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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19125/23
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE
CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 19125/2023 promosso con ricorso depositato in data 21/9/2023 da:
, nato a [...], New York City, New York il 15 Maggio 1957 (CF ), Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri ( C.F._2
Fax: , , con studio in Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54, P.IVA_1 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 3.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di , nata a [...] Persona_1
(BN) il 26 Gennaio 1902, emigrata negli Stati Uniti d'America e naturalizzata cittadina americana il
29 Dicembre 1947 in New York City, come risulta dalla documentazione USCIS depositata, trasmettendo così la cittadinanza italiana per sangue a suo figlio . Parte_1 Parte_2
si coniugava con a New York City, NY il 26 Settembre 1954 (doc. 7 in atti), Persona_2
dalla loro unione nasceva il ricorrente , in Manhattan, NYC, NY il 15 Maggio Parte_1
1957. Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Moiano (BN), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata quando necessario, provando che l'ava italiana ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_1 [...]
il quale a sua volta ha potuto trasmetterla al ricorrente senza interruzioni. La fattispecie de quo Parte_1 configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L.
555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Peraltro, sebbene in un primo momento si affermò che gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione che - a Sezioni Unite - ha statuito: “Pur condividendo
2 il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. Unite n. 4466 del 25/02/2009). In forza della efficacia delle pronunce delle Supreme Corti appena citate, in combinato con la affermazione della giustiziabilità in ogni tempo dello status di cittadino avendo questo natura permanente ed imprescrittibile, e dalla ratio legis da attribuire alle disposizioni richiamate, la domanda di titolarità della cittadinanza italiana avanzata può essere accolta. Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16/4/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE
CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 19125/2023 promosso con ricorso depositato in data 21/9/2023 da:
, nato a [...], New York City, New York il 15 Maggio 1957 (CF ), Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri ( C.F._2
Fax: , , con studio in Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54, P.IVA_1 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 3.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di , nata a [...] Persona_1
(BN) il 26 Gennaio 1902, emigrata negli Stati Uniti d'America e naturalizzata cittadina americana il
29 Dicembre 1947 in New York City, come risulta dalla documentazione USCIS depositata, trasmettendo così la cittadinanza italiana per sangue a suo figlio . Parte_1 Parte_2
si coniugava con a New York City, NY il 26 Settembre 1954 (doc. 7 in atti), Persona_2
dalla loro unione nasceva il ricorrente , in Manhattan, NYC, NY il 15 Maggio Parte_1
1957. Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha chiesto accogliersi il ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Moiano (BN), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata, tradotta ed apostillata quando necessario, provando che l'ava italiana ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_1 [...]
il quale a sua volta ha potuto trasmetterla al ricorrente senza interruzioni. La fattispecie de quo Parte_1 configura una ipotesi di acquisto di cittadinanza italiana per linea materna intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente (art. 1 L.
555/1912), determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Peraltro, sebbene in un primo momento si affermò che gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione che - a Sezioni Unite - ha statuito: “Pur condividendo
2 il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez. Unite n. 4466 del 25/02/2009). In forza della efficacia delle pronunce delle Supreme Corti appena citate, in combinato con la affermazione della giustiziabilità in ogni tempo dello status di cittadino avendo questo natura permanente ed imprescrittibile, e dalla ratio legis da attribuire alle disposizioni richiamate, la domanda di titolarità della cittadinanza italiana avanzata può essere accolta. Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16/4/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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