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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4993/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA - FAMIGLIA CIVILE
Il Collegio composto dai sigg. ri magistrati:
Presidente Dott. Marco Valecchi
Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
Giudice Dott. Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa r.g. n. 4993/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Segnalini e Parte_1 C.F._1
Federica Caracci ricorrente nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Controparte_1 C.F._2
Caporossi e Sabrina Puleri resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha emesso la seguente
SENTENZA Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate congiuntamente nell'accordo in atti depositato il 7.3.2025, che si riportano di seguito testualmente: “Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito: - disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente preso la madre nella casa familiare sita in Albano Laziale, via
Lazio n. 20; - assegnare alla madre la casa familiare per effetto del collocamento dei minori presso la stessa;
- regolamentare l'esercizio dell'affidamento condiviso disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne come segue: il giovedì dall'uscita da scuola -o in periodo non scolastico dalle ore 10,00- fino al lunedì successivo quando li riporterà a scuola -o alle ore 10,00 a casa della madre se in periodo non scolastico- , e nella settimana successiva in cui trascorreranno il we con la madre, dal giovedì all'uscita di scuola -o in periodo non scolastico dalle ore 10,00- con pernotto a casa del padre e riaccompagnamento all'entrata a scuola il giorno successivo -o alle ore
10,00 a casa della madre se in periodo non scolastico-; per le vacanze natalizie i minori trascorreranno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore alternandosi con la madre di anno in anno i giorni del 24,25, 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
dandosi atto che nelle festività natalizie
2025/2026, per effetto del criterio dell'alternanza annuale, i minori trascorreranno con il padre le festività del 24 e 25.12 dalle ore 10,00 del 24.12 fino alle ore 18,00 del 25.12. ed il periodo dal 1.1 dalle ore 18,00 fino al rientro dei minori a scuola;
mentre resteranno con la madre nel periodo dal 25.12. ore 18,00 fino al 1.1 ore 18,00; per le vacanze pasquali, a condizioni di reciprocità con la madre, per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; dandosi atto che per le festività 2025 il padre avrà i figli dal lunedì in Albis ore 9,00 fino al
24.4, comprensivo del compleanno della figlia . nel periodo estivo i minori trascorreranno con Per_2
pagina 1 di 3 ciascun genitore a condizioni di reciprocità con la madre due settimane anche consecutive con pernotto nel mese di luglio e due settimane anche consecutive con pernotto nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, alternandosi annualmente il periodo estivo
. Tutte le festività infraannuali saranno alternate annualmente come pure il giorno dei compleanni dei figli . Il giorno del compleanno del genitore sarà trascorso dai minori con il genitore festeggiato. Tutte le pattuizioni fanno salvi altri e diversi accordi fra le parti. Le parti si danno atto e precisano che quando vige il periodo di frequentazione straordinario dei minori è sospeso il periodo di frequentazione ordinario. - Le parti si danno atto di avere regolamentato, mediante compensazione, le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore fino al mese di febbraio 2025, fatta eccezione per la mensa scolastica della minore;
si danno altresì atto del consenso prestato da entrambi i Per_2 genitori per la prosecuzione delle sedute di supporto psicologico per il minore , che dureranno Per_1 fino a quando, a valutazione della psicologa, il percorso possa dirsi concluso, ed il cui costo sarà affrontato in via esclusiva dal padre che se ne è dichiarato disponibile. Fermo restando la volontà del padre di procedere al pagamento delle sedute, in ragione delle lamentate difficolta della madre, resta inteso che qualora l'esborso divenisse non oltremodo sostenibile dal padre in via esclusiva o se ne faranno carico entrambi i genitori oppure si procederà ad interrompere il percorso di;
- A Per_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli , al mese e delle ulteriori spese a carico di ciascun genitore di cui agli atti, il padre si obbliga a contribuire con l'importo complessivo di € 504,00 al mese, rivalutabile annualmente in base all'indice FOI ISTAT dal mese di ottobre 2025, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate conformemente al protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri, e la cui restituzione dovrà avvenire entro lo stesso mese in cui la spesa sia stata sostenuta dall'uno o dall'altro genitore anche previa compensazione;
- l'assegno unico resta devoluto come per legge al 50% in favore di ciascun genitore.
Le spese di lite si intendono compensate fra le parti;
sottoscrivono il presente atto anche i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale”. Valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poter accogliere e ratificare la regolamentazione concordata tra le parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
23.04.2014) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Albano Laziale, via Lazio n. 20;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in Albano Laziale, Via Lazio n. 20, nella quale la ricorrente abiterà insieme ai figli e Per_1 Per_2
- dispone che il regime di frequentazione padre/figli, salvo diverso accordo tra le parti, avvenga secondo le modalità concordate e sopra riportate in parte motiva;
- pone, a carico di , un assegno di mantenimento per i figli di importo complessivo Controparte_1 pari ad euro 504,00 mensili, oltre rivalutazione Istat (dal mese di ottobre 2025) e al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Velletri), da versare a entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese;
- compensa le spese di lite.
Velletri, lì 10.03.2025 Si comunichi.
Il Giudice Relatore
pagina 2 di 3 Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA - FAMIGLIA CIVILE
Il Collegio composto dai sigg. ri magistrati:
Presidente Dott. Marco Valecchi
Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
Giudice Dott. Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa r.g. n. 4993/2023 proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Segnalini e Parte_1 C.F._1
Federica Caracci ricorrente nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Controparte_1 C.F._2
Caporossi e Sabrina Puleri resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha emesso la seguente
SENTENZA Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 10.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate congiuntamente nell'accordo in atti depositato il 7.3.2025, che si riportano di seguito testualmente: “Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito: - disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente preso la madre nella casa familiare sita in Albano Laziale, via
Lazio n. 20; - assegnare alla madre la casa familiare per effetto del collocamento dei minori presso la stessa;
- regolamentare l'esercizio dell'affidamento condiviso disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne come segue: il giovedì dall'uscita da scuola -o in periodo non scolastico dalle ore 10,00- fino al lunedì successivo quando li riporterà a scuola -o alle ore 10,00 a casa della madre se in periodo non scolastico- , e nella settimana successiva in cui trascorreranno il we con la madre, dal giovedì all'uscita di scuola -o in periodo non scolastico dalle ore 10,00- con pernotto a casa del padre e riaccompagnamento all'entrata a scuola il giorno successivo -o alle ore
10,00 a casa della madre se in periodo non scolastico-; per le vacanze natalizie i minori trascorreranno 7 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore alternandosi con la madre di anno in anno i giorni del 24,25, 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
dandosi atto che nelle festività natalizie
2025/2026, per effetto del criterio dell'alternanza annuale, i minori trascorreranno con il padre le festività del 24 e 25.12 dalle ore 10,00 del 24.12 fino alle ore 18,00 del 25.12. ed il periodo dal 1.1 dalle ore 18,00 fino al rientro dei minori a scuola;
mentre resteranno con la madre nel periodo dal 25.12. ore 18,00 fino al 1.1 ore 18,00; per le vacanze pasquali, a condizioni di reciprocità con la madre, per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; dandosi atto che per le festività 2025 il padre avrà i figli dal lunedì in Albis ore 9,00 fino al
24.4, comprensivo del compleanno della figlia . nel periodo estivo i minori trascorreranno con Per_2
pagina 1 di 3 ciascun genitore a condizioni di reciprocità con la madre due settimane anche consecutive con pernotto nel mese di luglio e due settimane anche consecutive con pernotto nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, alternandosi annualmente il periodo estivo
. Tutte le festività infraannuali saranno alternate annualmente come pure il giorno dei compleanni dei figli . Il giorno del compleanno del genitore sarà trascorso dai minori con il genitore festeggiato. Tutte le pattuizioni fanno salvi altri e diversi accordi fra le parti. Le parti si danno atto e precisano che quando vige il periodo di frequentazione straordinario dei minori è sospeso il periodo di frequentazione ordinario. - Le parti si danno atto di avere regolamentato, mediante compensazione, le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore fino al mese di febbraio 2025, fatta eccezione per la mensa scolastica della minore;
si danno altresì atto del consenso prestato da entrambi i Per_2 genitori per la prosecuzione delle sedute di supporto psicologico per il minore , che dureranno Per_1 fino a quando, a valutazione della psicologa, il percorso possa dirsi concluso, ed il cui costo sarà affrontato in via esclusiva dal padre che se ne è dichiarato disponibile. Fermo restando la volontà del padre di procedere al pagamento delle sedute, in ragione delle lamentate difficolta della madre, resta inteso che qualora l'esborso divenisse non oltremodo sostenibile dal padre in via esclusiva o se ne faranno carico entrambi i genitori oppure si procederà ad interrompere il percorso di;
- A Per_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli , al mese e delle ulteriori spese a carico di ciascun genitore di cui agli atti, il padre si obbliga a contribuire con l'importo complessivo di € 504,00 al mese, rivalutabile annualmente in base all'indice FOI ISTAT dal mese di ottobre 2025, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate conformemente al protocollo d'Intesa del Tribunale di Velletri, e la cui restituzione dovrà avvenire entro lo stesso mese in cui la spesa sia stata sostenuta dall'uno o dall'altro genitore anche previa compensazione;
- l'assegno unico resta devoluto come per legge al 50% in favore di ciascun genitore.
Le spese di lite si intendono compensate fra le parti;
sottoscrivono il presente atto anche i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale”. Valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poter accogliere e ratificare la regolamentazione concordata tra le parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
23.04.2014) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Albano Laziale, via Lazio n. 20;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in Albano Laziale, Via Lazio n. 20, nella quale la ricorrente abiterà insieme ai figli e Per_1 Per_2
- dispone che il regime di frequentazione padre/figli, salvo diverso accordo tra le parti, avvenga secondo le modalità concordate e sopra riportate in parte motiva;
- pone, a carico di , un assegno di mantenimento per i figli di importo complessivo Controparte_1 pari ad euro 504,00 mensili, oltre rivalutazione Istat (dal mese di ottobre 2025) e al 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Velletri), da versare a entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese;
- compensa le spese di lite.
Velletri, lì 10.03.2025 Si comunichi.
Il Giudice Relatore
pagina 2 di 3 Dott. Angelo Baffa
Il Presidente
Dott. Marco Valecchi
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