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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4335/2024 R.G.A.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, viale Regione Siciliana, 2629, presso lo studio dell'Avv. PICCIOTTO
EMANUELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, via Marchese di Villabianca, 98, presso lo studio dell'Avv. MONDINO MARIA
ANTONIETTA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del
09/07/2025.
Conclusioni del P.M.: non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con note in sostituzione di udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 23/01/2019; • la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 05/02/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo del 19/06/2025,ovvero:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tr Parte_2 nata a [...] l'[...] e , nato a [...] l'[...], Controparte_1 ordinando al'Ufficiale dello Stato Civile le prescritte trascrizioni;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla LI , assumendo di comune accordo le decisioni di Persona_1 maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la LI con sé;
4. Disporre che la LI abbia una abitazione prevalente presso la madre;
5. Fare obbligo al resistent di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1 di mantenimento per la figli nella misura di € 300,00, così come disposto in sede Per_1 di separazione, con rivalutazione monetaria agli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
6. Relativamente alle spese straordinarie, le parti concorreranno in ragione del 50% e queste, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate, salvo i casi di estrema necessità e urgenza, così come tutte quelle spese meglio specificate nel Protocollo dell'Osservatorio per la giustizia civile, Distretto di Palermo- “Sottogruppo Famiglia” del
2/7/19, relativo alle spese extra-assegno di mantenimento;
7. Confermare e destinare il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente nell'interesse della minor Per_1
8. Disporre che il resistente possa vedere e tenere con sé la LI tre giorni consecutivi mensili, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute della LI o recandosi a sue spese e cure presso la residenza abituale della LI o a Palermo qualora la LI insieme alla mdre dovesse recarsi a Palermo per ragioni personali;
9. Concedere facoltà al padre di recarsi presso la residenza abituale della LI, tutte le volte che il resistente ritenga di volerla vedere e tenerla con sé, durante la giornata, con esclusione delle ore scolastiche.
- 2 - 10. Disporre un periodo continuativo di 15 giorni a favore di ciascun genitore in concordanza delle rispettive ferie e le feste comandate in regime di alternanza;
11. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiaraizone sarà utile quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 25/08/2009, da Parte_1
, nata a [...] in data [...] e da , nato a
[...] Controparte_1
PALERMO in data 01/03/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
56, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4335/2024 R.G.A.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, viale Regione Siciliana, 2629, presso lo studio dell'Avv. PICCIOTTO
EMANUELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, via Marchese di Villabianca, 98, presso lo studio dell'Avv. MONDINO MARIA
ANTONIETTA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del
09/07/2025.
Conclusioni del P.M.: non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che con note in sostituzione di udienza, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 23/01/2019; • la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 05/02/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo del 19/06/2025,ovvero:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tr Parte_2 nata a [...] l'[...] e , nato a [...] l'[...], Controparte_1 ordinando al'Ufficiale dello Stato Civile le prescritte trascrizioni;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla LI , assumendo di comune accordo le decisioni di Persona_1 maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la LI con sé;
4. Disporre che la LI abbia una abitazione prevalente presso la madre;
5. Fare obbligo al resistent di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1 di mantenimento per la figli nella misura di € 300,00, così come disposto in sede Per_1 di separazione, con rivalutazione monetaria agli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
6. Relativamente alle spese straordinarie, le parti concorreranno in ragione del 50% e queste, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate, salvo i casi di estrema necessità e urgenza, così come tutte quelle spese meglio specificate nel Protocollo dell'Osservatorio per la giustizia civile, Distretto di Palermo- “Sottogruppo Famiglia” del
2/7/19, relativo alle spese extra-assegno di mantenimento;
7. Confermare e destinare il 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente nell'interesse della minor Per_1
8. Disporre che il resistente possa vedere e tenere con sé la LI tre giorni consecutivi mensili, compatibilmente con le esigenze di studio e di salute della LI o recandosi a sue spese e cure presso la residenza abituale della LI o a Palermo qualora la LI insieme alla mdre dovesse recarsi a Palermo per ragioni personali;
9. Concedere facoltà al padre di recarsi presso la residenza abituale della LI, tutte le volte che il resistente ritenga di volerla vedere e tenerla con sé, durante la giornata, con esclusione delle ore scolastiche.
- 2 - 10. Disporre un periodo continuativo di 15 giorni a favore di ciascun genitore in concordanza delle rispettive ferie e le feste comandate in regime di alternanza;
11. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiaraizone sarà utile quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 25/08/2009, da Parte_1
, nata a [...] in data [...] e da , nato a
[...] Controparte_1
PALERMO in data 01/03/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
56, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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