Art. 16.
All'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 110 del D.P.R. n. 382/1980 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 110. (Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari). - Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980.
n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto amiche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".
All'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 110 del D.P.R. n. 382/1980 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 110. (Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari). - Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980.
n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto amiche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo".