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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CATALANO PANTALEO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione della pensione di inabilità civile riconosciuta a seguito di decreto di omologa emesso in data 21.07.2023 e notificato all' in data 28.07.2023. CP_1 CP_ L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “L' con provvedimento del 25 gennaio CP_1
2024, un solo giorno dopo la trasmissione del MODELLO AP70, ha respinto la domanda di pensione di inabilità, notificando tale decisione al sig. ramite PEC indirizzata al patronato in Pt_1 CP_2 data 31 gennaio 2024 (ALLEGATO 4) e confermandola con raccomandata recapitata il 6 febbraio
2024 (ALLEGATO 5). La reiezione della domanda è stata motivata dal superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (pensione di inabilità); egli ha infatti fornito prova solo del requisito sanitario (CTU favorevole dalla domanda amministrativa con decreto di omologa), mentre manca la prova del requisito reddituale. In particolare, il fatto che la mancata liquidazione della prestazione da parte dell fosse dovuta al superamento CP_1 dei limiti reddituali previsti dalla legge era circostanza già nota al ricorrente, essendogli stata comunicata dall;
in ogni caso, era suo onere fornire adeguata prova al riguardo. CP_3
1 Al ricorso non è stata però allegata documentazione reddituale e la documentazione allegata alle note scritte depositate il 05.12.2025 è tardiva e quindi inammissibile (peraltro, in essa non sono comunque contenute certificazioni reddituali); nelle note scritte vengono poi indicati dei redditi anno per anno, ma non si comprende da dove vengano ricavati tali dati.
Costituendosi, l ha invece dedotto che “Solo in data 24 gennaio 2024 il sig. … CP_1 Pt_1 inviava il modello AP70 (ALLEGATO 2). Con il suddetto modello venivano nuovamente indicati gli importi relativi al solo reddito di impresa già comunicati precedentemente, senza fornire indicazioni sulla propria situazione reddituale complessiva. Dai controlli effettuati risultva che il sig. oltre al reddito di impresa, percepiva anche una pensione CATEGORIA IOART il cui Pt_1 cumulo risulta incompatibile con la richiesta prestazione. (ALLEGATO 3)”; dall'allegato n. 3 risulta un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 22.293,00 (superiore ai limiti di legge).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1727/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CATALANO PANTALEO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione della pensione di inabilità civile riconosciuta a seguito di decreto di omologa emesso in data 21.07.2023 e notificato all' in data 28.07.2023. CP_1 CP_ L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “L' con provvedimento del 25 gennaio CP_1
2024, un solo giorno dopo la trasmissione del MODELLO AP70, ha respinto la domanda di pensione di inabilità, notificando tale decisione al sig. ramite PEC indirizzata al patronato in Pt_1 CP_2 data 31 gennaio 2024 (ALLEGATO 4) e confermandola con raccomandata recapitata il 6 febbraio
2024 (ALLEGATO 5). La reiezione della domanda è stata motivata dal superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (pensione di inabilità); egli ha infatti fornito prova solo del requisito sanitario (CTU favorevole dalla domanda amministrativa con decreto di omologa), mentre manca la prova del requisito reddituale. In particolare, il fatto che la mancata liquidazione della prestazione da parte dell fosse dovuta al superamento CP_1 dei limiti reddituali previsti dalla legge era circostanza già nota al ricorrente, essendogli stata comunicata dall;
in ogni caso, era suo onere fornire adeguata prova al riguardo. CP_3
1 Al ricorso non è stata però allegata documentazione reddituale e la documentazione allegata alle note scritte depositate il 05.12.2025 è tardiva e quindi inammissibile (peraltro, in essa non sono comunque contenute certificazioni reddituali); nelle note scritte vengono poi indicati dei redditi anno per anno, ma non si comprende da dove vengano ricavati tali dati.
Costituendosi, l ha invece dedotto che “Solo in data 24 gennaio 2024 il sig. … CP_1 Pt_1 inviava il modello AP70 (ALLEGATO 2). Con il suddetto modello venivano nuovamente indicati gli importi relativi al solo reddito di impresa già comunicati precedentemente, senza fornire indicazioni sulla propria situazione reddituale complessiva. Dai controlli effettuati risultva che il sig. oltre al reddito di impresa, percepiva anche una pensione CATEGORIA IOART il cui Pt_1 cumulo risulta incompatibile con la richiesta prestazione. (ALLEGATO 3)”; dall'allegato n. 3 risulta un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 22.293,00 (superiore ai limiti di legge).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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