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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2185/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3216/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982020900007529000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070019615715000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado il contribuente La TE IA, impugnava l'intimazione di pagamento n.
29820209000007529000, notificata il 23.01.2020, deducendo – tra gli altri motivi – l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 29820070019615715000.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 3216/2022 accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la mancata prova, da parte dell'Agente della Riscossione, della regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, in sintesi, la rituale notifica della cartella e la legittimità dell'intimazione.
Si costituisce il contribuente resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla rituale notifica della cartella di pagamento
Dalla documentazione agli atti emerge che la cartella di pagamento n. 29820070019615715000 risulta regolarmente notificata in data 03/01/2008, come comprovato dalla relata di notifica prodotta in appello, ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992; secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, la produzione in giudizio della relata di notifica è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione della cartella, non essendo necessaria la produzione dell'atto in copia integrale (Cass. 10326/2014):".... una volta dimostrata la notifica, sono preclusi i vizi propri della cartella non impugnata nei termini, trattandosi di atto divenuto definitivo. non sussisteva alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale e' l'unico documento che resta nella disponibilita' dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziche' con raccomandata con avviso di ricevimento)."
Pertanto, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di contestare vizi propri della cartella, come affermato dalla costante giurisprudenza E e pertanto, il ricorso di primo grado era surrettiziamente diretto a contestare un atto ormai definitivo.
2. Sui motivi relativi alla notifica via PEC e alla firma digitale
La cartella e l'intimazione sono state trasmesse in formato PDF tramite PEC, modalità conforme a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/73 e dal DPR 68/2005.
Le Sezioni Unite (Cass. 10266/2018) hanno stabilito la piena equivalenza tra firme AD (.p7m) e AD
(.pdf) e la validità del PDF ai fini della notifica. Le doglianze dell'appellato risultano quindi infondate.
3. Sulla prescrizione
Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato la notifica di altra intimazione di pagamento
- n. 29820199000660768000 del 08/07/2019, idonea a interrompere la prescrizione
Pertanto, alla data del 23/01/2020 (notifica dell'intimazione impugnata), nessuna prescrizione risultava maturata.
L'eccezione del contribuente è pertanto infondata e comunque tardiva, in quanto non sollevata con il primo atto utile.
Le spese seguono la socxcombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Per l'effetto, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 e della cartella ad essa presupposta;
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado, che liquida in € 700,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2185/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3216/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982020900007529000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070019615715000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado il contribuente La TE IA, impugnava l'intimazione di pagamento n.
29820209000007529000, notificata il 23.01.2020, deducendo – tra gli altri motivi – l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n. 29820070019615715000.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 3216/2022 accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la mancata prova, da parte dell'Agente della Riscossione, della regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, in sintesi, la rituale notifica della cartella e la legittimità dell'intimazione.
Si costituisce il contribuente resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla rituale notifica della cartella di pagamento
Dalla documentazione agli atti emerge che la cartella di pagamento n. 29820070019615715000 risulta regolarmente notificata in data 03/01/2008, come comprovato dalla relata di notifica prodotta in appello, ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992; secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, la produzione in giudizio della relata di notifica è sufficiente a provare l'avvenuta notificazione della cartella, non essendo necessaria la produzione dell'atto in copia integrale (Cass. 10326/2014):".... una volta dimostrata la notifica, sono preclusi i vizi propri della cartella non impugnata nei termini, trattandosi di atto divenuto definitivo. non sussisteva alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale e' l'unico documento che resta nella disponibilita' dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziche' con raccomandata con avviso di ricevimento)."
Pertanto, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di contestare vizi propri della cartella, come affermato dalla costante giurisprudenza E e pertanto, il ricorso di primo grado era surrettiziamente diretto a contestare un atto ormai definitivo.
2. Sui motivi relativi alla notifica via PEC e alla firma digitale
La cartella e l'intimazione sono state trasmesse in formato PDF tramite PEC, modalità conforme a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/73 e dal DPR 68/2005.
Le Sezioni Unite (Cass. 10266/2018) hanno stabilito la piena equivalenza tra firme AD (.p7m) e AD
(.pdf) e la validità del PDF ai fini della notifica. Le doglianze dell'appellato risultano quindi infondate.
3. Sulla prescrizione
Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato la notifica di altra intimazione di pagamento
- n. 29820199000660768000 del 08/07/2019, idonea a interrompere la prescrizione
Pertanto, alla data del 23/01/2020 (notifica dell'intimazione impugnata), nessuna prescrizione risultava maturata.
L'eccezione del contribuente è pertanto infondata e comunque tardiva, in quanto non sollevata con il primo atto utile.
Le spese seguono la socxcombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Per l'effetto, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29820209000007529000 e della cartella ad essa presupposta;
Condanna il contribuente alle spese del doppio grado, che liquida in € 700,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE