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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3245 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Montanari ed elettivamente domiciliat0 presso il suo studio in Jesi, Corso Matteotti n. 31; ricorrente contro
e CP_1 CP_2
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER IL RICORRENTE: ““Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertato che il ricorrente ha posseduto animo domini, in modo esclusivo, pubblico, Parte_1
pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre venti anni la porzione immobiliare distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Castelplanio al Foglio 16, mappale 394 (già 154/b), della superficie totale di mq. 90, con classificazione di Ente Urbano, dichiarare lo stesso sig. ha Parte_1 acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dell'unita immobiliare sopra descritta, ordinando al Conservatore di Ancona la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
- 1 - Con vittoria di spese e compensi di lite solo in caso di opposizione”.
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio ed chiedendo di accertare il Parte_1 CP_1 CP_2
suo acquisto per usucapione di una porzione di immobile che si trova in pessime condizioni manutentive, ad uso autorimessa, composta da un unico vano al piano terra, con soprastante vano ad uso ripostiglio e magazzino.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione (il plico è stato consegnato a l'11.7.2024 mentre è stato consegnato il CP_2
5.7.2024 a persona addetta alla casa di , ha dichiarato la contumacia dei convenuti. CP_1
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 9.4.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di una porzione di immobile sito nel comune di Castelplanio, atteso che la restante porzione dell'immobile, descritta al Catasto Terreni del
Comune di Castelplanio al foglio 16, mappale 157 sub 6 e sub 7, è già di proprietà esclusiva del ricorrente (doc. 2).
Tale bene attualmente è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelplanio al Foglio 16, mappale 394 (già 154/b), con classificazione di Ente Urbano.
Il mappale 394 deriva dall'originario mappale 154 ed è stato accatastato quale “Ente Urbano” con la verifica periodica n. 38 del 03.08.1963 a seguito della quale è passato al catasto fabbricati, anche se non è mai stato effettuato l'accatastamento immobiliare al catasto fabbricati (doc. 1).
Dalle ricerche eseguite dal ricorrente presso i vecchi registri del catasto terreni, dalla stampa del
“Microfilm”, dalla visura storica per immobile e dalla denuncia di successione di Per_1
si evince che oggi i formali proprietari del bene vanno identificati in ed
[...] CP_1 [...]
ai quali la porzione immobiliare oggetto del presente giudizio di usucapione è pervenuta CP_2
per successione del padre figlio di e del loro fratello Persona_2 Persona_1 Per_3
, deceduto a RO (AN) il 04.02.2020 (doc. 1, 3 e 4).
[...]
- 2 - L'attore ha dedotto che da almeno trent'anni si è sempre comportato come unico proprietario dell'immobile, detenendone in via esclusiva le chiavi della due porte di ingresso, ed utilizzandolo al piano terra quale luogo di ricovero della propria autovettura e dei suoi veicoli in genere ed al piano sovrastante quale ripostiglio e luogo di ricovero degli attrezzi da lavoro, nonché provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente da almeno venti anni sta possedendo l'intero fabbricato pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone che da 46 anni abita a Castelplanio in via Copparoni in una casa Testimone_1
che si trova a circa cinquanta metri dallo stabile sito al civico 66, ha riferito che “Si tratta di un edificio utilizzato da in via esclusiva come garage e ripostiglio per attrezzatura Parte_1 agricola. Non ho mai visto nessun altro utilizzare l'immobile, le cui porte sono chiuse, nel senso che per accedere è necessaria la chiave”.
Anche l'altro testimone sentito, ha confermato tale situazione di fatto, affermando Tes_2
in particolare che “ho personalmente visto utilizzare quello stabile come garage dove lui Pt_1
metteva la macchina e lo scooter. Ho sempre saputo che fosse tutto di sua proprietà e non ho mai visto altre persone occuparsene”.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo l'attore e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
- 3 - Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente sia nel possesso dell'intero fabbricato da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che il signor ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei Pt_1
convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione della porzione Parte_1
immobiliare sita nel Comune di Castelplanio e distinta al catasto al Foglio 16, mappale 394 (già
154/b), con classificazione di Ente Urbano;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3245 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Montanari ed elettivamente domiciliat0 presso il suo studio in Jesi, Corso Matteotti n. 31; ricorrente contro
e CP_1 CP_2
convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: PER IL RICORRENTE: ““Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, accertato che il ricorrente ha posseduto animo domini, in modo esclusivo, pubblico, Parte_1
pacifico, continuo ed ininterrotto, per oltre venti anni la porzione immobiliare distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Castelplanio al Foglio 16, mappale 394 (già 154/b), della superficie totale di mq. 90, con classificazione di Ente Urbano, dichiarare lo stesso sig. ha Parte_1 acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dell'unita immobiliare sopra descritta, ordinando al Conservatore di Ancona la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
- 1 - Con vittoria di spese e compensi di lite solo in caso di opposizione”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio ed chiedendo di accertare il Parte_1 CP_1 CP_2
suo acquisto per usucapione di una porzione di immobile che si trova in pessime condizioni manutentive, ad uso autorimessa, composta da un unico vano al piano terra, con soprastante vano ad uso ripostiglio e magazzino.
2. Alla prima udienza fissata il giudice, verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione (il plico è stato consegnato a l'11.7.2024 mentre è stato consegnato il CP_2
5.7.2024 a persona addetta alla casa di , ha dichiarato la contumacia dei convenuti. CP_1
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 9.4.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione di una porzione di immobile sito nel comune di Castelplanio, atteso che la restante porzione dell'immobile, descritta al Catasto Terreni del
Comune di Castelplanio al foglio 16, mappale 157 sub 6 e sub 7, è già di proprietà esclusiva del ricorrente (doc. 2).
Tale bene attualmente è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelplanio al Foglio 16, mappale 394 (già 154/b), con classificazione di Ente Urbano.
Il mappale 394 deriva dall'originario mappale 154 ed è stato accatastato quale “Ente Urbano” con la verifica periodica n. 38 del 03.08.1963 a seguito della quale è passato al catasto fabbricati, anche se non è mai stato effettuato l'accatastamento immobiliare al catasto fabbricati (doc. 1).
Dalle ricerche eseguite dal ricorrente presso i vecchi registri del catasto terreni, dalla stampa del
“Microfilm”, dalla visura storica per immobile e dalla denuncia di successione di Per_1
si evince che oggi i formali proprietari del bene vanno identificati in ed
[...] CP_1 [...]
ai quali la porzione immobiliare oggetto del presente giudizio di usucapione è pervenuta CP_2
per successione del padre figlio di e del loro fratello Persona_2 Persona_1 Per_3
, deceduto a RO (AN) il 04.02.2020 (doc. 1, 3 e 4).
[...]
- 2 - L'attore ha dedotto che da almeno trent'anni si è sempre comportato come unico proprietario dell'immobile, detenendone in via esclusiva le chiavi della due porte di ingresso, ed utilizzandolo al piano terra quale luogo di ricovero della propria autovettura e dei suoi veicoli in genere ed al piano sovrastante quale ripostiglio e luogo di ricovero degli attrezzi da lavoro, nonché provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che il ricorrente da almeno venti anni sta possedendo l'intero fabbricato pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Il testimone che da 46 anni abita a Castelplanio in via Copparoni in una casa Testimone_1
che si trova a circa cinquanta metri dallo stabile sito al civico 66, ha riferito che “Si tratta di un edificio utilizzato da in via esclusiva come garage e ripostiglio per attrezzatura Parte_1 agricola. Non ho mai visto nessun altro utilizzare l'immobile, le cui porte sono chiuse, nel senso che per accedere è necessaria la chiave”.
Anche l'altro testimone sentito, ha confermato tale situazione di fatto, affermando Tes_2
in particolare che “ho personalmente visto utilizzare quello stabile come garage dove lui Pt_1
metteva la macchina e lo scooter. Ho sempre saputo che fosse tutto di sua proprietà e non ho mai visto altre persone occuparsene”.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo l'attore e non hanno alcun tipo di interesse nella causa.
- 3 - Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che il ricorrente sia nel possesso dell'intero fabbricato da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione da parte del ricorrente dell'immobile per cui è causa. Nulla sulle spese di lite, considerato che il signor ne ha chiesto la condanna in suo favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei Pt_1
convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara proprietario esclusivo per intervenuta usucapione della porzione Parte_1
immobiliare sita nel Comune di Castelplanio e distinta al catasto al Foglio 16, mappale 394 (già
154/b), con classificazione di Ente Urbano;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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