Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2138/2023 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 12/06/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente l'avv. Bottigliero per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
In particolare, la difesa di parte ricorrente da atto di avere depositato il contratto attualmente in essere con scadenza al 31.8. Per il resto si riporta e chiede il riconoscimento del diritto per ragioni di economica processuale anche dell'anno scolastico in corso, stante la durata del servizio documentata. Quanto agli anni
2020/2021 e 2021/2022 osserva che comunque il ricorrente ha prestato servizio come docente nei predetti anni scolastici. Rinuncia alla domanda relativa all'anno 2023/2024 in quanto in forza della normativa sopravvenuta ha percepito il bonus avendo ottenuto una supplenza annuale. La difesa di parte resistente si riporta alla memoria difensiva e al fine di evitare la proposizione di una già minacciata lite sul punto non si oppone all'estensione della domanda anche al presente anno scolastico, contestandone il fondamento nel merito. Rileva che per il presente anno scolastico risulta in ruolo presso istituto di
Vasto come ATA, anche se svolge servizio a Verona ex art. 59.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza. Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 12/06/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2138 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 22/12/2023 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOTTIGLIERO GAETANO e dell'avv. BOTTIGLIERO LUIGI, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Email_1 Email_2
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 22.12.2023 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo determinato e Controparte_1
di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
1 all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e conseguentemente condannare il al riconoscimento e Controparte_1 all'attribuzione del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22,
2023/24 condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in persona del Controparte_1
l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Gaetano e Luigi Bottigliero quali anticipatari anche delle spese.”. All'udienza di discussione la difesa ha esteso la propria domanda anche all'anno scolastico 2024/2025 e contestualmente ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento del “bonus” per l'a. s. 2023/2024.
2.Si è costituito il e, accettando il contraddittorio anche Controparte_1
per il corrente anno scolastico, onde evitare possibili ulteriori giudizi, ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso avversario, evidenziando in fatto che negli anni scolastici indicati, l'odierno istante risultava collaboratore scolastico a tempo indeterminato (con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2019) e negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 (e 2023/2024) aveva prestato servizio quale docente ITP ai sensi dell'art. 59 CCNL Comparto Scuola. Ha evidenziato inoltre che per le supplenze svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 era stato convocato in quanto inserito con riserva (in forza di provvedimenti provvisori del giudice amministrativo) in prima fascia delle graduatorie provinciali e relative graduatorie di istituto e che in seguito, stante l'esito negativo del giudizio (che aveva escluso il valore abilitante al diploma ITP) era stato inserito in II fascia;
ha rilevato infine che per l'a. s. 2023/2024, avendo sottoscritto un contratto fino al 31.8 nulla ha specificato in merito alla richiesta del beneficio stante la normativa sopravvenuta. Ha sostenuto che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto vantato da parte CP_1 ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di
2 riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. Le domande di parte ricorrente, dopo le precisazioni di cui all'udienza da intendersi limitate agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025 sono solo in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
3 6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Come ammesso dallo stesso ricorrente all'odierna udienza, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto il bonus per l'anno scolastico
2023/2024 (seppur non è stato chiarito dalle parti se prima o dopo il deposito del ricorso) in forza di tale normativa, in quanto lo stesso è stato titolare di contratto di docenza annuale dal
4.9.2023 al 31.8.2024. Relativamente a tale domanda deve dunque ritenersi cessata la materia del contendere.
7. Quanto agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come già affermato da questo Tribunale
(sent. 195/2025) l'aver prestato incarichi di docenza, ai sensi dell'art. 59 CCNL Comparto
Scuola (in qualità di dipendente ATA in aspettativa), non fa venire meno la comparabilità del servizio svolto con quello dei docenti a tempo indeterminato.
8. Nel caso di specie inoltre, il servizio svolto dal ricorrente nei predetti aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022 (a differenza di quanto avvenuto per il contratto relativo all'a. s. 2023/2024) risulta essere stato prestato in quanto docente individuato nella prima fascia delle GPS (come risulta dagli stessi contratti allegati in ricorso, doc. 1 ric.) in cui era stato inserito in forza di provvedimento giurisdizionale esecutivo (sent. Tar Lazio, 8038/2018), poi riformato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6156 del 18.7.2022, all'esito del quale, l'amministrazione scolastica ha quindi emesso formale provvedimento di esclusione dalla prima fascia delle GPS il
Part 14.7.2023 (doc. 2 ) che non risulta essere stato impugnato.
8.1 Nella predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 6156/2022 si legge che: “4. Deve a quest'ultimo riguardo essere innanzitutto escluso che i ricorrenti possano vantare un affidamento legittimo a mantenere l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Secondo quanto da loro stessi dichiarato l'inserimento è stato disposto in esecuzione della sentenza di primo grado, non sospesa dalla VI Sezione con l'ordinanza cautelare richiamata in preambolo, contro la quale il ha nondimeno proposto il presente CP_1
appello. Restano quindi validi i contratti di insegnamento affidati, senza tuttavia che possa essere rivendicato alcun diritto al mantenimento della presupposta iscrizione nella II fascia delle graduatorie”.
8.2 L'inserimento con riserva, in forza di provvedimenti giurisdizionali, non può ritenersi finalizzata alla stipulazione di contratti destinati, in ipotesi, ad essere declassati a servizi di mero
4 fatto: non pare consentito all'amministrazione di perseguire l'obiettivo dell'efficiente avvio dell'anno scolastico concludendo contratti nulli con docenti ai quali avrebbe potuto successivamente negare la legittimità dei servizi, in caso di esito sfavorevole del giudizio amministrativo;
l'immissione con riserva, condizionata all'esito del contenzioso amministrativo sulla presenza dei titoli legittimanti, comporta una incertezza sul permanere degli effetti dell'iscrizione, ma non può inficiare la validità dei contratti conclusi dai docenti inseriti dall'amministrazione nella graduatoria, sinché la riserva permane;
non vi è dubbio che all'esito del contenzioso fosse doverosa l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di I fascia, essendo venuta meno la riserva ed accertata l'assenza dei titoli, ma il contratto nelle more stipulato non può ritenersi illecito, in quanto il ricorrente era legittimamente inserito, ancorché con riserva, nella I fascia, e la sua chiamata da parte dell'amministrazione era necessitata e doverosa (cfr.
Tribunale di Torino, sent. 1573/2022, 1499/2023, 1722/2024).
8.3 La stessa difesa dell'amministrazione, nel far rilevare la circostanza dell'intervenuta rimozione dalla I fascia contestuale inserimento nella II fascia delle graduatorie provinciali e corrispondente fascia di istituto, successiva all'intero svolgimento dei servizi di cui si discute, non sostiene che gli stessi siano stati svolti di fatto e non di diritto, limitandosi ad affermare che il venir meno dell'originario presupposto per l'individuazione non possa che far venire meno, in via retroattiva, il diritto alle prestazioni ancora non corrisposte.
8.3.1 L'assunto non è condivisibile per le esposte ragioni avendo il ricorrente svolto legittimamente gli incarichi di docenza annuale dal 9.10.2020 al 31.8.2021 e dal 7.9.2021 al
31.8.2022, quindi per l'intero anno scolastico.
8.4 La stessa amministrazione scolastica peraltro con la successiva ordinanza ministeriale n. 88 del 16.5.2024, proprio a fronte dei diversi orientamenti interpretativi sulla questione dei punteggi, ha stabilito quanto segue: “
7. Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile
o amministrativa - che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o
a tempo determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto - successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto” (art. 15 comma 88), escludendo quindi che si tratti di ipotesi di servizio svolto di fatto
(caso diverso risulta essere quello affrontato da questo Tribunale con sent. 311/2025 del
15.5.2025). La domanda relativa agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 deve essere pertanto accolta.
5 9. Quanto all'a. s. 2024/2025, che deve ritenersi valutabile nel merito stante l'accettazione del contraddittorio da parte delle resistente, anche al fine di evitare la proliferazione del contenzioso seriale in materia e il rischio di un aggravio di spese a carico dell'amministrazione, il ricorrente ha documentato di svolgere servizio quale docente dal 9.9.2024 fino al 31.8.2025 e quindi di avere diritto alla carta docente, in base ai principi richiamati. D'altronde, la norma contenuta nella L. 207 del 30.12.2024 (come confermato dall'art. 6bis della L. 79/2025 del 6.6.2025 di conversione del DL 45/2025), trova applicazione, una volta emanato il decreto attuativo, solamente per il successivo anno scolastico 2025/2026 e quindi non può produrre effetti retroattivi al contratto di supplenza stipulato dal ricorrente per l'anno in corso.
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite, seguono la sostanziale soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i..
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda relativa all'a. s.
2023/2024;
2. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2024/2025;
3. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 12.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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