Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
K.M.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B67DA3A796, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Brasca ed Elvira Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.U.A. CS della Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
Massucco T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Luigi Pingitore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando/disciplinare di gara, cod. gara: 25SUA014, pubblicato in data 15 aprile 2025, indetto con deliberazione del Direttore generale di Azienda Calabria Verde n. 63 dell’11 aprile 2025, relativo all’appalto per l’affidamento della fornitura di “ Nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità ”, strettamente collegati e funzionali alla finalità degli interventi di prevenzione dei danni da incendi posti in essere da Azienda Calabria Verde, suddivisa in 21 lotti funzionali, nella parte in cui prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- del Capitolato, nella parte in cui, per il Lotto 15, prevede – tra le altre cose – per l’aggiudicazione della fornitura, “ N. 1 Pala cingolata, larghezza di trasporto max 2,50 m - Potenza motore min 135 kW / 184 PS, capacità minima benna 2 m³ ”, pubblicato in pari data;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 novembre 2025:
per l’annullamento
- del Bando/Disciplinare di gara, cod. gara: 25SUA014, pubblicato in data 15 aprile 2025, indetto con deliberazione del Direttore generale di Azienda Calabria Verde n. 63 del 11 aprile 2025
- della Determinazione Dirigenziale n. 951 del 24 settembre 2025, con la quale l’Azienda Calabria Verde ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 15 all’operatore economico Massucco T. s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il verbale di gara n. 1 del 19 settembre 2025
- per quanto d’interesse, il contratto d’appalto, ove stipulato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Calabria Verde e della Massucco T. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il bando indetto dalla Azienda Calabria Verde per l’affidamento della fornitura di “ Nuovi macchinari e attrezzature di protezione, controllo e monitoraggio degli incendi e di altre calamità ”, nella parte in cui ha previsto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nonché il relativo capitolato, nella parte in cui, per il lotto 15, ha previsto, per l’aggiudicazione della fornitura, “ N. 1 Pala cingolata, larghezza di trasporto max 2,50 m - Potenza motore min 135 kW / 184 PS, capacità minima benna 2 m³ ”.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
2.1. “ Eccesso di potere sotto i profili sintomatici della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta, stante la illegittimità della clausola del Capitolato, nella parte in cui, per il Lotto 15, “N.1 Pala cingolata, larghezza di trasporto max 2,50 m - Potenza motore min 135 kW / 184 PS, capacità minima benna 2 m3”, siccome eccessivamente restrittiva della platea dei potenziali concorrenti e tale da configurare un cd. bando-fotografia, vale a dire una procedura formalmente aperta a tutti gli operatori, ma in realtà aggiudicabile all’unico produttore del bene richiesto ”;
2.2. “ Violazione dell’art. 108, comma 3, d. lgs. n. 36/2023 (art. 95 del d.lgs. n.50/2016) nella parte in cui il Bando prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ”.
3. Azienda Calabria Verde si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso e contestandone, nel merito, la fondatezza.
4. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2025, è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
5. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, è stato disposto rinvio della trattazione del merito, avendo la ricorrente annunciato la prossima proposizione di motivi aggiunti.
6. Con atto depositato il 3 novembre 2025, la ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti coi quali ha impugnato, per i medesimi motivi di cui al ricorso principale, il provvedimento di aggiudicazione della gara, per il Lotto 15, alla Massucco T. s.r.l., nei confronti della quale ha ritualmente esteso il contraddittorio.
7. La controinteressata si è costituita, deducendo la infondatezza dell’impugnazione.
8. Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
9. Tanto premesso, il ricorso è, in parte, infondato, in parte, inammissibile.
10. Quanto al primo motivo, può prescindersi dalla eccezione di inammissibilità formulata dalla amministrazione resistente, in relazione alla natura non escludente della previsione contestata, giacché la relativa censura è infondata nel merito.
10.1. Sul punto, la ricorrente evidenzia che il bando di gara, per il lotto 15, ha richiesto la disponibilità di una serie di macchinari necessari per il movimento terra, fra i quali una “ pala cingolata, larghezza di trasporto max 2,50 m - Potenza motore min 135 kW / 184 PS, capacità minima benna 2 m3 ”, prevedendo espressamente, all’art. 2 del Capitolato, che “[n] on è ammessa la fornitura parziale salvo diversa esigenza della Stazione Appaltante, che lo comunicherà, ove ritenuto utile, alla ditta aggiudicataria ”.
Avendo essa la disponibilità di tutti i macchinari, eccezion fatta per la pala cingolata, le riferite previsioni del bando, aventi natura immediatamente escludente, le avrebbero precluso la partecipazione alla gara.
La ricorrente, quindi, sostiene la illegittimità, in parte qua , della lex specialis , ritenuta in contrasto con l’interesse pubblico alla massima partecipazione.
Secondo la tesi difensiva, l’accorpamento in unico lotto di tutti i macchinari per il movimento terra avrebbe comportato una ingiustificata ed illegittima restrizione della platea dei concorrenti, limitandola solamente a quelli in possesso del predetto macchinario, “ che potrebbero trarre un ingiusto vantaggio in sede di formulazione dell’offerta, non avendo altri concorrenti con cui misurarsi, anche con riferimento all’intero lotto dei macchinari per il movimento terra ”.
In particolare, la ricorrente rappresenta che il predetto macchinario è prodotto unicamente da 2 case costruttrici, “ la Liebherr e la Caterpillar ”.
10.2. Il motivo è infondato.
La previsione, nell’oggetto dell’appalto, di uno specifico macchinario, unitamente ad altri, non può ritenersi restringa la concorrenza e determini la esclusione di molte imprese pur interessate, giacché ciò è vero per qualsiasi appalto, che, individuando un determinato oggetto, esclude, conseguentemente, tutti quegli operatori che non possono assicurarlo.
Nemmeno può valere l’osservazione, rimasta comunque indimostrata, secondo cui la pala cingolata prevista dal bando impugnato sarebbe prodotta solo da due imprese, dovendosi ritenere che la ricorrente, interessata alla partecipazione, ben avrebbe potuto procurarsi quel macchinario, acquistandolo da quelle stesse ditte produttrici, al fine di formulare un’offerta. Ciò che, peraltro, avrà fatto la controinteressata, aggiudicataria del lotto.
Quanto all’assunto secondo cui la decisione di richiedere anche la riferita pala cingolata sarebbe irragionevole, lo stesso si rivela del tutto generico. Premesso, infatti, che la determinazione dell’oggetto dell’appalto e la suddivisione in lotti rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione procedente, e che già si è escluso che, nel caso di specie, si sia illegittimamente limitata la concorrenza, la ricorrente, che nemmeno ha riferito quante imprese hanno formulato offerta per il lotto, non spiega perché la inclusione del macchinario in esame nel lotto 15 debba ritenersi irragionevole.
11. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la illegittima della scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo in luogo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In accoglimento dell’eccezione formulata dalla resistente, la censura deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente.
11.1. Come noto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 aprile 2018, n. 4 – richiamati e riordinati i principi già espressi con le sentenze n. 9 del 2014 e n. 1 del 2003, nonché dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato – ha precisato che la legittimazione al ricorso, id est , alla impugnazione degli atti di gara e/o della sua aggiudicazione, “ deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione ” e che “ chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita ”.
Chi non abbia partecipato alla gara è eccezionalmente ammesso alla impugnazione dei relativi atti nei casi individuati dalla medesima giurisprudenza, fra i quali quello delle c.d. “ clausole immediatamente escludenti ”.
11.2. Oggetto del motivo in esame è la clausola della lex specialis con la quale si è stabilito il criterio di aggiudicazione.
Ebbene, tale clausola non ha evidentemente natura escludente, sicché la ricorrente, non avendo partecipato alla gara, non può ritenersi legittimata alla sua impugnazione.
12. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti, in parte, e dichiarati inammissibile, per il resto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo respinge, in parte, e lo dichiara inammissibile, per il resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente e della controinteressata, nella misura di €3.000,00, oltre spese generali ed accessori, in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ND, Presidente
IC ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ON | GE ND |
IL SEGRETARIO