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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 303 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
09.11.2024 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'inabilità lavorativa con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo
e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in favore del CP_2
sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa e la Dott.ssa Persona_1 Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
28/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 509/88 e L. 124/98) o alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “ardiopatia ischemica (pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI con BMS su IVA e CDx, e successivo BAC).
Stenosi aortica severa sottoposta ad sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi biologica. Broncopneumopatia cronica. Diabete mellito tipo 2 NID. Sindrome ansiosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Secondo quanto statuito dalla legge 18 del 1980, la condizione indispensabile, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, consiste nell'essere riconosciuti invalidi civili totali
(al cento per cento) ed incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
In base a quanto appurato nel corso della visita peritale ed analizzando il complesso morboso della periziata si ricava che non sono rilevabili segni clinici di instabilizzazione emodinamica quali ad esempio gli edemi declivi, il turgore delle giugulari o segni ascultatori toracici di stasi polmonare.
Le capacità cognitive sono sufficienti consentendo normale orientamento temporo-spaziele e conservate capacità di critica e giudizio. La deambulazione ed i passaggi posturali avvengono in autonomia così come la vestizione-svestizione.
Sulla scorta di quanto valutato durante la visita peritale ed in base alla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti si deve concordare con le valutazioni medico-legali già espresse dal precedente CTU, dr. nel giudizio di ATP, concludendo che la periziata deve essere Per_3
riconosciuta invalida 100% ma non presenta i requisiti utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra
[...]
, è affetta da "Cardiopatia ischemica (pregresso STEMI anteriore sottoposto a Parte_1
PCI con BMS su IVA e CDx, e successivo BAC). Stenosi aortica severa sottoposta ad sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi biologica. Broncopneumopatia cronica. Diabete mellito tipo 2 NID. Sindrome ansiosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22) ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta una percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22) ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese si liquidano al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una percentuale di Parte_1
invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22);
- rigetta la domanda proposta da per la concessione del beneficio Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
09.11.2024 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'inabilità lavorativa con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo
e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in favore del CP_2
sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note hanno partecipato la Dott.ssa e la Dott.ssa Persona_1 Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
28/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 509/88 e L. 124/98) o alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione. La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “ardiopatia ischemica (pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI con BMS su IVA e CDx, e successivo BAC).
Stenosi aortica severa sottoposta ad sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi biologica. Broncopneumopatia cronica. Diabete mellito tipo 2 NID. Sindrome ansiosa.
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Secondo quanto statuito dalla legge 18 del 1980, la condizione indispensabile, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, consiste nell'essere riconosciuti invalidi civili totali
(al cento per cento) ed incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
In base a quanto appurato nel corso della visita peritale ed analizzando il complesso morboso della periziata si ricava che non sono rilevabili segni clinici di instabilizzazione emodinamica quali ad esempio gli edemi declivi, il turgore delle giugulari o segni ascultatori toracici di stasi polmonare.
Le capacità cognitive sono sufficienti consentendo normale orientamento temporo-spaziele e conservate capacità di critica e giudizio. La deambulazione ed i passaggi posturali avvengono in autonomia così come la vestizione-svestizione.
Sulla scorta di quanto valutato durante la visita peritale ed in base alla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti si deve concordare con le valutazioni medico-legali già espresse dal precedente CTU, dr. nel giudizio di ATP, concludendo che la periziata deve essere Per_3
riconosciuta invalida 100% ma non presenta i requisiti utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra
[...]
, è affetta da "Cardiopatia ischemica (pregresso STEMI anteriore sottoposto a Parte_1
PCI con BMS su IVA e CDx, e successivo BAC). Stenosi aortica severa sottoposta ad sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi biologica. Broncopneumopatia cronica. Diabete mellito tipo 2 NID. Sindrome ansiosa".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22) ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta una percentuale di invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22) ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese si liquidano al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una percentuale di Parte_1
invalidità del 100% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (20.12.22);
- rigetta la domanda proposta da per la concessione del beneficio Parte_1
dell'indennità di accompagnamento.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini