Art. 5.
Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, puo' ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, puo' ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .