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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SOSIO CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA S. LORENZO N. 7 BORMIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIVATI STEFANO (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati in VIA DELLA REPUBBLICA, 36 C.F._4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa pronuncia di ordinanza finalizzata al richiamo del CTU, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi individuati in narrativa;
- accertare e dichiarare che il muro di recinzione e contenimento è stato realizzato dai convenuti sul terreno di cui al mappale 170, Foglio 36 di cui al Catasto Terreni del
Comune di Valdidentro di proprietà della Parte_1
per l'effetto:
- ordinare ai sig.ri e il conseguente rilascio della porzione di Controparte_2 CP_1
terreno indebitamente occupata;
- ordinare ai sig.ri e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi Controparte_2 CP_1
e nello specifico ordinando loro la demolizione del muro che è stato realizzato sul terreno di proprietà attorea, in ragione della linea di confine così come accertata all'esito del presente giudizio, autorizzando parte attrice, in caso di mancato adempimento a tale ordine, a provvedervi in via diretta a cura e spese delle parti convenute, stabilendo, ove ritenuto necessario, le modalità di intervento;
- dichiarare tenuti i sig.ri e a corrispondere alla società istante Controparte_2 CP_1
il canone di occupazione (a far data dall'ottobre 2019 e sino alla data dell'effettivo rilascio e ripristino dello status quo ante) e condannarli al pagamento di tale canone nella misura annua di euro 1.083,75 ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o stabilita dal Tribunale in via equitativa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito allo stato, ammontante complessivamente ad euro 1.262,14 (importo determinato dalla somma corrisposta allo scrivente legale, pari ad euro 1.066,94, nonché dal quantum versato a titolo di indennità di mediazione pari ad euro 195,20).
In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta: pagina 2 di 8 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
- in via principale: previo accertamento dell'esatto confine tra i due fondi di cui è causa;
accertato e dichiarato che il muro realizzato dai convenuti non invade il fondo di parte attrice, conseguentemente rigettare tutte quante le domande di rilascio, rimessa in pristino, risarcimento del danno e di indennizzo formulate dalla società ricorrente nel proprio notificato atto di citazione perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti effettuati nel presente giudizio, dovesse emergere che parte del muro dei convenuti insista sul terreno a Foglio 170 Mapp. 36 di proprietà di parte attrice, accertare e dichiarare che i convenuti sono ormai divenuti proprietari di detta porzione per possesso pacifico pubblico, indisturbato e ultra ventennale, anche dei loro danti causa, autorizzando la relativa rettifica catastale;
conseguentemente rigettare tutte quante le domande di rilascio, rimessa in pristino, risarcimento del danno e di indennizzo formulate dalla società ricorrente nel proprio notificato atto di citazione perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria si richiamano le istanze formulate con la Memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 del c.p.c.
Con vittoria di spese ed on orari di causa oltre C.A. e accessori di Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 27.09.2021, Parte_1
conveniva in giudizio e per sentir accertare l'esatto confine tra i CP_1 Controparte_2
fondi delle parti e dichiarare che il muro di recinzione realizzato dai convenuti insiste sul mappale di proprietà della società attrice, con conseguente ordine di rilascio dell'area indebitamente occupata e di rimessione in pristino, oltre alla condanna al pagamento di €
1.262,14 a titolo di risarcimento del danno e di € 1.083,75 annui a titolo di indennità di occupazione.
1.1 esponeva di essere proprietaria di terreno sito in Valdidentro (SO), Parte_1
pagina 3 di 8 censito al Catasto di detto comune al mappale 170 foglio 36, confinante a ovest con i mappali 969 e 970 intestati ai convenuti, i quali nel 2019 avevano realizzato “un muro di recinzione e contenimento in calcestruzzo armato utilizzato per l'accesso al piano interrato del loro immobile”. Tuttavia, tale muro risultava “insistente su una linea di confine non aderente alla situazione di diritto” (atto di citazione p. 2) e occupante un'area di circa 75 mq del mappale di parte attrice.
Veniva esperito con esito negativo il tentativo di mediazione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.12.2021, si costituivano in giudizio e CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese, e in Controparte_2
subordine accertare l'intervenuta usucapione dell'area occupata.
2.1 In primo luogo, i convenuti evidenziavano che l'azione avversaria doveva essere qualificata come azione di rivendica e non come azione di regolamento di confini, atteso che essa aveva ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà dell'attore su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole (Cass. n. 20912/2021). Alla luce di ciò, non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla società attrice in ordine alla titolarità del bene.
Contestavano, poi, che vi fosse discrasia tra la linea di confine risultante dall'attuale stato di fatto e quella di diritto e comunque il muro era stato edificato sul confine di fatto già esistente da oltre 20 anni, per cui la proprietà dell'area avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso usucapita.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 16.11.2022 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della linea di confine tra i fondi.
Richieste alcune proroghe dei termini concessi, il C.T.U. geom. Persona_1
provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 30.12.2023.
All'esito, il Giudice dott. Daniela Bosio, ritenuto superfluo il richiamo a chiarimenti del
C.T.U. domandato da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava pagina 4 di 8 per la precisazione delle conclusioni che si teneva il 08.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, in punto di qualificazione della domanda, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino”
(Cass. n. 15304/2006).
Non può condividersi la tesi di parte convenuta, che vorrebbe far rientrare la domanda attorea nell'alveo dell'azione di rivendica, giacché la massima citata (Cass. n.
20912/2021), sebbene apparentemente conferente, si riferisce in realtà a caso diverso da quello in esame, in cui era posto in contestazione anche il titolo di proprietà (comune o esclusiva) di un'area adibita a corte interna.
Nel caso di specie, per quanto nella prospettazione di parte attrice non si rinvenga incertezza circa il corretto confine tra i fondi, ciò non toglie che la domanda non è volta ad accertare il suo diritto di proprietà ma soltanto il (non) corretto posizionamento del muro di recinzione rispetto al confine tra i fondi.
4.1 Pertanto, deve ritenersi che “ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni” (Cass. n.
803/2022).
Parte attrice ha provveduto alla prova del suo diritto di proprietà sul mappale 170 foglio
36 mediante la produzione degli atti notarili di compravendita (doc. 2 e 3 . Non Pt_1 pagina 5 di 8 è comunque in contestazione il diritto di proprietà dei convenuti sui mappali 969 e 970.
4.2 Con riferimento alla prova del confine, preme ricordare che “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. n. 11557/2024).
5. Ciò posto, la soluzione della controversia deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della consulenza tecnica resa dal geom. che ha concluso affermando Per_1
“che il muro esistente in calcestruzzo realizzato dalla parte convenuta risulta essere, con minime differenze che si possono valutare nell'allegato elaborato grafico, correttamente posizionato lungo il confine di proprietà delle parti oggetto di causa”
(C.T.U. p. 9).
5.1 Rispetto ai risultati della perizia d'ufficio, parte attrice tramite il C.T.P. geom. ha sollevato osservazioni, ribadite all'esito del deposito dell'elaborato Controparte_3
definitivo.
5.1.1 In particolare, parte attrice ha contestato la metodologia utilizzata dal C.T.U. per l'individuazione del confine, determinato prendendo a riferimento capisaldi ed altri elementi (vecchi edifici, campanili, punti fiduciali etc.) ubicati non solo sul foglio 36 ma anche sui fogli 35 e 55, così aumentando la possibilità di errori e discordanze. Inoltre, il
C.T.U. avrebbe preso a riferimento esclusivamente le risultanze catastali e non gli atti di vendita (doc. 2, 3 e 4 . Ancora, parte attrice evidenziava che il C.T.U. si era Pt_1
avvalso, senza l'autorizzazione del Tribunale, di professionista non autorizzato per l'esecuzione dei rilievi. Lamentava, infine, che il tentativo di conciliazione fosse fallito per responsabilità del C.T.U. che non avrebbe trasmesso al C.T.P. la documentazione richiesta. pagina 6 di 8 5.1.2 Le ultime due considerazioni, relative all'ausiliario del C.T.U. e al tentativo di conciliazione, sarebbero eventualmente idonee, ove ritenute fondate, ad incidere sul compenso del consulente (che, peraltro, non ha depositato istanza di liquidazione) ma di certo nulla hanno a che fare con le conclusioni cui lo stesso è giunto.
Quanto agli atti notarili, il C.T.P. non chiarisce quali elementi il C.T.U. avrebbe dovuto dedurne e in che modo avrebbero potuto modificare le conclusioni di cui alla perizia. Sul punto, si richiama Cass. n. 14020/2017, secondo cui “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”, cosa che è nel caso di specie, non emergendo dagli atti notarili ulteriori elementi chiarificatori.
5.1.3 Infine, relativamente alla scelta di prendere a riferimento punti situati su più mappali, appare condivisibile la risposta già offerta dal C.T.U. in sede di elaborato definitivo, laddove ha osservato che “Per quanto riguarda l'utilizzo di tre fogli di mappa il sottoscritto, con l'ausilio e le valutazioni del collega, ha deciso di procedere in questo modo per la verifica del posizionamento del muro di confine tra le proprietà Mappali
170 e 969 essendo, si queste ultime, posizionate nel solo Foglio 36 ma sottolineo, a margine dello stesso, infatti una delle particelle di proprietà dei sig.ri CP_2
inizialmente identificata con il Mappale 371, faceva parte del limitrofo Foglio 35 e successivamente accorpata in fase di inserimento in mappa dei nuovi fabbricati al
Foglio 36. Con l'utilizzo di pochi punti del Foglio 35 e ancor meno del Foglio 55, visto che la maggior parte dei punti battuti ricadono nel Foglio 36, hanno permesso un giusto
e più corretto orientamento tra il rilevo e la mappa come meglio evidenziato nell'allegato estratto mappa con sovrapposizione del rilievo celerimetrico effettuato”
(risposta alle osservazioni dei C.T.P., p. 2-3). Essendosi il C.T.P. attoreo limitato a pagina 7 di 8 ribadire la propria censura senza chiarire l'impatto che la diversa metodologia proposta avrebbe nel caso di specie (e non solo in astratto), devono ritenersi condivisibili le conclusioni del C.T.U. che vengono quindi fatte proprie dal Tribunale.
5.2 Pertanto, accertato che il confine tra i mappali corrisponde con il muro edificato dai convenuti, le domande di rilascio e di condanna svolte da parte attrice devono essere rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile
(visto l'art. 15 co. 3 c.p.c.) a complessità media, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi. Parte attrice deve essere condannata anche al pagamento delle spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che il muro in calcestruzzo realizzato dalla parte convenuta risulta essere correttamente posizionato lungo il confine tra i mappali 170, 969 e 970 del foglio 36 del
Catasto del Comune di Valdidentro (SO) e, per l'effetto, rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
condanna altresì a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 10.860,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.
11/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23037 TIRANO
CONVENUTO/I
Oggetto: azione di regolamento di confini
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice: pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SOSIO CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA S. LORENZO N. 7 BORMIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIVATI STEFANO (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati in VIA DELLA REPUBBLICA, 36 C.F._4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa pronuncia di ordinanza finalizzata al richiamo del CTU, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi individuati in narrativa;
- accertare e dichiarare che il muro di recinzione e contenimento è stato realizzato dai convenuti sul terreno di cui al mappale 170, Foglio 36 di cui al Catasto Terreni del
Comune di Valdidentro di proprietà della Parte_1
per l'effetto:
- ordinare ai sig.ri e il conseguente rilascio della porzione di Controparte_2 CP_1
terreno indebitamente occupata;
- ordinare ai sig.ri e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi Controparte_2 CP_1
e nello specifico ordinando loro la demolizione del muro che è stato realizzato sul terreno di proprietà attorea, in ragione della linea di confine così come accertata all'esito del presente giudizio, autorizzando parte attrice, in caso di mancato adempimento a tale ordine, a provvedervi in via diretta a cura e spese delle parti convenute, stabilendo, ove ritenuto necessario, le modalità di intervento;
- dichiarare tenuti i sig.ri e a corrispondere alla società istante Controparte_2 CP_1
il canone di occupazione (a far data dall'ottobre 2019 e sino alla data dell'effettivo rilascio e ripristino dello status quo ante) e condannarli al pagamento di tale canone nella misura annua di euro 1.083,75 ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o stabilita dal Tribunale in via equitativa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito allo stato, ammontante complessivamente ad euro 1.262,14 (importo determinato dalla somma corrisposta allo scrivente legale, pari ad euro 1.066,94, nonché dal quantum versato a titolo di indennità di mediazione pari ad euro 195,20).
In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta: pagina 2 di 8 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis adversis reiectis:
- in via principale: previo accertamento dell'esatto confine tra i due fondi di cui è causa;
accertato e dichiarato che il muro realizzato dai convenuti non invade il fondo di parte attrice, conseguentemente rigettare tutte quante le domande di rilascio, rimessa in pristino, risarcimento del danno e di indennizzo formulate dalla società ricorrente nel proprio notificato atto di citazione perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti effettuati nel presente giudizio, dovesse emergere che parte del muro dei convenuti insista sul terreno a Foglio 170 Mapp. 36 di proprietà di parte attrice, accertare e dichiarare che i convenuti sono ormai divenuti proprietari di detta porzione per possesso pacifico pubblico, indisturbato e ultra ventennale, anche dei loro danti causa, autorizzando la relativa rettifica catastale;
conseguentemente rigettare tutte quante le domande di rilascio, rimessa in pristino, risarcimento del danno e di indennizzo formulate dalla società ricorrente nel proprio notificato atto di citazione perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
in via istruttoria si richiamano le istanze formulate con la Memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 del c.p.c.
Con vittoria di spese ed on orari di causa oltre C.A. e accessori di Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 27.09.2021, Parte_1
conveniva in giudizio e per sentir accertare l'esatto confine tra i CP_1 Controparte_2
fondi delle parti e dichiarare che il muro di recinzione realizzato dai convenuti insiste sul mappale di proprietà della società attrice, con conseguente ordine di rilascio dell'area indebitamente occupata e di rimessione in pristino, oltre alla condanna al pagamento di €
1.262,14 a titolo di risarcimento del danno e di € 1.083,75 annui a titolo di indennità di occupazione.
1.1 esponeva di essere proprietaria di terreno sito in Valdidentro (SO), Parte_1
pagina 3 di 8 censito al Catasto di detto comune al mappale 170 foglio 36, confinante a ovest con i mappali 969 e 970 intestati ai convenuti, i quali nel 2019 avevano realizzato “un muro di recinzione e contenimento in calcestruzzo armato utilizzato per l'accesso al piano interrato del loro immobile”. Tuttavia, tale muro risultava “insistente su una linea di confine non aderente alla situazione di diritto” (atto di citazione p. 2) e occupante un'area di circa 75 mq del mappale di parte attrice.
Veniva esperito con esito negativo il tentativo di mediazione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.12.2021, si costituivano in giudizio e CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese, e in Controparte_2
subordine accertare l'intervenuta usucapione dell'area occupata.
2.1 In primo luogo, i convenuti evidenziavano che l'azione avversaria doveva essere qualificata come azione di rivendica e non come azione di regolamento di confini, atteso che essa aveva ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà dell'attore su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole (Cass. n. 20912/2021). Alla luce di ciò, non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla società attrice in ordine alla titolarità del bene.
Contestavano, poi, che vi fosse discrasia tra la linea di confine risultante dall'attuale stato di fatto e quella di diritto e comunque il muro era stato edificato sul confine di fatto già esistente da oltre 20 anni, per cui la proprietà dell'area avrebbe dovuto ritenersi in ogni caso usucapita.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 16.11.2022 il Giudice onorario dott. Lorella Cesana disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della linea di confine tra i fondi.
Richieste alcune proroghe dei termini concessi, il C.T.U. geom. Persona_1
provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in data 30.12.2023.
All'esito, il Giudice dott. Daniela Bosio, ritenuto superfluo il richiamo a chiarimenti del
C.T.U. domandato da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava pagina 4 di 8 per la precisazione delle conclusioni che si teneva il 08.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In quella sede venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. In primo luogo, in punto di qualificazione della domanda, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'azione di regolamento dei confini presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino”
(Cass. n. 15304/2006).
Non può condividersi la tesi di parte convenuta, che vorrebbe far rientrare la domanda attorea nell'alveo dell'azione di rivendica, giacché la massima citata (Cass. n.
20912/2021), sebbene apparentemente conferente, si riferisce in realtà a caso diverso da quello in esame, in cui era posto in contestazione anche il titolo di proprietà (comune o esclusiva) di un'area adibita a corte interna.
Nel caso di specie, per quanto nella prospettazione di parte attrice non si rinvenga incertezza circa il corretto confine tra i fondi, ciò non toglie che la domanda non è volta ad accertare il suo diritto di proprietà ma soltanto il (non) corretto posizionamento del muro di recinzione rispetto al confine tra i fondi.
4.1 Pertanto, deve ritenersi che “ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni” (Cass. n.
803/2022).
Parte attrice ha provveduto alla prova del suo diritto di proprietà sul mappale 170 foglio
36 mediante la produzione degli atti notarili di compravendita (doc. 2 e 3 . Non Pt_1 pagina 5 di 8 è comunque in contestazione il diritto di proprietà dei convenuti sui mappali 969 e 970.
4.2 Con riferimento alla prova del confine, preme ricordare che “Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. n. 11557/2024).
5. Ciò posto, la soluzione della controversia deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della consulenza tecnica resa dal geom. che ha concluso affermando Per_1
“che il muro esistente in calcestruzzo realizzato dalla parte convenuta risulta essere, con minime differenze che si possono valutare nell'allegato elaborato grafico, correttamente posizionato lungo il confine di proprietà delle parti oggetto di causa”
(C.T.U. p. 9).
5.1 Rispetto ai risultati della perizia d'ufficio, parte attrice tramite il C.T.P. geom. ha sollevato osservazioni, ribadite all'esito del deposito dell'elaborato Controparte_3
definitivo.
5.1.1 In particolare, parte attrice ha contestato la metodologia utilizzata dal C.T.U. per l'individuazione del confine, determinato prendendo a riferimento capisaldi ed altri elementi (vecchi edifici, campanili, punti fiduciali etc.) ubicati non solo sul foglio 36 ma anche sui fogli 35 e 55, così aumentando la possibilità di errori e discordanze. Inoltre, il
C.T.U. avrebbe preso a riferimento esclusivamente le risultanze catastali e non gli atti di vendita (doc. 2, 3 e 4 . Ancora, parte attrice evidenziava che il C.T.U. si era Pt_1
avvalso, senza l'autorizzazione del Tribunale, di professionista non autorizzato per l'esecuzione dei rilievi. Lamentava, infine, che il tentativo di conciliazione fosse fallito per responsabilità del C.T.U. che non avrebbe trasmesso al C.T.P. la documentazione richiesta. pagina 6 di 8 5.1.2 Le ultime due considerazioni, relative all'ausiliario del C.T.U. e al tentativo di conciliazione, sarebbero eventualmente idonee, ove ritenute fondate, ad incidere sul compenso del consulente (che, peraltro, non ha depositato istanza di liquidazione) ma di certo nulla hanno a che fare con le conclusioni cui lo stesso è giunto.
Quanto agli atti notarili, il C.T.P. non chiarisce quali elementi il C.T.U. avrebbe dovuto dedurne e in che modo avrebbero potuto modificare le conclusioni di cui alla perizia. Sul punto, si richiama Cass. n. 14020/2017, secondo cui “In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”, cosa che è nel caso di specie, non emergendo dagli atti notarili ulteriori elementi chiarificatori.
5.1.3 Infine, relativamente alla scelta di prendere a riferimento punti situati su più mappali, appare condivisibile la risposta già offerta dal C.T.U. in sede di elaborato definitivo, laddove ha osservato che “Per quanto riguarda l'utilizzo di tre fogli di mappa il sottoscritto, con l'ausilio e le valutazioni del collega, ha deciso di procedere in questo modo per la verifica del posizionamento del muro di confine tra le proprietà Mappali
170 e 969 essendo, si queste ultime, posizionate nel solo Foglio 36 ma sottolineo, a margine dello stesso, infatti una delle particelle di proprietà dei sig.ri CP_2
inizialmente identificata con il Mappale 371, faceva parte del limitrofo Foglio 35 e successivamente accorpata in fase di inserimento in mappa dei nuovi fabbricati al
Foglio 36. Con l'utilizzo di pochi punti del Foglio 35 e ancor meno del Foglio 55, visto che la maggior parte dei punti battuti ricadono nel Foglio 36, hanno permesso un giusto
e più corretto orientamento tra il rilevo e la mappa come meglio evidenziato nell'allegato estratto mappa con sovrapposizione del rilievo celerimetrico effettuato”
(risposta alle osservazioni dei C.T.P., p. 2-3). Essendosi il C.T.P. attoreo limitato a pagina 7 di 8 ribadire la propria censura senza chiarire l'impatto che la diversa metodologia proposta avrebbe nel caso di specie (e non solo in astratto), devono ritenersi condivisibili le conclusioni del C.T.U. che vengono quindi fatte proprie dal Tribunale.
5.2 Pertanto, accertato che il confine tra i mappali corrisponde con il muro edificato dai convenuti, le domande di rilascio e di condanna svolte da parte attrice devono essere rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile
(visto l'art. 15 co. 3 c.p.c.) a complessità media, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi. Parte attrice deve essere condannata anche al pagamento delle spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che il muro in calcestruzzo realizzato dalla parte convenuta risulta essere correttamente posizionato lungo il confine tra i mappali 170, 969 e 970 del foglio 36 del
Catasto del Comune di Valdidentro (SO) e, per l'effetto, rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
condanna altresì a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 10.860,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U.
11/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23037 TIRANO
CONVENUTO/I
Oggetto: azione di regolamento di confini
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice: pagina 1 di 8