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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Dott.ssa Annamaria Lazzara, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 9.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel Ruolo generale Lavoro al n. 15500/2022
TRA
, nato a [...] il [...] ivi residente al Vico Solitaria, n. 38, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta nonché Anna Barretta e elettivamente domiciliato presso il loro studio sito, come da procura in atti RICORRENTE E La in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale della società sita in CP_1
Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Amore e elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato il 05.09.2022 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società resistente, chiedendo: a) previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo pieno nonché previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 8.939,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. All'uopo l'istante ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della presso il Lounge Bar “Merliani 360”, gestito dalla CP_1 stessa, per il periodo dal 01.07.2021 sino al 02.12.2021, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- di esser stato inquadrato nel VI livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo, nonostante lo svolgimento da parte sua di mansioni riconducibili al superiore V livello, nel quale è espressamente prevista la figura professionale di “operatore pizza”;
- di essersi, invero, occupato della preparazione dell'impasto delle pizze, focacce, delle salse e degli ingredienti necessari per il condimento, nonché delle attività di cottura delle pizze nel forno elettrico e della preparazione finale del prodotto, essendo, inoltre, stato incaricato delle operazioni di cottura delle patatine e pizze fritte alla friggitrice;
- che, nonostante l'assunzione con contratto di lavoro part-time di 24 ore settimanali, aveva lavorato per 40 ore settimanali, prestando servizio 5 (cinque) giorni a settimana, con un solo giorno di riposo (il lunedì o martedì), secondo turni di otto ore, che andavano dalle 16.00 alle 24.00
o dalle 18.00 alle 02.00; - di aver ricevuto per tutto il lavoro svolto solo degli acconti di retribuzione, per un totale di € 1.200,00;
- di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità né di aver mai fruito di ferie e riduzioni dell'orario di lavoro per permessi e festività soppresse;
- di non aver ricevuto alcunché a titolo di T.f.r. e indennità sostitutiva di preavviso, dovuta per l'esistenza della giusta causa di dimissioni, integrata dal mancato pagamento integrale delle retribuzioni e dall'inveritiero inquadramento part-time 24 ore settimanali. Ciò premesso, sul presupposto della intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato cui applicarsi il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore dei pubblici esercizi, affermato il suo diritto all'inquadramento nel V livello professionale del citato CCNL, quale “operatore pizza”, ha lamentato l'insufficienza della retribuzione corrisposta in considerazione della qualità e quantità del lavoro prestato, instando per l'affermazione del suo diritto al pagamento delle mensilità aggiuntive e la mancata fruizione delle ferie, al T.f.r. e l'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 15 giorni di preavviso.
Si costituiva in giudizio tardivamente, in data 22.05.2024, la convenuta chiedendo di: a) rigettare, integralmente, le avverse domande in quanto assolutamente inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. A tal proposito, la resistente ha contestato la ricostruzione dei fatti e delle modalità del rapporto di lavoro operata dal ricorrente nell'atto introduttivo, affermando che il lavoratore eseguiva la prestazione nella modalità e nella quantità indicata nel contratto di lavoro intercorrente, ossia 24 ore settimanali dalle ore 18:30 alle ore 23:30 nei giorni dal mercoledì alla domenica. Nello specifico, ha poi sostenuto il corretto inquadramento del lavoratore nel VI livello professionale del CCNL di riferimento, in quanto quest'ultimo svolgeva le attività tipiche del ruolo di “commis di cucina” (preparazione degli ingredienti ed impasto per la pizza, decorazione delle portate, conservazione degli ingredienti, attività di pulizia della cucina), escludendo che lo stesso fosse addetto alla preparazione, cottura e impiattamento delle pizze, poiché il ruolo di pizzaiolo era svolto da altri dipendenti. Inoltre, ha aggiunto che il ricorrente, agli inizi del mese di dicembre 2021, non si presentava più sul luogo di lavoro e che solo successivamente comunicava le proprie dimissioni per giustificato motivo senza alcun preavviso. Infine, ha eccepito l'assoluta improcedibilità, improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente per mancanza di prova, nonché, in via gradata, affermato l'assoluta erronea quantificazione dei conteggi prodotti dall'istante. Nel corso del giudizio, è stata ammessa ed espletata la sola prova articolata in ricorso dalla parte ricorrente, essendo parte convenuta, in virtù della sua costituzione tardiva, decaduta dal diritto di far ascoltare i propri testi di lista. All'udienza del 21.03.2024, il G.L. ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte convenuta, per il quale si è proceduti all'udienza del 19.06.2024. Il legale rapp.te, regolarmente comparso, ha confermato le dichiarazioni esposte nella memoria di costituzione, ossia la concreta esecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato All' esito della udienza del 9. 05.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , espletata la fase istruttoria, la causa, discussa tra le parti è stata decisa con sentenza.
*****
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Incombeva, infatti, al ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi costitutivi posti a base delle proprie pretese per differenze di retribuzione, anche considerate le specifiche contestazioni di parte datoriale. Ad avviso del Giudicante, valutando le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che parte ricorrente, attraverso la audizione dei due testi della propria lista, ha dimostrato in giudizio le circostanze di fatto poste alla base della domanda avanzata, nei limiti di cui appresso. Va rilevato, preliminarmente, che è pacifica tra le parti la sussistenza, per il periodo indicato nel ricorso, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part time a 24 ore settimanali con la qualifica di aiuto cuoco di cui al livello di inquadramento professionale VI del CCNL di riferimento. Per tale motivo, la istruttoria svolta non ha riguardato il tema della esistenza o meno della subordinazione, essendo invece stata orientata precipuamente ad acquisire le mansioni e l'orario di lavoro concretamente svolti dal ricorrente, atteso che la maggior parte delle differenze retributive richieste riguardano compensi per lavoro supplementare e straordinario e per superiore inquadramento. Sono stati escussi i testi e – della cui attendibilità non è stato offerto Testimone_1 Testimone_2 motivo al giudice di dubitare - i quali, entrambi, hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario superiore a quello indicato nel contratto di lavoro, non corrispondente a 24 ore settimanali bensì a 40 ore settimanali, nonché l'esecuzione di mansioni corrispondenti al superiore V livello di inquadramento professionale quale operatore pizza e non corrispondenti all'inferiore VI livello. In particolare, , che ha lavorato con il ricorrente per il mese di luglio 2021 presso il Testimone_2 medesimo esercizio commerciale, ha espressamente dichiarato: “…preciso che io ho lavorato in questo esercizio commerciale per circa due mesi con contratto a chiamata e questo dalla fine del mese di maggio a tutto il mese di luglio;
… nel periodo di cui ho detto, io sono andato a lavorare dalle 16/16,30 alla mezzanotte svolgendo mansioni di cameriere;
nell'ultima mia settimana di lavoro, il locale apriva alle 18 e quindi io ho lavorato dalle 18 sino alle due di notte. Voglio precisare che io avevo formalmente un contratto a chiamata per il quale avrei dovuto lavorare in ogni turno per circa tre ore. Non so dire oggi quanti turni di lavoro fossero stabiliti per me in questo contratto di lavoro. Io di fatto, ho lavorato secondo gli orari di cui ho parlato per 5 giorni a settimana … quando io ho cominciato a lavorare presso “Merliani 360” ancora non vi lavorava. Lui ha cominciato a lavorare in questo lounge bar circa un mese Parte_1 dopo di me … Quando io sono andato via, continuava a lavorare… dichiaro circa l'orario di Parte_1 lavoro di che lui lavorava dalle 18,00 alle 2,00 o dalle 16,00 a mezzanotte;
… era pizzaiolo e Pt_1 Pt_1 pertanto cominciava a lavorare un poco prima rispetto a me, io lo trovavo già in servizio quando arrivavo. D'altronde è buona regola che chi sta in cucina cominci a lavorare prima del personale di sala… Pt_1 era presente sino alla mezzanotte e anche nel periodo in cui il locale restava aperto più a lungo sino alle 2,00 di notte. Io vedevo a lavorare le volte in cui sono entrato in cucina;
c'era un passista, ma a Pt_1 volte per sbrigare il servizio, io quale cameriere sono entrato in cucina a prendere i piatti, intendo dire che il passista usciva con dei piatti ed io a volte andavo a supporto dello stesso”. Le sue dichiarazioni, rese in qualità di collega di lavoro del ricorrente nel medesimo esercizio commerciale, forniscono la prova diretta delle pretese oggetto del presente ricorso. Inoltre, il teste , avventore del bar nel quale prestava attività il ricorrente, Testimone_1 dichiarando di aver conosciuto l presso tale luogo e di averlo sempre trovato intento a lavorarci Pt_1 dalle 17, con la divisa pizzaiolo, rende una deposizione congruente con le dichiarazioni dell'altro teste, corroborandole. Le risultanze istruttorie fin qui raggiunte non sono incise dagli esiti del formale interrogatorio della legale rapp.te, la quale ha negato quanto rappresentato dal ricorrente nel presente ricorso, sostenendo le circostanze di fatto rappresentate nella memoria di costituzione. D'altronde, a sostegno della loro irrilevanza è utile rimarcare, sul punto, che “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Cass. civ. n. 29472/2023; Cass. civ. n. 5725/2019; Cass. civ. n. 13212/2006). Ricorre, dunque, il diritto dell' al pagamento delle differenze retributive richieste per il maggior Pt_1 quantitativo di ore svolte (40 ore settimanali) ed il superiore livello di inquadramento professionale del CCNL di riferimento (V livello, quale operatore pizza), così come indicato in ricorso. In relazione alla richiesta formulata in ricorso in relazione 13cesima e 14cesima mensilità, del T.f.r.- di cui il ricorrente ha lamentato in ricorso la mancata erogazione, rilevato che la convenuta non ha documentato in atti – ricadendo sulla stessa, quale datore di lavoro, l'onere di provare il regolare pagamento della retribuzione (Cass. ord. n. 10663 del 19 aprile 2024) - l'effettivo pagamento, ricorre, pertanto, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute tali voci retributive. Ai fini della quantificazione delle pretese formulate nel presente giudizio, possono utilizzarsi i conteggi, così, come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo. Vanno, invero, disattese le contestazioni avanzate alla pag. 6 della memoria di costituzione dalla parte resistente, in quanto generiche e perché non offrendo solide argomentazioni che possano mettere in discussione l'importo richiesto. È noto il principio secondo il quale il diritto processuale richiede che le contestazioni sia specifiche e dettagliate, supportate elementi che dimostrino l'erroneità dei conteggi o l'eccessività dell'importo. Vieppiù, l'affermazione dell'erroneità dei conteggi, in quanto elaborati sulla retribuzione spettante al V livello di inquadramento professionale del CCNL di riferimento, ridonda nella doglianza di infondatezza nel merito della domanda di amansioni superiori;
i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, non possono che basarsi sulla ricostruzione fattuale ed in punto di diritto di cui al ricorso e quindi ovviamente sono rexdatti sulla scorta del livello contrattuale collettivo superiore reclamato. Deve, pertanto, pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 8.939,45 a titolo di differenze retributive e T.f.r. La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo. In considerazione del sostanziale accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta con attribuzione ai difensori costituiti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: 1) Accoglie il ricorso e condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 8.939,45 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.695,00 oltre Iva e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti
Napoli,in esito alla udienza cartolare del 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Annamaria Lazzara
La Dott.ssa Annamaria Lazzara, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 9.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel Ruolo generale Lavoro al n. 15500/2022
TRA
, nato a [...] il [...] ivi residente al Vico Solitaria, n. 38, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta nonché Anna Barretta e elettivamente domiciliato presso il loro studio sito, come da procura in atti RICORRENTE E La in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale della società sita in CP_1
Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Amore e elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato il 05.09.2022 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società resistente, chiedendo: a) previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo pieno nonché previo accertamento delle somme spettanti alla ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 8.939,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. All'uopo l'istante ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della presso il Lounge Bar “Merliani 360”, gestito dalla CP_1 stessa, per il periodo dal 01.07.2021 sino al 02.12.2021, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- di esser stato inquadrato nel VI livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo, nonostante lo svolgimento da parte sua di mansioni riconducibili al superiore V livello, nel quale è espressamente prevista la figura professionale di “operatore pizza”;
- di essersi, invero, occupato della preparazione dell'impasto delle pizze, focacce, delle salse e degli ingredienti necessari per il condimento, nonché delle attività di cottura delle pizze nel forno elettrico e della preparazione finale del prodotto, essendo, inoltre, stato incaricato delle operazioni di cottura delle patatine e pizze fritte alla friggitrice;
- che, nonostante l'assunzione con contratto di lavoro part-time di 24 ore settimanali, aveva lavorato per 40 ore settimanali, prestando servizio 5 (cinque) giorni a settimana, con un solo giorno di riposo (il lunedì o martedì), secondo turni di otto ore, che andavano dalle 16.00 alle 24.00
o dalle 18.00 alle 02.00; - di aver ricevuto per tutto il lavoro svolto solo degli acconti di retribuzione, per un totale di € 1.200,00;
- di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità né di aver mai fruito di ferie e riduzioni dell'orario di lavoro per permessi e festività soppresse;
- di non aver ricevuto alcunché a titolo di T.f.r. e indennità sostitutiva di preavviso, dovuta per l'esistenza della giusta causa di dimissioni, integrata dal mancato pagamento integrale delle retribuzioni e dall'inveritiero inquadramento part-time 24 ore settimanali. Ciò premesso, sul presupposto della intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato cui applicarsi il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore dei pubblici esercizi, affermato il suo diritto all'inquadramento nel V livello professionale del citato CCNL, quale “operatore pizza”, ha lamentato l'insufficienza della retribuzione corrisposta in considerazione della qualità e quantità del lavoro prestato, instando per l'affermazione del suo diritto al pagamento delle mensilità aggiuntive e la mancata fruizione delle ferie, al T.f.r. e l'indennità sostitutiva di preavviso corrispondente a 15 giorni di preavviso.
Si costituiva in giudizio tardivamente, in data 22.05.2024, la convenuta chiedendo di: a) rigettare, integralmente, le avverse domande in quanto assolutamente inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. A tal proposito, la resistente ha contestato la ricostruzione dei fatti e delle modalità del rapporto di lavoro operata dal ricorrente nell'atto introduttivo, affermando che il lavoratore eseguiva la prestazione nella modalità e nella quantità indicata nel contratto di lavoro intercorrente, ossia 24 ore settimanali dalle ore 18:30 alle ore 23:30 nei giorni dal mercoledì alla domenica. Nello specifico, ha poi sostenuto il corretto inquadramento del lavoratore nel VI livello professionale del CCNL di riferimento, in quanto quest'ultimo svolgeva le attività tipiche del ruolo di “commis di cucina” (preparazione degli ingredienti ed impasto per la pizza, decorazione delle portate, conservazione degli ingredienti, attività di pulizia della cucina), escludendo che lo stesso fosse addetto alla preparazione, cottura e impiattamento delle pizze, poiché il ruolo di pizzaiolo era svolto da altri dipendenti. Inoltre, ha aggiunto che il ricorrente, agli inizi del mese di dicembre 2021, non si presentava più sul luogo di lavoro e che solo successivamente comunicava le proprie dimissioni per giustificato motivo senza alcun preavviso. Infine, ha eccepito l'assoluta improcedibilità, improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente per mancanza di prova, nonché, in via gradata, affermato l'assoluta erronea quantificazione dei conteggi prodotti dall'istante. Nel corso del giudizio, è stata ammessa ed espletata la sola prova articolata in ricorso dalla parte ricorrente, essendo parte convenuta, in virtù della sua costituzione tardiva, decaduta dal diritto di far ascoltare i propri testi di lista. All'udienza del 21.03.2024, il G.L. ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte convenuta, per il quale si è proceduti all'udienza del 19.06.2024. Il legale rapp.te, regolarmente comparso, ha confermato le dichiarazioni esposte nella memoria di costituzione, ossia la concreta esecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato All' esito della udienza del 9. 05.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , espletata la fase istruttoria, la causa, discussa tra le parti è stata decisa con sentenza.
*****
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Incombeva, infatti, al ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi costitutivi posti a base delle proprie pretese per differenze di retribuzione, anche considerate le specifiche contestazioni di parte datoriale. Ad avviso del Giudicante, valutando le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che parte ricorrente, attraverso la audizione dei due testi della propria lista, ha dimostrato in giudizio le circostanze di fatto poste alla base della domanda avanzata, nei limiti di cui appresso. Va rilevato, preliminarmente, che è pacifica tra le parti la sussistenza, per il periodo indicato nel ricorso, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part time a 24 ore settimanali con la qualifica di aiuto cuoco di cui al livello di inquadramento professionale VI del CCNL di riferimento. Per tale motivo, la istruttoria svolta non ha riguardato il tema della esistenza o meno della subordinazione, essendo invece stata orientata precipuamente ad acquisire le mansioni e l'orario di lavoro concretamente svolti dal ricorrente, atteso che la maggior parte delle differenze retributive richieste riguardano compensi per lavoro supplementare e straordinario e per superiore inquadramento. Sono stati escussi i testi e – della cui attendibilità non è stato offerto Testimone_1 Testimone_2 motivo al giudice di dubitare - i quali, entrambi, hanno confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario superiore a quello indicato nel contratto di lavoro, non corrispondente a 24 ore settimanali bensì a 40 ore settimanali, nonché l'esecuzione di mansioni corrispondenti al superiore V livello di inquadramento professionale quale operatore pizza e non corrispondenti all'inferiore VI livello. In particolare, , che ha lavorato con il ricorrente per il mese di luglio 2021 presso il Testimone_2 medesimo esercizio commerciale, ha espressamente dichiarato: “…preciso che io ho lavorato in questo esercizio commerciale per circa due mesi con contratto a chiamata e questo dalla fine del mese di maggio a tutto il mese di luglio;
… nel periodo di cui ho detto, io sono andato a lavorare dalle 16/16,30 alla mezzanotte svolgendo mansioni di cameriere;
nell'ultima mia settimana di lavoro, il locale apriva alle 18 e quindi io ho lavorato dalle 18 sino alle due di notte. Voglio precisare che io avevo formalmente un contratto a chiamata per il quale avrei dovuto lavorare in ogni turno per circa tre ore. Non so dire oggi quanti turni di lavoro fossero stabiliti per me in questo contratto di lavoro. Io di fatto, ho lavorato secondo gli orari di cui ho parlato per 5 giorni a settimana … quando io ho cominciato a lavorare presso “Merliani 360” ancora non vi lavorava. Lui ha cominciato a lavorare in questo lounge bar circa un mese Parte_1 dopo di me … Quando io sono andato via, continuava a lavorare… dichiaro circa l'orario di Parte_1 lavoro di che lui lavorava dalle 18,00 alle 2,00 o dalle 16,00 a mezzanotte;
… era pizzaiolo e Pt_1 Pt_1 pertanto cominciava a lavorare un poco prima rispetto a me, io lo trovavo già in servizio quando arrivavo. D'altronde è buona regola che chi sta in cucina cominci a lavorare prima del personale di sala… Pt_1 era presente sino alla mezzanotte e anche nel periodo in cui il locale restava aperto più a lungo sino alle 2,00 di notte. Io vedevo a lavorare le volte in cui sono entrato in cucina;
c'era un passista, ma a Pt_1 volte per sbrigare il servizio, io quale cameriere sono entrato in cucina a prendere i piatti, intendo dire che il passista usciva con dei piatti ed io a volte andavo a supporto dello stesso”. Le sue dichiarazioni, rese in qualità di collega di lavoro del ricorrente nel medesimo esercizio commerciale, forniscono la prova diretta delle pretese oggetto del presente ricorso. Inoltre, il teste , avventore del bar nel quale prestava attività il ricorrente, Testimone_1 dichiarando di aver conosciuto l presso tale luogo e di averlo sempre trovato intento a lavorarci Pt_1 dalle 17, con la divisa pizzaiolo, rende una deposizione congruente con le dichiarazioni dell'altro teste, corroborandole. Le risultanze istruttorie fin qui raggiunte non sono incise dagli esiti del formale interrogatorio della legale rapp.te, la quale ha negato quanto rappresentato dal ricorrente nel presente ricorso, sostenendo le circostanze di fatto rappresentate nella memoria di costituzione. D'altronde, a sostegno della loro irrilevanza è utile rimarcare, sul punto, che “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Cass. civ. n. 29472/2023; Cass. civ. n. 5725/2019; Cass. civ. n. 13212/2006). Ricorre, dunque, il diritto dell' al pagamento delle differenze retributive richieste per il maggior Pt_1 quantitativo di ore svolte (40 ore settimanali) ed il superiore livello di inquadramento professionale del CCNL di riferimento (V livello, quale operatore pizza), così come indicato in ricorso. In relazione alla richiesta formulata in ricorso in relazione 13cesima e 14cesima mensilità, del T.f.r.- di cui il ricorrente ha lamentato in ricorso la mancata erogazione, rilevato che la convenuta non ha documentato in atti – ricadendo sulla stessa, quale datore di lavoro, l'onere di provare il regolare pagamento della retribuzione (Cass. ord. n. 10663 del 19 aprile 2024) - l'effettivo pagamento, ricorre, pertanto, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute tali voci retributive. Ai fini della quantificazione delle pretese formulate nel presente giudizio, possono utilizzarsi i conteggi, così, come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo. Vanno, invero, disattese le contestazioni avanzate alla pag. 6 della memoria di costituzione dalla parte resistente, in quanto generiche e perché non offrendo solide argomentazioni che possano mettere in discussione l'importo richiesto. È noto il principio secondo il quale il diritto processuale richiede che le contestazioni sia specifiche e dettagliate, supportate elementi che dimostrino l'erroneità dei conteggi o l'eccessività dell'importo. Vieppiù, l'affermazione dell'erroneità dei conteggi, in quanto elaborati sulla retribuzione spettante al V livello di inquadramento professionale del CCNL di riferimento, ridonda nella doglianza di infondatezza nel merito della domanda di amansioni superiori;
i conteggi elaborati dalla parte ricorrente, non possono che basarsi sulla ricostruzione fattuale ed in punto di diritto di cui al ricorso e quindi ovviamente sono rexdatti sulla scorta del livello contrattuale collettivo superiore reclamato. Deve, pertanto, pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 8.939,45 a titolo di differenze retributive e T.f.r. La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo. In considerazione del sostanziale accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta con attribuzione ai difensori costituiti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: 1) Accoglie il ricorso e condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di € 8.939,45 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.695,00 oltre Iva e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai difensori costituiti
Napoli,in esito alla udienza cartolare del 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Annamaria Lazzara