TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza dell' 11 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3429/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elisabetta Parte_1
Cavallaro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria, con cui elettivamente domicilia in Amantea (CS) alla Via della Libertà n. 63, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942023 9002953672000, notificatagli da in data Controparte_3 26.06.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 394201600043957080000, n. 39420170003336291000, n. 394201900056922801000, n. 39420210000382762000 e n. 39420210002663888000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per un totale di € 36.811,84. Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in oggetto nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a. e l' CP_1 [...]
chiedendo di: “[…] in via preliminare ACCERTARE e Controparte_2
DICHIARARE: l'inesistenza della pretesa creditoria azionata da controparte per le causali di cui in narrativa e per l'effetto DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, attesa l'omessa notifica degli atti presupposti, oltreché in accoglimento dei dedotti motivi;
3. nel merito ACCERTARE e DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato negli avvisi di addebito n. 394201600043957080000 e n. 39420170003336291000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
4. nel merito ACCERTARE e DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato negli avvisi di addebito n. 394201900056922801000; n. 39420210000382762000; n. 39420210002663888000 con riguardo agli anni d'imposta 2016/2018, anch'essi riportati nell'intimazione impugnata;
5. per l'effetto DICHIARARE Parte_1 non più tenuto al pagamento delle somme portate negli avvisi di addebito in parola;
[...]
6. DICHIARARE, in ogni caso, la nullità, l'inefficacia e/o la decadenza degli avvisi di addebito portati nell'intimazione impugnata per tutti gli altri motivi di cui in narrativa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della CP_1
S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della di cui chiedeva Controparte_4 la estromissione. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla procedura di riscossione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del ricorso. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_5 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
********
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di un atto di competenza propria dell' Controparte_2
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239002953672000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul CP_6 punto.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dai resistenti. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, ovvero dall'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata anche successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, pertanto, è senz'altro tempestiva.
3. Ciò chiarito, in primo luogo, bisogna esaminare l'esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito, asseritamente non notificate secondo il ricorrente. Le doglianze sono infondate. Va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod che CP_7
l'intimazione su menzionata sia stata, innanzitutto, preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito descritti in ricorso, rispettivamente:
• n. 39420160004395708000, notificato in data 22.11.2016;
• n. 39420170003336291000, notificato in data 22.11.2017;
• n. 39420190005692801000, notificato in data 31.12.2019;
• n. 39420210000382762000, notificato in data 16.10.2021;
• n. 39420210002663888000, notificato in data 03.02.2022:
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999. Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi già menzionati e quella di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 26.06.2023. La doglianza è parzialmente fondata. Orbene, risulta per tabulas che dalla data di notifica degli avvisi n. 39420170003336291000 (22.11.2017), n. 39420190005692801000 (31.12.2019), n. 39420210000382762000 (16.10.2021) e n. 3942021000266388800 (03.02.2022) alla data di notifica dell'intimazione impugnata non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95. Infatti, a tale termine va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020 e dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, i quali hanno previsto la sospensione per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.
4.1 D'altro canto, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi infraquinquennali in relazione al restante avviso n. 39420160004395708000 (22.11.2016). Ed invero, rispetto a tale avviso, l'unico atto interruttivo versato agli atti (cfr. prod.ne ADER), costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001406000, risulta notificato in data 04.11.2022, vale a dire ben oltre i 5 anni e 311 giorni (sospensione Covid), decorrenti dalla notifica del menzionato avviso, sicché le pretese in esso contenute devono ritenersi prescritte. Sul punto, rimangono assorbite le eccezioni del ricorrente, sollevate con le note di trattazione scritta, circa la validità della notifica di tale atto interruttivo.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va parzialmente accolto.
5. Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione, riguardante un solo avviso (di modesto valore) per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti ed anche nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420160004395708000, e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420239002953672000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 11 luglio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza dell' 11 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3429/2023 la seguente
S E N T E N Z A
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elisabetta Parte_1
Cavallaro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_1 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria, con cui elettivamente domicilia in Amantea (CS) alla Via della Libertà n. 63, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942023 9002953672000, notificatagli da in data Controparte_3 26.06.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 394201600043957080000, n. 39420170003336291000, n. 394201900056922801000, n. 39420210000382762000 e n. 39420210002663888000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, per un totale di € 36.811,84. Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito in oggetto nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a. e l' CP_1 [...]
chiedendo di: “[…] in via preliminare ACCERTARE e Controparte_2
DICHIARARE: l'inesistenza della pretesa creditoria azionata da controparte per le causali di cui in narrativa e per l'effetto DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, attesa l'omessa notifica degli atti presupposti, oltreché in accoglimento dei dedotti motivi;
3. nel merito ACCERTARE e DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato negli avvisi di addebito n. 394201600043957080000 e n. 39420170003336291000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
4. nel merito ACCERTARE e DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito portato negli avvisi di addebito n. 394201900056922801000; n. 39420210000382762000; n. 39420210002663888000 con riguardo agli anni d'imposta 2016/2018, anch'essi riportati nell'intimazione impugnata;
5. per l'effetto DICHIARARE Parte_1 non più tenuto al pagamento delle somme portate negli avvisi di addebito in parola;
[...]
6. DICHIARARE, in ogni caso, la nullità, l'inefficacia e/o la decadenza degli avvisi di addebito portati nell'intimazione impugnata per tutti gli altri motivi di cui in narrativa”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della CP_1
S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della di cui chiedeva Controparte_4 la estromissione. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla procedura di riscossione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza del ricorso. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_5 deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
********
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di un atto di competenza propria dell' Controparte_2
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239002953672000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul CP_6 punto.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dai resistenti. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, ovvero dall'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata anche successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, pertanto, è senz'altro tempestiva.
3. Ciò chiarito, in primo luogo, bisogna esaminare l'esistenza e validità delle notifiche di ciascun avviso di addebito, asseritamente non notificate secondo il ricorrente. Le doglianze sono infondate. Va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod che CP_7
l'intimazione su menzionata sia stata, innanzitutto, preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito descritti in ricorso, rispettivamente:
• n. 39420160004395708000, notificato in data 22.11.2016;
• n. 39420170003336291000, notificato in data 22.11.2017;
• n. 39420190005692801000, notificato in data 31.12.2019;
• n. 39420210000382762000, notificato in data 16.10.2021;
• n. 39420210002663888000, notificato in data 03.02.2022:
Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999. Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi già menzionati e quella di notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 26.06.2023. La doglianza è parzialmente fondata. Orbene, risulta per tabulas che dalla data di notifica degli avvisi n. 39420170003336291000 (22.11.2017), n. 39420190005692801000 (31.12.2019), n. 39420210000382762000 (16.10.2021) e n. 3942021000266388800 (03.02.2022) alla data di notifica dell'intimazione impugnata non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95. Infatti, a tale termine va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione disposto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020 e dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, i quali hanno previsto la sospensione per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.
4.1 D'altro canto, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi infraquinquennali in relazione al restante avviso n. 39420160004395708000 (22.11.2016). Ed invero, rispetto a tale avviso, l'unico atto interruttivo versato agli atti (cfr. prod.ne ADER), costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001406000, risulta notificato in data 04.11.2022, vale a dire ben oltre i 5 anni e 311 giorni (sospensione Covid), decorrenti dalla notifica del menzionato avviso, sicché le pretese in esso contenute devono ritenersi prescritte. Sul punto, rimangono assorbite le eccezioni del ricorrente, sollevate con le note di trattazione scritta, circa la validità della notifica di tale atto interruttivo.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va parzialmente accolto.
5. Stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione, riguardante un solo avviso (di modesto valore) per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti ed anche nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 39420160004395708000, e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420239002953672000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 11 luglio 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano