.
Dopo la discussione in pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari devono essere rigettate nel modo che segue:
Il ricorso è inammissibile relativamente all'Avviso protocollo numero 21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, per sopravvenuta caducazione, essendo stato annullato e sostituito dalla
Determinazione numero 224 del 24 luglio 2025 e dall'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio
2025.
L'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025 è invece autonomamente impugnabile. Esso rappresenta la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria a carico della ricorrente per il fabbricato di
Indirizzo_1 (euro 101.180,42 TARI più euro 5.059 TEFA), contenendo tutti gli elementi identificativi ex articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992: importo, causale, immobile, scadenze. La Corte di Cassazione con Ordinanza numero 1797 del 20 gennaio 2023 ha consolidato il principio dell'impugnabilità diretta delle bollette TARI quale primo atto lesivo che porta a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria.
L'Ordinanza numero 12637 dell'8 maggio 2024, invocata dal resistente, si applica a rettifiche in diminuzione impugnate isolatamente dopo la mancata impugnazione dell'atto originario, configurandole come mera revoca parziale non lesiva (assenza di nuova pretesa). Diversamente, qui la ricorrente ha impugnato congiuntamente entrambi gli avvisi in unico ricorso, contestando ab origine il vizio sostanziale comune della tariffa sottesa (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), che persiste ridotta ma non estinta. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, consentendo l'impugnazione congiunta di più atti connessi dello stesso ente, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza numero 1797 del 20 gennaio 2023), autorizzano il ricorso unitario contro gli avvisi protocollo numeri 21895/13090 e 28825/12996, connessi dal medesimo presupposto illegittimo (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). Relativamente all'avviso n.
28825/12996 del 29 luglio 2025 l'eccezione di inammissibilità è infondata.
Passando al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
L'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, numero 147, impone la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio TARI. Il comma 654-bis precisa che tra tali costi rientrano i "mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES". Questa norma delimita tassativamente le inesigibilità copribili ai crediti definitivamente stralciati dei regimi pre-TARI (aboliti dal 1 gennaio 2014), senza estendersi a proiezioni statistiche su crediti TARI correnti.
Il Comune, con nota protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, ha inserito nel Piano Economico Finanziario (validato da Società_1 con Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025 e Deliberazioni numeri 41 e 5 del 2025) una quota del 37,25 per cento, calcolata come media dell'inesigibilità dei ruoli TARI dal 2020 al 2023. Tale metodologia viola il testo letterale del comma 654-bis (ratio transitoria pre-2014); la Deliberazione ARERA numero 443 del 25 luglio 2019/R/IDR (massimo 80 per cento solo su stralci definitivi); l'allegato 4.2 al decreto legislativo numero 118 del 2011 (media su residui attivi accertati, non ruoli emessi); l'articolo 3 della legge numero 241 del 1990 (mancanza di motivazione analitica per utenza, come per il fabbricato Indirizzo_1
). L'incremento delle entrate da euro 6.740.000 a euro 9.260.000 eccede perciò i costi efficienti (euro
9.251.071,37: Deliberazione numero 55 del 16 luglio 2025), contrastando il principio di capacità contributiva ex articolo 53 Cost. e la sentenza Consiglio di Stato numero 4657 del 2021.
I pareri dell'Organo di Revisione (Verbalizzazioni numeri 109 e 112 del 22 maggio 2025) validano correttamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Bilancio di Previsione 2025-2027 (euro 12.562.049,92:
Deliberazione numero 14 del 22 maggio 2025), ma attengono alla contabilità comunale (articolo 46 decreto legislativo 118/2011), non alla base tariffaria TARI (comma 683 legge 147/2013). Non sussistono vizi formali su competenza (articolo 42 decreto legislativo 267/2000) o notifiche (articolo 107 decreto legislativo
267/2000).
La TARI r la TEFA che dagli atti non risulta pagata, resta dovuta sulla tariffa depurata dalla quota illegittima, limitatamente ai costi efficienti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sul ricorso:
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'Avviso di pagamento protocollo numero 21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025.
Accoglie Parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla limitatamente alla quota Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità del 37,25 per cento: l'Avviso di pagamento protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025, notificato il 4 agosto 2025.
Dichiara dovuto il pagamento del residuo TARI e TEFA per il fabbricato Indirizzo_1 sulla base della tariffa depurata.
Manda al Comune la rideterminare della tariffa, la riformulazione dell'elenco contribuenti, e l'emissione di nuovo ruolo con la notifica dell'avviso ricalcolato, entro novanta giorni, con conguaglio e interessi ex articolo
1284 Codice Civile. Compensa le spese di giudizio dal momento che il contribuente è tenuto comunque al pagamento del tributo nella misura correttamemte determinata.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5055/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio ES - Via Magna Graecia 136 84047 Capaccio ES SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2882512996 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:1) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti [deliberazione del
Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5/2025; deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 41/2025; Determinazione del Responsabile Tributi n. 171 r.g. n. 714 del 5/6/2025; Determinazione del Responsabile Tributi n. 224 r.g. n. 928 del 24/07/2025], annullare gli impugnati avvisi di pagamento emessi dal Comune di Capaccio ES a carico della società ricorrente a titolo di TARI anno 2025 [Avviso di pagamento prot. n. 28825/12996 del 29/07/2025 ovvero, ove occorra, Avviso di pagamento prot. n. 21895/13090 del 10/06/2025]; 2) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Resistente: Accertare e dichiarare la sussistenza della questione pregiudiziale di rito specificata nella PARZIALE INAMMISSIBILITÀ del ricorso de quo, in riferimento all'opposto Avviso di pagamento n. 28825 /
12996 del 29/07/2025 avente per oggetto la Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025, notificato a mezzo PEC in data 04/08/2025, con il quale l'Ente rettificava in diminuzione la pretesa tributaria precedentemente esercitata nei confronti della società ricorrente attraverso l'emissione dell'Avviso di pagamento n. 21895 / 13090 del 10/06/2025, notificato a mezzo PEC in data 07/07/2025; - argomentando a contrariis, accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso in esame limitatamente all'Avviso di pagamento n. 21895 / 13090 del
10/06/2025, notificato a mezzo PEC in data 07/07/2025, quale atto impositivo con il quale l'Ente formulava nei confronti della società ricorrente la pretesa tributaria originaria a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025, il quale, anche se in via subordinata, è richiamato da Parte ricorrente nello scritto difensivo in esame. IN SUBORDINE E NEL MERITO: - rigettare il ricorso iscritto al R.G.R. 5055 / 2025, nella parte in cui lo stesso è da ritenersi ammissibile, per i motivi di fatto e di diritto compiutamente esposti in narrativa;
condannare la Parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte, contro il comune di Capaccio ES e avverso l'Avviso di pagamento TARI 2025, protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025, notificato in data 4 agosto 2025, con il quale - in relazione al fabbricato sito in Capaccio ES (Salerno),
Indirizzo_1, ivi descritto con identificativi catastali [specifica da atto: foglio, particella, subalterno]
-le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 106.300,00 (di cui euro 101.180,42 a titolo di Tassa sui Rifiuti TARI ed euro 5.059,00 a titolo di Tassa sui Fanghi di Depurazione TEFA) e in via subordinata, ove occorra e per quanto di ragione, l'Avviso di pagamento TARI 2025 con protocollo numero
21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato in data 7 luglio 2025, con il quale - in relazione allo stesso fabbricato di Indirizzo_1 - era stato intimato il pagamento della maggiore somma di euro 134.811,00 (di cui euro 128.332,72 a titolo di TARI ed euro 6.416,65 a titolo di TEFA).
La ricorrente nel proprio atto difensivo richiama tutti i provvedimenti che hanno preceduto quelli impugnati, contestandone i relativi presunti vizi, quali: La Determinazione dirigenziale del Funzionario responsabile dell'Area Economico-Quadro Tributi ed Entrate Patrimoniali numero 171 del 5 giugno 2025, registrata al protocollo generale numero 714 del 5 giugno 2025, recante approvazione dell'elenco dei quattordicimila e settantasei contribuenti tenuti al pagamento in ordinario della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2025, per un importo complessivo di euro 9.825.350, con trasmissione per la riscossione;
la Determinazione dirigenziale numero
224 del 24 luglio 2025, registrata al protocollo generale numero 926 del 28 luglio 2025, che ha annullato la precedente numero 171 e approvato il nuovo elenco di tredicimila novecento sessantaquattro contribuenti per euro 7.640.054; la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale numero 5 del 22 maggio 2025, con approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 e validazione del Piano
Economico Finanziario 2024-2025; la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale numero 41 dell'8 maggio 2025, che ha preso atto della validazione del Piano Economico
Finanziario da parte di Società_1 S.p.A. con Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025; la nota del Comune protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, con calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 37,25 per cento (media inesigibilità ruoli TARI 2020-2023,
Contesta principalmente l'illegittima inclusione nel Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 e nelle tariffe 2025 della quota Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolata al 37,25 per cento dalla nota protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, quale media dell'inesigibilità storica dei ruoli TARI per gli anni 2020, 2021,
2022 e 2023. Tale componente ha determinato un incremento delle entrate previste da euro 6.740.000 a euro 9.260.000, con riflessi diretti sugli avvisi di pagamento impugnati: il primo per euro 134.811,00 sostituito dal successivo per euro 106.300,00 grazie alla Determinazione numero 224 del 24 luglio 2025 che ha annullato la precedente numero 171 del 5 giugno 2025.
Si è costituito il Comune di Capaccio ES, depositando memoria e sollevando eccezioni preliminari di:
Parziale inammissibilita' del ricorso, limitatamente all'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio
2025, quale rettifica in diminuzione non impugnabile ex Ordinanza Corte di Cassazione numero 12637 dell'8 maggio 2024. Nel merito, ha eccepito fondatezza della tariffa, richiamando validazione Società_1 (Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025, Deliberazione numero 41 dell'8 maggio 2025), pareri Organo
Revisione (Verbalizzazioni numeri 109 e 112 del 22 maggio 2025; Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità euro
12.562.049,92 nel Bilancio Previsione 2025-2027, Deliberazione numero 14 del 22 maggio 2025) e
Deliberazione Giunta Comunale numero 55 del 16 luglio 2025.
Dopo la costituzione di parte avversa la ricorrente presenta memorie con le quali insiste sulle proprie ragioni e respinge l'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso.
Dopo la discussione in pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari devono essere rigettate nel modo che segue:
Il ricorso è inammissibile relativamente all'Avviso protocollo numero 21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, per sopravvenuta caducazione, essendo stato annullato e sostituito dalla
Determinazione numero 224 del 24 luglio 2025 e dall'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio
2025.
L'Avviso protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025 è invece autonomamente impugnabile. Esso rappresenta la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria a carico della ricorrente per il fabbricato di
Indirizzo_1 (euro 101.180,42 TARI più euro 5.059 TEFA), contenendo tutti gli elementi identificativi ex articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992: importo, causale, immobile, scadenze. La Corte di Cassazione con Ordinanza numero 1797 del 20 gennaio 2023 ha consolidato il principio dell'impugnabilità diretta delle bollette TARI quale primo atto lesivo che porta a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria.
L'Ordinanza numero 12637 dell'8 maggio 2024, invocata dal resistente, si applica a rettifiche in diminuzione impugnate isolatamente dopo la mancata impugnazione dell'atto originario, configurandole come mera revoca parziale non lesiva (assenza di nuova pretesa). Diversamente, qui la ricorrente ha impugnato congiuntamente entrambi gli avvisi in unico ricorso, contestando ab origine il vizio sostanziale comune della tariffa sottesa (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), che persiste ridotta ma non estinta. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992, consentendo l'impugnazione congiunta di più atti connessi dello stesso ente, e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza numero 1797 del 20 gennaio 2023), autorizzano il ricorso unitario contro gli avvisi protocollo numeri 21895/13090 e 28825/12996, connessi dal medesimo presupposto illegittimo (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). Relativamente all'avviso n.
28825/12996 del 29 luglio 2025 l'eccezione di inammissibilità è infondata.
Passando al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
L'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, numero 147, impone la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio del servizio TARI. Il comma 654-bis precisa che tra tali costi rientrano i "mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES". Questa norma delimita tassativamente le inesigibilità copribili ai crediti definitivamente stralciati dei regimi pre-TARI (aboliti dal 1 gennaio 2014), senza estendersi a proiezioni statistiche su crediti TARI correnti.
Il Comune, con nota protocollo numero 9477 dell'11 marzo 2025, ha inserito nel Piano Economico Finanziario (validato da Società_1 con Determinazione numero 25 del 7 aprile 2025 e Deliberazioni numeri 41 e 5 del 2025) una quota del 37,25 per cento, calcolata come media dell'inesigibilità dei ruoli TARI dal 2020 al 2023. Tale metodologia viola il testo letterale del comma 654-bis (ratio transitoria pre-2014); la Deliberazione ARERA numero 443 del 25 luglio 2019/R/IDR (massimo 80 per cento solo su stralci definitivi); l'allegato 4.2 al decreto legislativo numero 118 del 2011 (media su residui attivi accertati, non ruoli emessi); l'articolo 3 della legge numero 241 del 1990 (mancanza di motivazione analitica per utenza, come per il fabbricato Indirizzo_1
). L'incremento delle entrate da euro 6.740.000 a euro 9.260.000 eccede perciò i costi efficienti (euro
9.251.071,37: Deliberazione numero 55 del 16 luglio 2025), contrastando il principio di capacità contributiva ex articolo 53 Cost. e la sentenza Consiglio di Stato numero 4657 del 2021.
I pareri dell'Organo di Revisione (Verbalizzazioni numeri 109 e 112 del 22 maggio 2025) validano correttamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Bilancio di Previsione 2025-2027 (euro 12.562.049,92:
Deliberazione numero 14 del 22 maggio 2025), ma attengono alla contabilità comunale (articolo 46 decreto legislativo 118/2011), non alla base tariffaria TARI (comma 683 legge 147/2013). Non sussistono vizi formali su competenza (articolo 42 decreto legislativo 267/2000) o notifiche (articolo 107 decreto legislativo
267/2000).
La TARI r la TEFA che dagli atti non risulta pagata, resta dovuta sulla tariffa depurata dalla quota illegittima, limitatamente ai costi efficienti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando sul ricorso:
Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'Avviso di pagamento protocollo numero 21895/13090 del 10 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025.
Accoglie Parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla limitatamente alla quota Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità del 37,25 per cento: l'Avviso di pagamento protocollo numero 28825/12996 del 29 luglio 2025, notificato il 4 agosto 2025.
Dichiara dovuto il pagamento del residuo TARI e TEFA per il fabbricato Indirizzo_1 sulla base della tariffa depurata.
Manda al Comune la rideterminare della tariffa, la riformulazione dell'elenco contribuenti, e l'emissione di nuovo ruolo con la notifica dell'avviso ricalcolato, entro novanta giorni, con conguaglio e interessi ex articolo
1284 Codice Civile. Compensa le spese di giudizio dal momento che il contribuente è tenuto comunque al pagamento del tributo nella misura correttamemte determinata.