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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2908\2023 R.G. avente ad oggetto:
Usucapione , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LUCCISANO GUIDO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
) CP_1 C.F._2
-Convenuta in contumacia- conclusioni delle parti: come precisate con le note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 29.1.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dell'intestataria catastale l'odierna attrice ha chiesto di accertare e CP_1
dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione, della quota del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Petriolo, alla via dell'Artigianato, n.
21 (precedentemente denominata Via Castelletta, e l'immobile distinto al n. 67) e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Petriolo (MC) al Fg.
6, part. 166 sub. 6 (cat. C6 rimessa), subb. 9 e 10 (cat.A2 abitazione), sub. Nr. 2908\2023 R.G.
11 (cat. A10 ufficio), sub14 corte esclusiva, sub 3 locale caldaia e scala di accesso e sub 12 pertinenziale.
La deduce di possedere uti dominus da oltre venti anni (a partire Pt_1
dall'11.9.1989), in maniera pacifica, pubblica, continua ed interrotta,
l'immobile in oggetto.
Sostiene, la che il possesso da parte della odierna attrice non è Pt_1
sorto sulla base di un titolo formale, non vi è stata stipula di alcun contratto, né vi è stato alcun accordo scritto con la proprietaria;
che, l'11 settembre '89 ha acquisito dalla il possesso dell'immobile e delle CP_1
correlative sue pertinenze acquisendo le chiavi dell'immobile; che ha provveduto a cambiare immediatamente tutte le serrature;
che ha effettuato, senza nulla mai neppure comunicare nemmeno per mera conoscenza, interventi di ordinaria ma anche di straordinaria amministrazione.
Regolarmente citata, la non si è costituita in giudizio ed è stata CP_1
dichiarata contumace all'esito dell'udienza del 5.6.2024.
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La domanda è fondata essendo emerso, all'esito dell'istruttoria svolta e segnatamente alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi, che Pt_1
possiede detto fabbricato da oltre venti anni, esercitando un
[...]
possesso corrispondente all'esercizio della piena proprietà.
Anzitutto, per quanto attiene l'acquisto del possesso dell'immobile in oggetto da parte della va osservato che la medesima limita le Pt_1
proprie deduzioni all'acquisizione delle chiavi dell'edificio stesso, momento genetico della situazione di fatto rivendicata dall'attrice con la presente azione.
2 Nr. 2908\2023 R.G.
L'attrice sostiene di aver posseduto pubblicamente detto immobile a partire dai primi anni '90, come effettivamente risultato all'esito dell'istruttoria orale.
Dirimente, difatti, ai fini della sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di usucapione del bene immobiliare, è la dichiarazione resa dal teste escusso all'udienza dell'11.9.2024, il quale ha dichiarato: Tes_1
“[…] credo che sia stato il 1990. Confermo che ho cambiato tutte le serrature degli ingressi dei due alloggi su incarico della la quale Pt_1
occupava entrambi gli appartamenti […] confermo di aver cambiato anche le serrature del cancello e del locale caldaia […] il lavoro è stato pagato dalla . Pt_1
Orbene, la sostituzione delle serrature da parte del possessore rappresenta, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi (quindi, anche dell'originario proprietario del bene da usucapire) dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Detta attività costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
Nel caso di specie, ad ulteriore comprova della sussistenza del requisito della pubblicità e pacifico godimento del bene posseduto rilevano le dichiarazioni testimoniali rese nelle udienze dell'11 e 12.9.2024, dalle quali è emerso che la nel corso del tempo utile ad usucapire il Pt_1
suddetto bene immobile, oltre a palesarsi pubblicamente come unica proprietaria del suddetto immobile (“Ricordo che la diceva Pt_1
sempre “vieni a casa mia” e questo mi ha fatto pensare che lei fosse la proprietario dell'immobile. Comunque tutte le volte che sono intervenuto
3 Nr. 2908\2023 R.G.
c'era sempre la sig.ra che a volte mi lasciava anche le chiavi per Pt_1
poter lavorare con maggior comodità” dichiarazione teste a Tes_2
quesito n. 15, udienza dell'11.9.2024), era solita organizzare feste nel predetto immobile e nel giardino pertinente (“il paese è piccolo e ci conosciamo tutti, quindi confermo di aver visto la nel giardino Pt_1
dell'abitazione anche in occasione di feste che ha tenuto in detta abitazione”, dichiarazione teste a quesito n. 10, udienza Tes_3
dell'11.9.2024).
La pubblicità delle predette attività poste in essere dalla è stata Pt_1
tale da consentire alla proprietaria di avere cortezza della CP_1
situazione possessoria in essere nei confronti del proprio immobile in via dell'Artigianato.
Ai fini dell'accertamento della situazione di fatto dedotta dall'attrice, risultano invece irrilevanti i lavori di ristrutturazione posti in essere dalla limitatamente ai locali interni dell'immobile e, quindi, non Pt_1
conoscibili da parte del proprietario, stante anche la massima di diritto secondo la quale, ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo (cft. Corte appello Torino sez. III,
05/02/2024, n.98).
Spese compensate stante la contumacia della convenuta.
P. Q. M.
4 Nr. 2908\2023 R.G.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che
) ha acquistato, per Parte_1 C.F._1
intervenuta usucapione il diritto di piena proprietà dell'immobile di civile abitazione intestato in catasto a , sito in Petriolo, alla via CP_1
dell'Artigianato, n. 21 (precedentemente denominata Via Castelletta, e l'immobile distinto al n. 67) e distinto al Catasto Fabbricati di detto comune Fg. 6, part. 166 sub. 6 (cat. C6 rimessa), subb. 9 e 10 (cat.A2 abitazione), sub. 11 (cat. A10 ufficio), sub14 corte esclusiva, sub 3 locale caldaia e scala di accesso e sub 12 pertinenziale.
Dichiara la presente statuizione titolo idoneo ai sensi dell'art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione e la volturazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 28/02/2025
Il Giudice est.
dott. Umberto Rana
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