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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 115/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUSCAINO DONATELLA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. BERTUGLIA VITO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024, premettevano Parte_2 CP_1
di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e che dalla loro unione era nata una figlia, riconosciuto da entrambi i genitori: (3.05.2021). Per_1
Adducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché omologasse le condizioni indicate in ricorso, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la prole. In corso di causa, veniva conferito mandato ai Servizi sociali e al Coordinamento di
Psicologia Giuridica affinché indagassero sulle condizioni di vita delle parti e della figlia minore ed effettuassero una valutazione sul nucleo.
Con note rispettivamente del 25 e del 26 novembre 2024, le parti, pure invitate ad interloquire sulla ulteriore procedibilità per la divergenza delle rispettive posizioni rappresentavano il venir meno dell'intesa prospettata nel ricorso (la ricorrente instava per l'affidamento esclusivo della figlia minore) e chiedevano l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della revoca del consenso manifestata dalle parti rispetto all'accordo indicato nel ricorso congiunto.
Di talché, va dichiarata l'improcedibilità sopravvenuta della domanda introduttiva.
Le spese del giudizio devono ritenersi compensate, stante il tenore delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'8.1.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 115/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUSCAINO DONATELLA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. BERTUGLIA VITO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.01.2024, premettevano Parte_2 CP_1
di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio e che dalla loro unione era nata una figlia, riconosciuto da entrambi i genitori: (3.05.2021). Per_1
Adducevano l'interruzione della loro relazione ed invocavano l'intervento del
Tribunale affinché omologasse le condizioni indicate in ricorso, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la prole. In corso di causa, veniva conferito mandato ai Servizi sociali e al Coordinamento di
Psicologia Giuridica affinché indagassero sulle condizioni di vita delle parti e della figlia minore ed effettuassero una valutazione sul nucleo.
Con note rispettivamente del 25 e del 26 novembre 2024, le parti, pure invitate ad interloquire sulla ulteriore procedibilità per la divergenza delle rispettive posizioni rappresentavano il venir meno dell'intesa prospettata nel ricorso (la ricorrente instava per l'affidamento esclusivo della figlia minore) e chiedevano l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della revoca del consenso manifestata dalle parti rispetto all'accordo indicato nel ricorso congiunto.
Di talché, va dichiarata l'improcedibilità sopravvenuta della domanda introduttiva.
Le spese del giudizio devono ritenersi compensate, stante il tenore delle statuizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'8.1.25
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo