Articolo 56 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 55Articolo 57
Versione
27 marzo 1968
Art. 56. Amministrazione dell'ente ospedaliero

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 , e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , la vigilanza sugli enti ospedalieri e' esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalita' previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e dal regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 , e il controllo di merito e' esercitato, a norma del precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente, dal prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Esercita la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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