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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 27/02/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1268/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3507/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza N.711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva respinto il Ricorso.
L'appellante è intestataria di una unica autovettura, destinata al trasporto del figlio disabile Sig. Nominativo_1 al quale è stato riconosciuto dalla Commissione Medica ASL di Latina un handicap grave con invalidità al 100%.
L'appellante rileva che la Legge 104/92 dispone che l'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta anche ad un famigliare del soggetto disabile che risulti fiscalmente a carico del disabile o viceversa;
evidenzia che il contribuente è esentato dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal primo periodo tributario successivo alla data di presentazione della domanda alla Commissione Medica.
L'appellante rileva inoltre che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento non esclude tuttavia che i successivi atti della riscossione nella specie l'intimazione di pagamento possono essere impugnati al verificarsi di fatti istintivi o modificativi del credito successivi o precedenti alla formazione del titolo costituito dalla cartella di pagamento.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese il cui procuratore si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e si riporta ai precedenti scritti difensivi e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Regione Lazio si costituisce in giudizio e rileva che il Ricorso di 1° Grado è inammissibile perché tardivo e ribadisce la legittimità delle operazioni espletate contestando anche la prescrizione e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondato l'appello proposto e condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che, per il triennio di riscossione, la cartella di pagamento è stata notificata soltanto il
21/01/2019 ovvero oltre il termine triennale.
Va aggiunto che sono inapplicabili le norme riguardanti la sospensione della riscossione durante il periodo
COVID-19.
La Corte rileva che non è stato contestato il documento depositato dalla ricorrente datato 21/09/2018 nel quale è riportato chiaramente che, a decorrere dal 26/07/2011 il veicolo, è esente dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
La Corte ritiene pertanto che, alla luce delle motivazioni e argomentazioni esposte dall'appellante, l'appello va accolto con conseguente riforma della Decisione di 1° Grado, mentre le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3507/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239011343025000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la Sentenza N.711/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva respinto il Ricorso.
L'appellante è intestataria di una unica autovettura, destinata al trasporto del figlio disabile Sig. Nominativo_1 al quale è stato riconosciuto dalla Commissione Medica ASL di Latina un handicap grave con invalidità al 100%.
L'appellante rileva che la Legge 104/92 dispone che l'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta anche ad un famigliare del soggetto disabile che risulti fiscalmente a carico del disabile o viceversa;
evidenzia che il contribuente è esentato dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal primo periodo tributario successivo alla data di presentazione della domanda alla Commissione Medica.
L'appellante rileva inoltre che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento non esclude tuttavia che i successivi atti della riscossione nella specie l'intimazione di pagamento possono essere impugnati al verificarsi di fatti istintivi o modificativi del credito successivi o precedenti alla formazione del titolo costituito dalla cartella di pagamento.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese il cui procuratore si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e si riporta ai precedenti scritti difensivi e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Regione Lazio si costituisce in giudizio e rileva che il Ricorso di 1° Grado è inammissibile perché tardivo e ribadisce la legittimità delle operazioni espletate contestando anche la prescrizione e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene fondato l'appello proposto e condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte ritiene che, per il triennio di riscossione, la cartella di pagamento è stata notificata soltanto il
21/01/2019 ovvero oltre il termine triennale.
Va aggiunto che sono inapplicabili le norme riguardanti la sospensione della riscossione durante il periodo
COVID-19.
La Corte rileva che non è stato contestato il documento depositato dalla ricorrente datato 21/09/2018 nel quale è riportato chiaramente che, a decorrere dal 26/07/2011 il veicolo, è esente dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
La Corte ritiene pertanto che, alla luce delle motivazioni e argomentazioni esposte dall'appellante, l'appello va accolto con conseguente riforma della Decisione di 1° Grado, mentre le spese vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.