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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1698/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1698/2024 tra
), con l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
( ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza del 14 luglio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1
per , nessuno;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “insisto nella richiesta di assegnazione di un termine per introdurre la procedura di negoziazione assistita”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 10.15, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone la rimessione della presente causa sul ruolo, dandosi contestualmente atto che con separato provvedimento saranno assunti gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto deciso.
- nulla da disporsi in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 14 luglio 2025, ore 10.15.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2024 promossa da:
), con l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
( ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa di parte attrice “rileva che la causa in oggetto, trattandosi di richiesta pagamento somme inferiore a euro 50.000,00 dovrebbe essere oggetto di negoziazione assista. Posto che controparte non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace, onde evitare possibili contestazioni sul punto successivamente all'eventuale notifica della sentenza è per mero scrupolo difensivo che si chiede che il Giudice assegni termine per introdurre una procedura di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 e successive modifiche. Fermo quanto sopra richiesto, ci si riporta integralmente all'atto introduttivo e alle istanze ivi formulate”.
Il Tribunale, ritenuto che con l'istanza di cui sopra parte ricorrente ha, da un canto, rinunciato, allo stato, all'assunzione della decisione nel merito a mezzo di sentenza e, dall'altro canto, ha sostanzialmente chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone la rimessione della presente causa sul ruolo, dandosi contestualmente atto che con separato provvedimento saranno assunti gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto deciso.
- nulla da disporsi in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 14 luglio 2025, ore 10.15.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1698/2024 tra
), con l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
( ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza del 14 luglio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1
per , nessuno;
CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “insisto nella richiesta di assegnazione di un termine per introdurre la procedura di negoziazione assistita”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 10.15, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone la rimessione della presente causa sul ruolo, dandosi contestualmente atto che con separato provvedimento saranno assunti gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto deciso.
- nulla da disporsi in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 14 luglio 2025, ore 10.15.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2024 promossa da:
), con l'avv. BIANCHI MARCELLO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
( ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa di parte attrice “rileva che la causa in oggetto, trattandosi di richiesta pagamento somme inferiore a euro 50.000,00 dovrebbe essere oggetto di negoziazione assista. Posto che controparte non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace, onde evitare possibili contestazioni sul punto successivamente all'eventuale notifica della sentenza è per mero scrupolo difensivo che si chiede che il Giudice assegni termine per introdurre una procedura di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 e successive modifiche. Fermo quanto sopra richiesto, ci si riporta integralmente all'atto introduttivo e alle istanze ivi formulate”.
Il Tribunale, ritenuto che con l'istanza di cui sopra parte ricorrente ha, da un canto, rinunciato, allo stato, all'assunzione della decisione nel merito a mezzo di sentenza e, dall'altro canto, ha sostanzialmente chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, dispone la rimessione della presente causa sul ruolo, dandosi contestualmente atto che con separato provvedimento saranno assunti gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto deciso.
- nulla da disporsi in punto spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Novara in data 14 luglio 2025, ore 10.15.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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