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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 05/02/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e per la parte convenuta l'Avv. Messico in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti, come nelle note depositate e nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 101 / 2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in SAVONA, VIA GARASSINO 1/5, Parte_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. NOBERASCO MARIO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Pag. 2 di 6 legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu
t elettivamente domiciliato presso Email_1
l'avv. Francesca Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia
Levante, n. 3; resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere: CP_ A) In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare prescritto il diritto dell di richiedere il pagamento, in relazione all'anno 2012, dei contributi e delle sanzioni per cui è causa, con ogni conseguente statuizione di legge;
B) Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di CP_ pagamento dell' di cui al provvedimento in data 3.8.2018, con ogni conseguente statuizione di legge
C) In ogni caso: condannare l' in persona del legale rappresentante, a rifondere al ricorrente le CP_1 spese e le competenze del giudizio, oltre alla maggiorazione 15% sugli imponibili e oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito competenze”
Parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e,
IN SUBORDINE Dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi CP_ previdenziali e delle altre somme, nella misura che risulterà dovuta all' per le omissioni ed inadempienze di cui è causa, oltre alle sanzioni, le somme aggiuntive e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge, sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento. Vittoria di spese e competenze di causa.
***
Pag. 3 di 6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.3.2022, ha chiesto l'annullamento il Parte_1 provvedimento dell' con cui l'Ente gli ha contestato un importo a debito CP_1
(derivante da gestione separata) pari ad Euro 1.321,57.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di essere insegnante esercente la libera professione e come tale soggetto a contribuzione e gestione separata;
CP_1
- di aver ricevuto, in data 21.8.2018, la contestazione di un debito relativamente alla gestione separata, per Euro 1.321,57;
- che tale importo è stato determinando confrontando i dati della dichiarazione fiscale e della compensazione operata con il modello F24;
- che, tuttavia, tale pretesa è prescritta e comunque infondata nel merito nonché totalmente carente di motivazione;
- di aver presentato infruttuosamente ricorso presso il Comitato che gestisce il Fondo di gestione separata dei lavoratori autonomi anche per ulteriori aspetti di merito
(errati riferimenti alle contribuzioni effettuati e carenza motivazionale del provvedimento contestato);
Ha concluso chiedendo l'annullamento della pretesa per intervenuta CP_1
prescrizione ed infondatezza della relativa pretesa.
Si è costituito rilevando che la comunicazione della compensazione tra i CP_1
crediti e i debiti contributivi è avvenuta in data 2.12.2013, fatto storico ulteriore che costituisce dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale, con conseguente mancata decorrenza del termine di 5 anni.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 6 Risulta incontestato in atti che il termine per il versamento del saldo dei contributi dovuti dal ricorrente relativo all'anno 2012 fosse il 18.6.2013, prorogato all'8.7.2013 ex DPCM 6.6.2012, ciò che l' contesta è che il fatto storico CP_1 dell'intervenuta compensazione dei crediti contributivi derivanti dalla gestione ordinaria e quella separata abbia determinato lo spostamento in avanti del dies a quo rilevante ai fini della maturazione della prescrizione quinquennale.
Tale rilievo non appare, tuttavia, dirimente.
Ricorre, infatti, la causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. qualora il creditore sia totalmente impossibilitato ad agire per l'accertamento e la riscossione del credito.
Tale circostanza non sussiste nel caso di specie poiché il ha regolarmente Pt_1
provveduto a dichiarare i redditi conseguiti sul quadro RH ai fini delle imposte dirette e sul quadro RR a fini contributivi.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la mancata compilazione nel quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione presso la gestione separata non determini automaticamente la sospensione del CP_1
termine di prescrizione del credito contributivo laddove risultino in modo chiaro i redditi conseguiti, anche dall'esame del quadro RH (Cfr. Cass. ord. 18567/2022).
Occorre, pertanto, riferirsi alla nota indicazione giurisprudenziale secondo cui:
“Il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito […] costituente la base imponibile per il calcolo del contributo” e che “la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa” (Cass. 11.2.2021 n. 3367; Cass. 23.2.2021 n. 4899; Cass. 27.5.2019 n.
14410).
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2012 deve individuarsi nel 18.6.2013 (poi prorogato al 8.7.2013) e pertanto la pretesa CP_1
Pag. 5 di 6 avrebbe dovuto essere stata notificata al entro l'8.7.2018 (termine decorso al Pt_1 momento della ricezione dell'atto, avvenuta il 21.8.2018).
Il ricorso è, di conseguenza, fondato e la pretesa deve essere annullata per CP_1
intervenuta prescrizione.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura di minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e dichiara prescritta la pretesa dell' oggetto di causa;
CP_1
- Condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in
Euro 1.312,00 per compensi professionali, se versato, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Imperia, il 5.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
Addì 05/02/2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e per la parte convenuta l'Avv. Messico in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti, come nelle note depositate e nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 101 / 2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in SAVONA, VIA GARASSINO 1/5, Parte_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. NOBERASCO MARIO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Pag. 2 di 6 legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Assunta Maria Pisanu
t elettivamente domiciliato presso Email_1
l'avv. Francesca Saglietto, con studio in Santo Stefano al Mare, Via Aurelia
Levante, n. 3; resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere: CP_ A) In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare prescritto il diritto dell di richiedere il pagamento, in relazione all'anno 2012, dei contributi e delle sanzioni per cui è causa, con ogni conseguente statuizione di legge;
B) Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di CP_ pagamento dell' di cui al provvedimento in data 3.8.2018, con ogni conseguente statuizione di legge
C) In ogni caso: condannare l' in persona del legale rappresentante, a rifondere al ricorrente le CP_1 spese e le competenze del giudizio, oltre alla maggiorazione 15% sugli imponibili e oltre agli oneri fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito competenze”
Parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e,
IN SUBORDINE Dichiarare in ogni caso obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi CP_ previdenziali e delle altre somme, nella misura che risulterà dovuta all' per le omissioni ed inadempienze di cui è causa, oltre alle sanzioni, le somme aggiuntive e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge, sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento. Vittoria di spese e competenze di causa.
***
Pag. 3 di 6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.3.2022, ha chiesto l'annullamento il Parte_1 provvedimento dell' con cui l'Ente gli ha contestato un importo a debito CP_1
(derivante da gestione separata) pari ad Euro 1.321,57.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di essere insegnante esercente la libera professione e come tale soggetto a contribuzione e gestione separata;
CP_1
- di aver ricevuto, in data 21.8.2018, la contestazione di un debito relativamente alla gestione separata, per Euro 1.321,57;
- che tale importo è stato determinando confrontando i dati della dichiarazione fiscale e della compensazione operata con il modello F24;
- che, tuttavia, tale pretesa è prescritta e comunque infondata nel merito nonché totalmente carente di motivazione;
- di aver presentato infruttuosamente ricorso presso il Comitato che gestisce il Fondo di gestione separata dei lavoratori autonomi anche per ulteriori aspetti di merito
(errati riferimenti alle contribuzioni effettuati e carenza motivazionale del provvedimento contestato);
Ha concluso chiedendo l'annullamento della pretesa per intervenuta CP_1
prescrizione ed infondatezza della relativa pretesa.
Si è costituito rilevando che la comunicazione della compensazione tra i CP_1
crediti e i debiti contributivi è avvenuta in data 2.12.2013, fatto storico ulteriore che costituisce dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale, con conseguente mancata decorrenza del termine di 5 anni.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 6 Risulta incontestato in atti che il termine per il versamento del saldo dei contributi dovuti dal ricorrente relativo all'anno 2012 fosse il 18.6.2013, prorogato all'8.7.2013 ex DPCM 6.6.2012, ciò che l' contesta è che il fatto storico CP_1 dell'intervenuta compensazione dei crediti contributivi derivanti dalla gestione ordinaria e quella separata abbia determinato lo spostamento in avanti del dies a quo rilevante ai fini della maturazione della prescrizione quinquennale.
Tale rilievo non appare, tuttavia, dirimente.
Ricorre, infatti, la causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. qualora il creditore sia totalmente impossibilitato ad agire per l'accertamento e la riscossione del credito.
Tale circostanza non sussiste nel caso di specie poiché il ha regolarmente Pt_1
provveduto a dichiarare i redditi conseguiti sul quadro RH ai fini delle imposte dirette e sul quadro RR a fini contributivi.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la mancata compilazione nel quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione presso la gestione separata non determini automaticamente la sospensione del CP_1
termine di prescrizione del credito contributivo laddove risultino in modo chiaro i redditi conseguiti, anche dall'esame del quadro RH (Cfr. Cass. ord. 18567/2022).
Occorre, pertanto, riferirsi alla nota indicazione giurisprudenziale secondo cui:
“Il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito […] costituente la base imponibile per il calcolo del contributo” e che “la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa” (Cass. 11.2.2021 n. 3367; Cass. 23.2.2021 n. 4899; Cass. 27.5.2019 n.
14410).
Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2012 deve individuarsi nel 18.6.2013 (poi prorogato al 8.7.2013) e pertanto la pretesa CP_1
Pag. 5 di 6 avrebbe dovuto essere stata notificata al entro l'8.7.2018 (termine decorso al Pt_1 momento della ricezione dell'atto, avvenuta il 21.8.2018).
Il ricorso è, di conseguenza, fondato e la pretesa deve essere annullata per CP_1
intervenuta prescrizione.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura di minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e dichiara prescritta la pretesa dell' oggetto di causa;
CP_1
- Condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in
Euro 1.312,00 per compensi professionali, se versato, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Imperia, il 5.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6