Decreto decisorio 8 luglio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 08/07/2011, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2011 REG.PROV.PRES.
N. 00096/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2002, proposto da:
Di RZ AR, rappresentato e difeso dall'avv. Ulrico Quaranta, con domicilio eletto presso Tommaso David Avv. in Campobasso, via Garibaldi, 14;
contro
Comune di Castelpetroso (Is), rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Iannone, con domicilio eletto presso IO OC in Campobasso, via Mazzini, 40/B;
per l'annullamento
della nota prot. n. 352 del 1 febbraio 2002 nonché della nota prot. n. 123 del 10 gennaio 2002, comunicata successivamente, del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Castelpetroso e del parere della Commissione Edilizia di Castelpetroso del 21712/2001; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 marzo 2002;
Considerato che la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ha provveduto a notificare alle parti costituite l'avviso di cui all'art. 9, secondo comma della legge 21 luglio 2000, n. 205 in data 19/08/2010, 13/09/2010;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall’art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;
Considerato che non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall’ultima notifica.
Così deciso in Campobasso il giorno 06 luglio 2011.
| Il Presidente |
| Goffredo Zaccardi |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO