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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4035 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Erminia Acri, C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Lanzino n.33, presso lo studio del difensore
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione dell'assunta irreperibilità del domicilio del lavoratore all'indirizzo indicato nella certificazione di malattia e
l'illegittimità del diniego del diritto al trattamento economico di malattia per il periodo citato in premessa, adottato dall'Istituto previdenziale (nota del 21.02.2024 e delibera del Comitato Prov. CP_1
le del 25.06.2024, all. 07 e all. 09). Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi al sottoscritto CP_1 procuratore ai sensi dell'art.93 disp. att. c.p.c..
L' , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, argomentando diffusamente in ordine CP_1 all'infondatezza del ricorso, ha concluso per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Oggetto di causa è l'indennità di malattia per il periodo 11/12/2023-31/12/2023 che l'istituto ha denegato al ricorrente (assente dal lavoro in conseguenza dell'episodio morboso occorsogli in data
9.11.2023) in ragione dell'assenza alla visita medica di controllo nella giornata del 26/12/2023, non avendo il medico incaricato reperito il ricorrente presso la residenza indicata nel certificato di malattia per “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia” (cfr. provvedimento datato 21.2.2024). CP_1
Il ricorrente contesta la fondatezza della motivazione addotta dall' nel provvedimento di diniego CP_1
del 21.02.2024 assumendo di aver trascorso tutta la giornata del 26.12.2023 presso la propria abitazione sita in Rende, via Svizzera n. 30, corrispondente alla sua residenza anagrafica e all'indirizzo indicato nel certificato di malattia.
L' , in relazione al periodo di malattia per cui è causa (11.12.2023/31.12.2023) assume di aver CP_1
legittimamente denegato la relativa indennità siccome nella giornata del 26/12/2023 alle ore 11.13 il medico incaricato dall'Istituto si recava presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia (Rende via
Svizzera 30) al fine di sottoporre il ricorrente alla visita medica ma la visita non poteva essere eseguita in quanto il ricorrente non era rintracciabile e che, invero, il medico rilevava “accesso sconosciuto/irreperibile (…) la n. civica è saltuaria e fatiscente e la persona risulta sconosciuta gli abitanti (…) impossibilità a lasciare invito”.
Valga premettere che è in atti certificato telematico di malattia per il periodo 9.11.2023/10.12.2023 – non oggetto del presente giudizio – nel quale è indicato quale luogo di residenza/domicilio dichiarato dal lavoratore anche ai fini della reperibilità Cosenza, via Cattaneo n. 74 e ulteriore certificato di malattia per il periodo 11/12/2023-2/1/2024 nel quale è indicato diverso indirizzo di residenza/dimora abituale anche ai fini della reperibilità (Rende, via Svizzera n. 30).
E' in atti verbale redatto dal medico incaricato della VMC che dà atto di non aver reperito il ricorrente presso il luogo indicato nel secondo certificato (Rende, via Svizzera n. 30) in ragione dell'“accesso sconosciuto/irreperibile (…) la n. civica è saltuaria e fatiscente e la persona risulta sconosciuta gli abitanti (…) impossibilità a lasciare invito”.
Tali essendo le risultanze di causa, valga premettere che, secondo insegnamento consolidato della SC, ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia, posta a carico dell il lavoratore, CP_1
nell'inviare a tale ente il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) - di verificare che sia stato indicato in esso il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (in tal senso Cass. sentenza n. 8093 del 1999; Cass, sentenza n. 7909 del 1997).
Invero, nella specifica evenienza di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato, e in maniera esatta, il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. E l'inosservanza di tale onere, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 numero 463, convertito con la legge numero 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, nè analogicamente ne' estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino e amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' Controparte_1
- a sua volta tenuto a eseguire le opportune indagini per integrare il documento -
[...]
non sia stato in grado, adoperando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che al lavoratore medesimo, mentre non è concesso addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è data la possibilità - assolvendo al relativo onere probatorio su lui stesso gravante - di dimostrare che l'ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (ex plurimis, Cass, 23 agosto 1997,
n. 7909; Cass., 6 giugno 1995, n. 6331).
Si osserva, ulteriormente che, perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare. E proprio con riferimento a fattispecie, in cui il lavoratore aveva dedotto di essersi allontanato dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico, si ritenuto che la sanzione della decadenza non possa essere comminata solo quando risultino rigorosamente accertate in sede di merito la indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico allegato e la indispensabilità delle modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza o che quelle modalità fossero le sole ragionevolmente praticabili (cfr. fra le più recenti pronunce, Cass. 10 agosto 2004 n.
15446 ed anche Cass. 30 agosto 2006 n. 18718, richiamate da Cass. n. 18718/2006).
Peraltro, occorre richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale la reperibilità del lavoratore nel suo domicilio deve essere intesa non solo come semplice presenza fisica, ma come effettiva e attuale disponibilità alla visita di controllo, conseguendone che il lavoratore deve considerarsi assente ove non faccia in modo che l'accesso del medico possa realmente avvenire, non essendo peraltro quest'ultimo tenuto a svolgere ulteriori indagini al riguardo (Cass., 23 novembre
1992, n. 12502).
Ciò posto, va detto che l'inosservanza dell'onere anzidetto, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6 lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.
Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (Cass. sentenza
n. 6331 del 1995; in particolare Cass. sentenza n. 7909/1997, nel ribadire l'orientamento esposto, puntualizza che nella fattispecie sottoposta al suo esame correttamente era stato escluso il diritto del lavoratore all'indennità di malattia, non essendo stato provato da parte del lavoratore che, all'epoca dei fatti, esistesse un sistema informatizzato di collegamento tra l' e la locale anagrafe comunale, ne' CP_1
che, comunque, l' fosse all'epoca in grado di ricavare aliunde il dato omesso)- così Cass. n. CP_1
11286/2003.
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, quanto al motivo per il quale il medico incaricato non ha potuto eseguire l'accesso domiciliare, come da verbale di accesso redatto 26.12.2023 alle ore 11.14, che tale fatto attestato– siccome constatato direttamente dal medico nella sua qualità di pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 1750/90; conf. n. 9523/93) fa piena prova fino a querela di falso.
Al contempo, tuttavia, occorre anche osservare che i dati relativi alla residenza ove poter effettuare la visita di controllo domiciliare sono stati indicati, nel certificato trasmesso all'istituto, in modo corretto e completo, essendo comprovato che l'indirizzo nel certificato di malattia corrisponde esattamente alle risultanze anagrafiche e che lo stesso è stato indicato in modo completo (risultando la via, il numero civico, il Comune) con conseguente assolvimento da parte del ricorrente al suo obbligo di cooperazione al fine di rendere possibile l'espletamento della visita medica di controllo.
Ciò posto, se da un lato può ritenersi che la n. civica è saltuaria e fatiscente> per come attestato dal medico è circostanza che può aver reso non immediatamente agevole il rinvenimento del ricorrente presso l'abitazione indicata, è pur vero che – stante la correttezza e la completezza dell'indirizzo indicato nel certificato medico – il medico incaricato, con uno sforzo di diligenza certamente esigibile, avrebbe potuto superare tale difficoltà e solo in caso di esito negativo – esperite le opportune indagini - concludere per l'impossibilità di eseguire la visita.
Al contrario, si osserva che, come da verbale in atti, il medico ha effettuato l'accesso alle ore 11.13 per redigere il verbale dando atto dell'irreperibilità soltanto un minuto dopo, alle ore 11.14 e tale dato evidenzia che lo stesso non ha effettuato alcuna seria ricerca, impossibile da compiersi nell'arco di tempo di un solo minuto.
Deve allora concludersi nel senso che il medico incaricato non ha esperito le opportune indagini – osservandosi che la perdita del diritto all'indennità di malattia si determina solo ove l'istituto non sia stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia mentre nel caso di specie il medico incaricato – nel dare atto delle ragioni della irreperibilità – non appare aver compiuto un esigibile sforzo, avendo redatto il verbale negativo soltanto un minuto dopo il tentativo di accesso presso la residenza del lavoratore.
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di malattia – in misura di legge- per il periodo 11/12/2023-
31/12/2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato) precisandosi che in assenza di domanda di condanna, il giudice non può emettere alcuna statuizione pena la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 11/12/2023-31/12/2023 in misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite che liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4035 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Erminia Acri, C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Lanzino n.33, presso lo studio del difensore
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione dell'assunta irreperibilità del domicilio del lavoratore all'indirizzo indicato nella certificazione di malattia e
l'illegittimità del diniego del diritto al trattamento economico di malattia per il periodo citato in premessa, adottato dall'Istituto previdenziale (nota del 21.02.2024 e delibera del Comitato Prov. CP_1
le del 25.06.2024, all. 07 e all. 09). Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi al sottoscritto CP_1 procuratore ai sensi dell'art.93 disp. att. c.p.c..
L' , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, argomentando diffusamente in ordine CP_1 all'infondatezza del ricorso, ha concluso per il suo rigetto con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Oggetto di causa è l'indennità di malattia per il periodo 11/12/2023-31/12/2023 che l'istituto ha denegato al ricorrente (assente dal lavoro in conseguenza dell'episodio morboso occorsogli in data
9.11.2023) in ragione dell'assenza alla visita medica di controllo nella giornata del 26/12/2023, non avendo il medico incaricato reperito il ricorrente presso la residenza indicata nel certificato di malattia per “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia” (cfr. provvedimento datato 21.2.2024). CP_1
Il ricorrente contesta la fondatezza della motivazione addotta dall' nel provvedimento di diniego CP_1
del 21.02.2024 assumendo di aver trascorso tutta la giornata del 26.12.2023 presso la propria abitazione sita in Rende, via Svizzera n. 30, corrispondente alla sua residenza anagrafica e all'indirizzo indicato nel certificato di malattia.
L' , in relazione al periodo di malattia per cui è causa (11.12.2023/31.12.2023) assume di aver CP_1
legittimamente denegato la relativa indennità siccome nella giornata del 26/12/2023 alle ore 11.13 il medico incaricato dall'Istituto si recava presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia (Rende via
Svizzera 30) al fine di sottoporre il ricorrente alla visita medica ma la visita non poteva essere eseguita in quanto il ricorrente non era rintracciabile e che, invero, il medico rilevava “accesso sconosciuto/irreperibile (…) la n. civica è saltuaria e fatiscente e la persona risulta sconosciuta gli abitanti (…) impossibilità a lasciare invito”.
Valga premettere che è in atti certificato telematico di malattia per il periodo 9.11.2023/10.12.2023 – non oggetto del presente giudizio – nel quale è indicato quale luogo di residenza/domicilio dichiarato dal lavoratore anche ai fini della reperibilità Cosenza, via Cattaneo n. 74 e ulteriore certificato di malattia per il periodo 11/12/2023-2/1/2024 nel quale è indicato diverso indirizzo di residenza/dimora abituale anche ai fini della reperibilità (Rende, via Svizzera n. 30).
E' in atti verbale redatto dal medico incaricato della VMC che dà atto di non aver reperito il ricorrente presso il luogo indicato nel secondo certificato (Rende, via Svizzera n. 30) in ragione dell'“accesso sconosciuto/irreperibile (…) la n. civica è saltuaria e fatiscente e la persona risulta sconosciuta gli abitanti (…) impossibilità a lasciare invito”.
Tali essendo le risultanze di causa, valga premettere che, secondo insegnamento consolidato della SC, ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia, posta a carico dell il lavoratore, CP_1
nell'inviare a tale ente il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) - di verificare che sia stato indicato in esso il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia (in tal senso Cass. sentenza n. 8093 del 1999; Cass, sentenza n. 7909 del 1997).
Invero, nella specifica evenienza di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato, e in maniera esatta, il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. E l'inosservanza di tale onere, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 numero 463, convertito con la legge numero 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, nè analogicamente ne' estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino e amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' Controparte_1
- a sua volta tenuto a eseguire le opportune indagini per integrare il documento -
[...]
non sia stato in grado, adoperando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che al lavoratore medesimo, mentre non è concesso addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è data la possibilità - assolvendo al relativo onere probatorio su lui stesso gravante - di dimostrare che l'ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (ex plurimis, Cass, 23 agosto 1997,
n. 7909; Cass., 6 giugno 1995, n. 6331).
Si osserva, ulteriormente che, perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare. E proprio con riferimento a fattispecie, in cui il lavoratore aveva dedotto di essersi allontanato dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico, si ritenuto che la sanzione della decadenza non possa essere comminata solo quando risultino rigorosamente accertate in sede di merito la indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico allegato e la indispensabilità delle modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza o che quelle modalità fossero le sole ragionevolmente praticabili (cfr. fra le più recenti pronunce, Cass. 10 agosto 2004 n.
15446 ed anche Cass. 30 agosto 2006 n. 18718, richiamate da Cass. n. 18718/2006).
Peraltro, occorre richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale la reperibilità del lavoratore nel suo domicilio deve essere intesa non solo come semplice presenza fisica, ma come effettiva e attuale disponibilità alla visita di controllo, conseguendone che il lavoratore deve considerarsi assente ove non faccia in modo che l'accesso del medico possa realmente avvenire, non essendo peraltro quest'ultimo tenuto a svolgere ulteriori indagini al riguardo (Cass., 23 novembre
1992, n. 12502).
Ciò posto, va detto che l'inosservanza dell'onere anzidetto, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6 lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.
Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assistito l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione (Cass. sentenza
n. 6331 del 1995; in particolare Cass. sentenza n. 7909/1997, nel ribadire l'orientamento esposto, puntualizza che nella fattispecie sottoposta al suo esame correttamente era stato escluso il diritto del lavoratore all'indennità di malattia, non essendo stato provato da parte del lavoratore che, all'epoca dei fatti, esistesse un sistema informatizzato di collegamento tra l' e la locale anagrafe comunale, ne' CP_1
che, comunque, l' fosse all'epoca in grado di ricavare aliunde il dato omesso)- così Cass. n. CP_1
11286/2003.
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, quanto al motivo per il quale il medico incaricato non ha potuto eseguire l'accesso domiciliare, come da verbale di accesso redatto 26.12.2023 alle ore 11.14, che tale fatto attestato– siccome constatato direttamente dal medico nella sua qualità di pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 1750/90; conf. n. 9523/93) fa piena prova fino a querela di falso.
Al contempo, tuttavia, occorre anche osservare che i dati relativi alla residenza ove poter effettuare la visita di controllo domiciliare sono stati indicati, nel certificato trasmesso all'istituto, in modo corretto e completo, essendo comprovato che l'indirizzo nel certificato di malattia corrisponde esattamente alle risultanze anagrafiche e che lo stesso è stato indicato in modo completo (risultando la via, il numero civico, il Comune) con conseguente assolvimento da parte del ricorrente al suo obbligo di cooperazione al fine di rendere possibile l'espletamento della visita medica di controllo.
Ciò posto, se da un lato può ritenersi che la n. civica è saltuaria e fatiscente> per come attestato dal medico è circostanza che può aver reso non immediatamente agevole il rinvenimento del ricorrente presso l'abitazione indicata, è pur vero che – stante la correttezza e la completezza dell'indirizzo indicato nel certificato medico – il medico incaricato, con uno sforzo di diligenza certamente esigibile, avrebbe potuto superare tale difficoltà e solo in caso di esito negativo – esperite le opportune indagini - concludere per l'impossibilità di eseguire la visita.
Al contrario, si osserva che, come da verbale in atti, il medico ha effettuato l'accesso alle ore 11.13 per redigere il verbale dando atto dell'irreperibilità soltanto un minuto dopo, alle ore 11.14 e tale dato evidenzia che lo stesso non ha effettuato alcuna seria ricerca, impossibile da compiersi nell'arco di tempo di un solo minuto.
Deve allora concludersi nel senso che il medico incaricato non ha esperito le opportune indagini – osservandosi che la perdita del diritto all'indennità di malattia si determina solo ove l'istituto non sia stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia mentre nel caso di specie il medico incaricato – nel dare atto delle ragioni della irreperibilità – non appare aver compiuto un esigibile sforzo, avendo redatto il verbale negativo soltanto un minuto dopo il tentativo di accesso presso la residenza del lavoratore.
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di malattia – in misura di legge- per il periodo 11/12/2023-
31/12/2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato) precisandosi che in assenza di domanda di condanna, il giudice non può emettere alcuna statuizione pena la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 11/12/2023-31/12/2023 in misura di legge;
condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite che liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti