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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA e Controparte_1 dell'avv. FAZIO IVANO CONO GERMANO ( ) VIA TROMBINI 3 21013 C.F._1
GALLARATE; , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 30 20122 MILANOpresso il difensore avv. FAZIO MONICA
( GIÀ ) (C.F. ), con il CP_2 Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO CONO GERMANO ( ) VIA TROMBINI 3 21013 GALLARATE;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SAN BARNABA 30 20122 MILANOpresso il difensore avv. FAZIO MONICA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATONI MICHELE, Controparte_3 elettivamente domiciliato in CORSO SILVANO FEDI 24 51100 PISTOIApresso il difensore avv.
FRATONI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
condannare l' in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3 Generale pro tempore, al pagamento in favore di anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., Controparte_2 delle seguenti somme:
€ 241.619,78 per residua sorte capitale, alla data del 26/09/24, di cui alle fatture cedute e e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. C o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, determinati ex artt. 2 e
5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture al saldo, pari, alla data del 26/09/24, ad € 368.802,27 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
pagina 1 di 4 Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 15.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 20/10/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, VI comma cpc 11/11/21, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183, VI comma cpc 2/12/21 nonché delle note scritte 17/10/22.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze: in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 163, 3° co., nn. 3, 4 e 5, e 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguente provvedimento, in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la mancanza di interesse ad agire di parte attrice e/o il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo di parte attrice, e per l'effetto rigettare le domande attoree, nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di rito sopra sollevate:
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità degli asseriti contratti tra la comparente e le aziende fornitrici i prodotti ed i servizi da cui deriverebbero i pretesi crediti di cui alle asserite fatture pretese in pagamento da parte attrice per mancanza di prova della forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, rigettare le domande attoree, in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2946 c.c., la prescrizione e/o l'estinzione per decadenza del presunto diritto azionato da parte attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande attoree. In via principale, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, manifestamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate,
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio nonché per eventuali costi per CTP e CTU”.
- La comparente dichiara, fin da adesso, di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
- la comparente chiede altresì che vengano concessi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l chiedendo la Controparte_1 Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 449.384,83 per sorte capitale, o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi, nonché della somma di Euro 15.120,00 ai sensi dell'art. 6 co.2 del D.lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
A fondamento della domanda ha allegato di essere creditrice dell in Controparte_3 forza di varie cessioni di credito, per un totale di Euro 449.384,83, a titolo di capitale ed interessi, in virtù di fatture cedute emesse dalle società cedenti per forniture eseguite in favore dell che CP_3
pagina 2 di 4 non aveva mai contestato né l'erogazione delle forniture né l'ammontare del credito, ma non aveva mai provveduto al pagamento.
Si è costituita in giudizio l , la quale ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande. Nel merito, ha eccepito: il difetto di Cont legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto in capo a che non aveva fornito prova dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti della convenuta, delle dedotte cessioni di credito intervenute con le società cedenti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte attrice;
la mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed all'ammontare dei crediti;
la non debenza, comunque, della somma richiesta per sorte capitale, in quanto le fatture poste a fondamento della richiesta, per complessivi Euro 105.271,29, erano state tutte regolarmente pagate, mentre altre, per la Cont somma di Euro 280.673,91, erano già state azionate da con il decreto ingiuntivo n. 6162 del 2012 emesso dal Tribunale di Milano, a fronte del quale era stato corrisposto il dovuto;
l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto generica ed indeterminata e, comunque, del tutto infondata.
La causa è stata documentalmente istruita.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, i cui petitum e causa petendi sono stati ben delineati da parte attrice con la successiva produzione in giudizio degli atti di cessione dei crediti vantati e dei relativi documenti contabili, sui quali parte convenuta ha potuto esplicare le proprie difese ed eccezioni.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve sin da subito evidenziarsi come la stessa parte attrice abbia dato atto di un parziale pagamento intervenuto in corso di causa, che ha ridotto la misura del credito come sorte capitale ad Euro
241.619,78.
Quanto all'eccezione, proposta da parte convenuta, di inesistenza ed inefficacia, nei propri confronti, delle cessioni di credito intervenute con le società cedenti, deve evidenziarsi come abbia CP_2 prodotto in giudizio, sub docc. 205-230, gli atti notarili di cessione del credito regolarmente notificati al debitore ceduto . In ogni caso, opera in materia la deroga alla disciplina Controparte_3 ordinaria in tema di cessione di credito (art. 1260 c.c.), fondata sulla normativa speciale in materia di contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 3 del
D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora que4ste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separata contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Applicando tale normativa al caso di specie, è documentalmente provato che gli atti di cessione di crediti siano stati redatti con atto pubblico notarile e notificati alla convenuta nelle forme di legge, mentre non risulta che quest'ultima, com'era suo onere, abbia comunicato alcun rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione.
Le cessioni di crediti operate dalle società cedenti devono, pertanto, ritenersi tutte pienamente efficaci ed opponibili alla parte convenuta.
pagina 3 di 4 Quanto alla prova del credito, parte convenuta non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture poste a fondamento del credito, anzi, ha implicitamente confermato di averle ricevute, affermando di averle pagate.
L'eccezione di pagamento deve, tuttavia, ritenersi infondata in quanto non provato il relativo fatto estintivo. Il mandato di pagamento prodotto in giudizio ha ad oggetto la somma portata da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e non fa alcun riferimento alle fatture prodotte in giudizio da parte attrice.
Anche l'eccezione di prescrizione, genericamente formulata da parte convenuta, senza riferimenti specifici ai singoli crediti, deve ritenersi e dichiararsi infondata in quanto il relativo termine risulta validamente interrotto dalla notifica delle cessioni di credito.
Il credito per sorte capitale vantato da parte attrice, ridotto a seguito dell'intervenuto parziale pagamento eseguito nelle more da parte convenuta, deve ritenersi provato.
Spettano, altresì, a parte attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento del capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002.
Risultano dovuti anche gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino alla data del pagamento, nella misura di cui al D.lgs n. 231/2002, ex art. 1284 comma 4, c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve, infine, essere riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.lgs n. 231/02, come novellato dal D.lgs n. 192/2012: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Tale importo va riconosciuto per ciascuna fattura pagata in ritardo, nella misura di Euro 15.120,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ND parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 241.619,78 per capitale, nonchè degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento del capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002, e degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino alla data del pagamento, nella misura di cui al D.lgs n. 231/2002, ex art. 1284 comma 4, c.c.;
ND, altresì, parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di cui all'art. 6, co. 2, del D.lgs n. 231/02, come novellato dal D.lgs n. 192/2012, per ciascuna fattura pagata in ritardo, nella misura di Euro 15.120,00.
ND, infine, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi ed in Euro 1.713,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA e Controparte_1 dell'avv. FAZIO IVANO CONO GERMANO ( ) VIA TROMBINI 3 21013 C.F._1
GALLARATE; , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 30 20122 MILANOpresso il difensore avv. FAZIO MONICA
( GIÀ ) (C.F. ), con il CP_2 Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FAZIO MONICA e dell'avv. FAZIO IVANO CONO GERMANO ( ) VIA TROMBINI 3 21013 GALLARATE;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SAN BARNABA 30 20122 MILANOpresso il difensore avv. FAZIO MONICA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATONI MICHELE, Controparte_3 elettivamente domiciliato in CORSO SILVANO FEDI 24 51100 PISTOIApresso il difensore avv.
FRATONI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
condannare l' in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3 Generale pro tempore, al pagamento in favore di anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., Controparte_2 delle seguenti somme:
€ 241.619,78 per residua sorte capitale, alla data del 26/09/24, di cui alle fatture cedute e e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. C o di quella maggiore o minore somma che è risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, determinati ex artt. 2 e
5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture al saldo, pari, alla data del 26/09/24, ad € 368.802,27 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
pagina 1 di 4 Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 15.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, azionate nel presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 20/10/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, VI comma cpc 11/11/21, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183, VI comma cpc 2/12/21 nonché delle note scritte 17/10/22.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze: in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 163, 3° co., nn. 3, 4 e 5, e 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione con ogni conseguente provvedimento, in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la mancanza di interesse ad agire di parte attrice e/o il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo di parte attrice, e per l'effetto rigettare le domande attoree, nel merito, subordinatamente alla denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di rito sopra sollevate:
In via preliminare accertare e dichiarare la nullità degli asseriti contratti tra la comparente e le aziende fornitrici i prodotti ed i servizi da cui deriverebbero i pretesi crediti di cui alle asserite fatture pretese in pagamento da parte attrice per mancanza di prova della forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, rigettare le domande attoree, in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2946 c.c., la prescrizione e/o l'estinzione per decadenza del presunto diritto azionato da parte attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande attoree. In via principale, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili, manifestamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate,
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio nonché per eventuali costi per CTP e CTU”.
- La comparente dichiara, fin da adesso, di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte in sede di precisazione delle conclusioni.
- la comparente chiede altresì che vengano concessi termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l chiedendo la Controparte_1 Controparte_3 condanna di quest'ultima al pagamento, in proprio favore, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 449.384,83 per sorte capitale, o di quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi, nonché della somma di Euro 15.120,00 ai sensi dell'art. 6 co.2 del D.lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
A fondamento della domanda ha allegato di essere creditrice dell in Controparte_3 forza di varie cessioni di credito, per un totale di Euro 449.384,83, a titolo di capitale ed interessi, in virtù di fatture cedute emesse dalle società cedenti per forniture eseguite in favore dell che CP_3
pagina 2 di 4 non aveva mai contestato né l'erogazione delle forniture né l'ammontare del credito, ma non aveva mai provveduto al pagamento.
Si è costituita in giudizio l , la quale ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle domande. Nel merito, ha eccepito: il difetto di Cont legittimazione attiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto in capo a che non aveva fornito prova dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti della convenuta, delle dedotte cessioni di credito intervenute con le società cedenti;
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte attrice;
la mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed all'ammontare dei crediti;
la non debenza, comunque, della somma richiesta per sorte capitale, in quanto le fatture poste a fondamento della richiesta, per complessivi Euro 105.271,29, erano state tutte regolarmente pagate, mentre altre, per la Cont somma di Euro 280.673,91, erano già state azionate da con il decreto ingiuntivo n. 6162 del 2012 emesso dal Tribunale di Milano, a fronte del quale era stato corrisposto il dovuto;
l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., in quanto generica ed indeterminata e, comunque, del tutto infondata.
La causa è stata documentalmente istruita.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione, i cui petitum e causa petendi sono stati ben delineati da parte attrice con la successiva produzione in giudizio degli atti di cessione dei crediti vantati e dei relativi documenti contabili, sui quali parte convenuta ha potuto esplicare le proprie difese ed eccezioni.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve sin da subito evidenziarsi come la stessa parte attrice abbia dato atto di un parziale pagamento intervenuto in corso di causa, che ha ridotto la misura del credito come sorte capitale ad Euro
241.619,78.
Quanto all'eccezione, proposta da parte convenuta, di inesistenza ed inefficacia, nei propri confronti, delle cessioni di credito intervenute con le società cedenti, deve evidenziarsi come abbia CP_2 prodotto in giudizio, sub docc. 205-230, gli atti notarili di cessione del credito regolarmente notificati al debitore ceduto . In ogni caso, opera in materia la deroga alla disciplina Controparte_3 ordinaria in tema di cessione di credito (art. 1260 c.c.), fondata sulla normativa speciale in materia di contratti pubblici, di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006, abrogato e sostituito dall'art. 106 co. 3 del
D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora que4ste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separata contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Applicando tale normativa al caso di specie, è documentalmente provato che gli atti di cessione di crediti siano stati redatti con atto pubblico notarile e notificati alla convenuta nelle forme di legge, mentre non risulta che quest'ultima, com'era suo onere, abbia comunicato alcun rifiuto nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione.
Le cessioni di crediti operate dalle società cedenti devono, pertanto, ritenersi tutte pienamente efficaci ed opponibili alla parte convenuta.
pagina 3 di 4 Quanto alla prova del credito, parte convenuta non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture poste a fondamento del credito, anzi, ha implicitamente confermato di averle ricevute, affermando di averle pagate.
L'eccezione di pagamento deve, tuttavia, ritenersi infondata in quanto non provato il relativo fatto estintivo. Il mandato di pagamento prodotto in giudizio ha ad oggetto la somma portata da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e non fa alcun riferimento alle fatture prodotte in giudizio da parte attrice.
Anche l'eccezione di prescrizione, genericamente formulata da parte convenuta, senza riferimenti specifici ai singoli crediti, deve ritenersi e dichiararsi infondata in quanto il relativo termine risulta validamente interrotto dalla notifica delle cessioni di credito.
Il credito per sorte capitale vantato da parte attrice, ridotto a seguito dell'intervenuto parziale pagamento eseguito nelle more da parte convenuta, deve ritenersi provato.
Spettano, altresì, a parte attrice gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento del capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002.
Risultano dovuti anche gli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino alla data del pagamento, nella misura di cui al D.lgs n. 231/2002, ex art. 1284 comma 4, c.c., applicabile anche agli interessi anatocistici.
Deve, infine, essere riconosciuto l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.lgs n. 231/02, come novellato dal D.lgs n. 192/2012: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Tale importo va riconosciuto per ciascuna fattura pagata in ritardo, nella misura di Euro 15.120,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ND parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di Euro 241.619,78 per capitale, nonchè degli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento del capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002, e degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino alla data del pagamento, nella misura di cui al D.lgs n. 231/2002, ex art. 1284 comma 4, c.c.;
ND, altresì, parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di cui all'art. 6, co. 2, del D.lgs n. 231/02, come novellato dal D.lgs n. 192/2012, per ciascuna fattura pagata in ritardo, nella misura di Euro 15.120,00.
ND, infine, la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 11.628,00 per compensi ed in Euro 1.713,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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