Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni sanitarie, e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata presso la sede Parte_1
legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Eduardo Martucci e avv. Amneris Irace, come da procura notarile allegata
OPPONENTE
E
ME. DI. in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Marconi 87, presso lo studio dell'Avv. Mariano Gaeta, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza cartolare del 10-01-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, l' si è opposta al decreto ingiuntivo Controparte_2
Part n. 1198/22, emesso in favore della DI. per il pagamento di euro Controparte_1
990.352,91, oltre interessi e spese di procedura, per prestazioni sanitarie per la branca
Radiodiagnostica, erogate nel corso dell'Anno 2021.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, cpc, all'udienza del 10.01.2025, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 10.1.2025, svolta in modalità cartolare, è passata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito – la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione – l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, l'opposta ha agito in giudizio premettendo di essere una struttura sanitaria accreditata con il SSN e di aver stipulato con l'opponente un contratto per regolare, per l'esercizio 2021, i volumi e le tipologie delle prestazioni relative alla branca di Radiodiagnostica.
Tale contratto, all'art. 7, regola le modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie espletate;
in particolare, la clausola in questione prevede il diritto al pagamento di un acconto nella misura dell'90% per tutte le prestazioni erogate e rendicontate entro sessanta giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono, mentre il pagamento del saldo è liquidabile in quattro tranche in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali emissioni di note di credito.
Nel caso di specie il centro ha dedotto il mancato pagamento dei saldi delle fatture nn. 14, 23, 39, 46,
64, 77, 107 e 127 nonché dell'intero importo della fattura n.165 del 2021, tutte emesse per le prestazioni sanitarie di Radiodiagnostica erogate nel corso dell'Anno 2021. Parte L si è opposta al pagamento, eccependo che il credito portato in ingiunzione dal centro opposto è relativo a prestazioni effettuate in eccedenza rispetto al cd. tetto di branca per l'anno 2021, fissato in contratto all'art.4.
In ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa, si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere
(articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il
Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva e l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr.
a sez. I, 3-6-2013, n. 2862). CP_3 CP_2
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo prima descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31- 08- 2016, sentenza n. 17437). Nella fattispecie in lite può dirsi che l'azienda opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, dal momento che ha provato di aver provveduto al monitoraggio dei tetti di spesa, alle comunicazioni delle date di presumibile esaurimento, in linea con la previsione di cui all'art. 5 del contratto, ed ha prodotto in giudizio le delibere di determinazione della regressione tariffaria. (Cfr. doc. 26 allegato al fascicolo di parte opponente).
In particolare, parte opponente ha provato che, in data 5/7/2021, in base al monitoraggio delle prestazioni erogate al 31/5/2021, aveva comunicato alla ME. DI. MEDITERRNEA le date previste di esaurimento delle prestazioni di Radiodiagnostica, indicando la data del 9 luglio 2021 per i residenti Part e la data del 6 agosto 2021 per i residenti Fuori Asl. Le suddette date di esaurimento sono state confermate anche dai dati a consuntivo quali risultanti dall'ultima Delibera n. 38 del 17/01/2023 di
'Definizione della Regressione Tariffaria Unica per la specialistica ambulatoriale Anno 2021', delibera ritualmente notificata alla ME. DI. e dalla quale si evince che, il fatturato liquidabile in favore del Centro opposto per l'Anno 2021 è risultato essere di € 1.600.493,03 (cfr. pagg.24 e25 della
Part Delibera 38/23) a fronte del quale l' ha provato di aver pagato la complessiva somma di euro
1.673.847,05, come risulta dai mandati di pagamento e ricevute bancarie in atti (cfr. doc. 2 in allegato alle seconde memorie istruttorie di parte opponente).
A tal proposito, si ribadisce come la ratio del meccanismo di definizione della RTU è quella di garantire la tenuta del sistema finanziario sanitario regionale che richiede la corrispondenza dell'importo delle prestazioni erogate in regime di accreditamento ai limiti di spesa preventivamente stabiliti.
Ne consegue che in tema di regressione tariffaria gli operatori del settore hanno autonomia limitata, condizionata dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale.
La tardività della comunicazione non ha sacrificato l'interesse del laboratorio opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva.
Né può parlarsi di violazione del dove di buona fede, in quanto mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per macroarea avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione CP_4
civile sez. III, 22/11/2019, n. 30510). Indi, per tutto quanto innanzi osservato l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere assorbito ogni altro motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del taglio eminentemente documentale della causa e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro
5.000,00 per compensi professionali ed euro 843,00 per esborsi, oltre accessori spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, 10 giugno 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)