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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7422/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7422/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti FILIPPO ROSINA e STEFANO DE CP_1 P.IVA_1
CHECCHI;
(C.F. ), difeso degli avv.ti LORENA UBOLDI e Parte_2 P.IVA_2
TITO BURLA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIANLUCA PANTANO
1 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
In via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento grave, delle obbligazioni sia precontrattuali che contrattuali assunte da in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, nei confronti del dr. Parte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento delle obbligazioni assunte da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Parte_2
dr. Parte_1
e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1
in persona del legale rappresentante, ciascuno per le rispettive Parte_2
responsabilità, in solido o per quanto di ragione, a risarcire il dr. di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non, per responsabilità precontrattuale e contrattuale, patiti per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e oggi meglio precisati, e quantificati per lo meno nella somma di € 306.000,00 il tutto oltre rivalutazione ed interessi di legge, salvo errori e/o omissioni, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e comunque da determinarsi in via equitativa e ritenuta di giustizia .
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con IVA e CPA di legge;
Il tutto con remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte e non ammesse.
CP_1
In via pregiudiziale: si reitera la richiesta di sospensione necessari ex art. 295 cpc per la pendenza avanti la Corte d'appello di Bologna l'impugnazione della sentenza del tribunale di Ravenna che ha riconosciuto la responsabilità in capo all'attore Al riguardo il G.I., dr.ssa Longhi, con l'ordinanza Parte_3
2 7.11.2023 così disponeva: “essendo prossima la decisione può comunque procedersi con l'attività istruttoria, ferma ogni valutazione della sentenza che verrà fatta in sede decisoria”.
In via preliminare: si reitera il rilievo di tardività della costituzione della terza chiamata in causa ( ) sulla Controparte_3
formulata eccezione in senso proprio di inoperatività della garanzia assicurativa contenuta nella comparsa di costituzione della datata 15.6.22 (v. eccezione formulata a verbale in prima udienza CP_2
16.6.22).
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dal Dott. , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto e comunque non provate per le motivazioni indicate in narrativa;
- condannare il Dott. a risarcire a tutti i danni subiti e subendi ex Parte_1 Controparte_1
art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà accertata in corso di causa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di un accertamento di inadempimento contrattuale di CP_1
assicurato per la Responsabilità civile professionale con
[...] Controparte_2
condannare quest'ultima a manlevare di tutte le somme da corrispondere in caso
[...] CP_1
di soccombenza.
Spese ed onorari interamente refusi.
Il tutto previa remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte non ammesse.
Parte_2
Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande svolte dall'attore nei confronti di in quanto infondate Parte_2
in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
In via riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_1
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di (già Controparte_1 Controparte_4
in relazione ai danni subiti e subendi dall'attore per non essersi tempestivamente
[...]
3 costituito nel giudizio R.G. 912/2018 avanti al Tribunale di Ravenna e/o più in generale per il fatto che la copertura assicurativa di cui alla Polizza n. ITDMM15A201300004391 dal Controparte_5
medico sottoscritta per tramite del medesimo broker, quale suo intermediario di fiducia, si sia rivelata inadeguata quantomeno rispetto al periodo di retroattività prescelto e per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di al pagamento in favore dell'attore di Parte_2
qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo, condannare (già Controparte_1 Controparte_4
a risarcire/tenere indenne/manlevare a sua volta in relazione a
[...] Parte_2
quanto la stessa fosse costretta a corrispondere al dott. a qualunque titolo. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi del procuratore costituito.
Il tutto previa remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte non ammesse.
Controparte_2
Nel merito:
Accertata e dichiarata l'inoperatività, in relazione al caso di specie, della garanzia assicurativa di responsabilità civile professionale prestata da nei confronti Controparte_2
della convenuta chiamante e, in ogni caso, la totale assenza di responsabilità di CP_1 quest'ultima in relazione ai danni lamentati dall'attore Dott. respingere integralmente, Parte_1
perché infondata, o, quanto meno, dichiarare assorbita la domanda di garanzia e manleva proposta dalla stessa nei confronti della scrivente Compagnia. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore della terza chiamata in garanzia
[...]
. Controparte_2
In via istruttoria:
Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di sul seguente capitolo di CP_1
prova:
1. vero che, in data 24.04.2018, riceveva, a mezzo pec, la comunicazione mediante la quale CP_1
UA Underwriting Agency aveva inoltrato alla stessa la mail del 23.04.2018, con cui CP_1
aveva dichiarato fuori garanzia il sinistro 2018/MCO/1156 Dott. / CP_5 Parte_1
4 ( , come da doc. 2 prodotto da parte di unitamente alla presente Persona_1 Per_2 CP_2
memoria istruttoria e che si rammostra.
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver stipulato nel 2016, per il tramite dell'intermediazione e della Parte_1
consulenza di la polizza assicurativa per la responsabilità professionale di medico CP_1
chirurgo successivamente rinnovata fino al 2020; di essere stato convenuto in Controparte_6
giudizio presso il Tribunale di Ravenna nel marzo 2018 per responsabilità professionale;
di aver dato pronta comunicazione della notifica per l'apertura del sinistro alla che lo rassicurava del CP_1
fatto che sarebbe stata la compagnia assicurativa a curarne la difesa in giudizio;
di aver scoperto solo nel 2021 di essere stato dichiarato contumace nel suddetto contenzioso, conclusosi, dopo la sua tardiva costituzione, con una condanna a suo carico per quasi € 300.000,00; di aver altresì appreso che ancora nell'aprile 2018 la compagnia aveva comunicato a broker del CP_5 Parte_2
gruppo che lo aveva poi comunicato a la non copertura perché il sinistro era fuori CP_5 CP_1
dal periodo di retroattività della polizza, caratterizzata da clausola claims made, e la conseguente non assunzione della difesa dell'odierno attore nel giudizio a Ravenna, senza che tali circostanze gli fossero in alcun modo rese note, ha convenuto in giudizio e CP_1 Parte_2
invocandone la responsabilità precontrattuale, per aver proposto una polizza claims made e retroattività di un solo anno, senza fornire alcuna adeguata informativa sui rischi connessi e contrattuale, per aver omesso di comunicare la reiezione del sinistro da parte della compagnia e la mancata assunzione della sua difesa nel giudizio a Ravenna, RG 912/2018 e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 306.938,71 pari all'importo della condanna comminatagli dal Tribunale di
Ravenna maggiorata di spese, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 Si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto della domanda con condanna CP_1 dell'attore ex art. 96 c.p.c., eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa per l'eventuale manleva della compagnia assicurativa;
nel merito, contestando di essere tenuta sia a dare Controparte_2
comunicazione della reiezione del sinistro - essendo a ciò obbligata invece, a norma dell'art. 13 del contratto di assicurazione, - sia a procedere all'apertura del sinistro, essendo a Parte_2
6 ciò tenuto il cliente, onerato anche di fornire, ai sensi dell'art. 10 del contratto, una serie di documenti mai inoltrati, deducendo altresì di aver dato compiuta informazione all'attore delle caratteristiche della polizza e della portata delle clausole claims made e rilevando comunque la copertura assicurativa del sinistro in virtù delle precedenti polizze stipulate dal sanitario, contestando infine la quantificazione del danno e invocando, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. la condotta negligente dell'attore, che ben avrebbe potuto costituirsi e difendersi in giudizio.
1.2 Si è tempestivamente costituita (di seguito per brevità ), Parte_2 Parte_2 associandosi all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, rilevando, in fatto, di aver dato compiuta e tempestiva comunicazione a mezzo pec in data 24.4.2018 a CP_1
della reiezione del sinistro datata 23.4.2018 da parte di momento a partire dal quale nessuna CP_5 notizia o comunicazione più intervenne né da né da ed eccependo l'assenza di CP_1 Parte_1 alcun rapporto diretto contrattuale con l'attore, rivestendo il ruolo di mero collegamento tra la compagnia e mediatore e consulente dell'attore e quindi unico responsabile delle omissioni CP_1 lamentate;
contestando comunque la mancata prova, da parte dell'attore, che la sua costituzione avrebbe potuto condurre a un diverso esito del giudizio e invocandone la negligenza nella gestione del sinistro e nell'assunzione di informazioni al riguardo;
svolgendo altresì domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di per esserne tenuta indenne, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda attorea. La convenuta ha altresì invocato la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo in relazione sia al giudizio di appello promosso dall'attore avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, sia al giudizio promosso contro per CP_5 vedere riconosciuta l'operatività della polizza.
1.3 Autorizzata la chiamata con decreto del 12.2.2022, si è costituita tardivamente la compagnia
[...]
(di seguito per brevità , associandosi alla richiesta ex art. 295 Controparte_2 CP_2
c.p.c. e all'eccezione di improcedibilità, nel merito invocando l'inoperatività della polizza stipulata da per false dichiarazioni al momento della stipula e comunque associandosi alle difese del CP_1
proprio assicurato.
7 1.4 La causa, assegnato il termine per la presentazione della mediazione e disposto il conseguente rinvio, è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate, dopo l'assegnazione alla scrivente.
2. Preliminarmente va rilevato che la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. rispetto al contenzioso sulla responsabilità professionale dell'attore - in ogni caso non operante, trattandosi di giudizi pendenti in grado diverso e trovando applicazione piuttosto il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 8885 del 2023) – è questione non più riproposta da alcuna delle parti, visto l'intervenuto deposito da parte attrice della sentenza n. 949/2024 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 43 att.), che ha integralmente confermato quella di primo grado.
Detta pronuncia non risulta sia stata fatta oggetto di ricorso in Cassazione.
Quanto invece alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiterata da in relazione al giudizio CP_2 avviato dall'attore nei confronti di per vedere riconosciuta l'operatività della polizza, la CP_5 richiesta non può essere accolta, dal momento che tale giudizio, dopo l'avvio della mediazione, non risulta essere stato introdotto (così a pagina 18 della memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.).
2.1 Venendo al merito, questi in sintesi i fatti.
Il dott. ha conferito in data 28.2.2011 un incarico di durata annuale, prorogato a tempo Parte_1
indeterminato alla scadenza, quale broker assicurativo a poi Controparte_4 divenuta (doc. A prodotto dal convenuto in adempimento dell'ordine di CP_1 CP_1
esibizione del 15.3.2024).
Più in dettaglio, incaricava di “amministrare per nostro conto tutta la nostra Parte_1 CP_1
posizione assicurativa apportando, ove necessario, le opportune modifiche e/o integrazioni che di volta in volta avremo di comune accordo pattuito e senza altro onere da parte nostra che non sia il pagamento dei relativi premi tramite Vostro. Vi confermiamo che solo voi siete autorizzati a trattare per nostro conto con tutte le compagnie Assicuratrici, ivi comprese le Delegatarie delle polizze attualmente in corso, anche chiedendo il trasferimento delle polizze stesse in altre sedi”.
Risulta in atti fattura del 2019 (doc. 21 att.) dell'importo di € 100,00 per l'attività di consulenza, assistenza e gestione polizze assicurative.
8 In data 31.3.20216 il dott. ha sottoscritto la polizza successivamente Parte_1 Controparte_6
rinnovata per fino al 2020 (doc. 2 condizioni generali di polizza e doc. 3 scheda di polizza); seguivano i rinnovi nel 2017, 2018 e 2019 (doc. 4, 5 e 6 att.).
Le schede di polizze recano l'indicazione di quale intermediario e la sottoscrizione di Parte_2
quale incaricato. CP_1
I pagamenti dei premi avvenivano sul conto di (doc. 7 comunicazione con CP_1 CP_1
indicate le proprie coordinate bancarie).
Nel marzo 2018 il dott. ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione degli eredi Parte_1 Per_1
per il risarcimento del danno per la morte di addebitabile, secondo gli attori, a Persona_1 una serie di interventi chirurgici eseguiti tra il 2012 e il 2016, con partecipazione anche dell'odierno attore (doc. 8 att.).
Il 27.3.2018 il dott. ha comunicato a (doc. 9 att.) l'avvenuta notifica, chiedendo Parte_1 CP_1
l'apertura del sinistro.
In data 11.4.2018 ha chiesto a l'apertura del sinistro, inoltrando la CP_1 Parte_2
comunicazione ricevuta dal cliente (doc. 7 Underwriting). ha notiziato dell'apertura del sinistro il cliente il successivo 16.4.2018 (doc. 10 att.), CP_1
chiedendo al dottore se avesse ricevuto la mail di conferma e richiesta di invio di relazione;
il dott. ha risposto affermativamente (scambio di mail doc. 11 att.). Parte_1
In data 23.4.2018 ha comunicato ad che il sinistro “risulterebbe fuori copertura” CP_5 Parte_2
per la presenza di clausola claims made con periodo di retroattività di un anno, escludendo pertanto di assumere la difesa dell'assicurato e informando che non ci sarebbero state ulteriori comunicazioni (doc.
8 ). Parte_2
ha notiziato tramite pec della reiezione del sinistro il 24.4.2018 (docc. 9 a e Parte_2 CP_1
9b), chiedendo a di informare l'assicurato. CP_1
Il dott. non è stato notiziato della reiezione;
appresa della contumacia nel giudizio di Parte_1
responsabilità nel febbraio 2021, ha provveduto a costituirsi chiedendo la rimessione in termini (doc.
14 att.), istanza rigettata dal Tribunale di Ravenna.
9 Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 639/2021 che ha condannato l'attore, un altro medico e la struttura al risarcimento del danno e accolto la domanda di regresso della struttura nei confronti dei due sanitari per 1/3 ciascuno (doc. 15 att.), ravvisando una responsabilità di tipo omissivo del dott. per non aver “nonostante gli esami ematochimici rivelassero già dal primo trimestre 2014 Parte_1
e, in maniera ancor più palese, nell'anno 2015 e segnatamente nel mese di novembre 2015, livelli di creatinina ed azotemia superiori e, poi, di molto superiori alla norma, il professionista non consigliò al paziente di praticare con assoluta urgenza l'intervento di riconversione del bypass”.
2.2 Ciò premesso in fatto, in diritto, con specifico riferimento alla natura dell'attività di broker assicurativo e, correlativamente, all'individuazione degli obblighi di diligenza ad essa connessi, la
Suprema Corte, pur se con riferimento alla previgente disciplina, ha avuto modo di evidenziare che “In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con
l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando
e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (Cass. sent. 12973 del 2010).
Attualmente il broker rientra nella più ampia categoria degli intermediari, di cui all'art. 109 del D. Lgs.
209 del 2005, Codice delle Assicurazioni Private, che accomuna, tra gli altri, “a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”, come Underwriting e “b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”, come
CP_1
Alla data di sottoscrizione della polizza di cui è causa il Codice delle Assicurazioni Private stabiliva, poi, quanto alle regole di comportamento, all'art. 120, denominato informazione precontrattuale e
10 regole di comportamento, che “
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo
109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'IVASS, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione…..”.
All'art. 183, denominato regole di comportamento, era stabilito che “Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
11 d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati….”.
Infine, il Regolamento ISVAP oggi IVASS n. 5 del 2006, così come poi successivamente modificato, all'art. 49, denominato informativa precontrattuale, stabilisce, tra gli altri, al comma 4, che “Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta” e all'art. 52, denominato adeguatezza dei contratti offerti, al comma 2 che “In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
2.3 Così ricostruito il contesto fattuale e la normativa di riferimento, la domanda nei confronti di appare fondata con riferimento a entrambi i profili di inadempimento lamentati. CP_1
Preliminarmente si precisa che le omissioni lamentate appaiono tutte riconducibili a una responsabilità di tipo contrattuale, in quanto costituiscono violazioni degli obblighi assunti dal convenuto CP_1 nel momento in cui ha assunto l'incarico di broker assicurativo per conto dell'attore.
- onerata di provare l'esatto adempimento della propria prestazione secondo i principi CP_1 affermati dalla Suprema Corte a SS.UU (sent. n. 13533 del 2001 “il creditore che agisca in giudizio per
l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione”) – non ha fornito né documentazione, né formulato istanze al fine di dimostrare, in primo luogo, di aver dato al
12 proprio cliente una adeguata informativa sulla polizza che gli veniva proposta, sulle sue caratteristiche e in particolare sulla clausola claims made, sulle conseguenze pregiudizievoli connesse a tale tipo di clausola, sul periodo di retroattività prescelto, sul confronto con la copertura prestata dalle precedenti polizze utilizzate dal cliente.
Irrilevante, al fine di escludere la sussistenza di tali obblighi in capo a la circostanza che CP_1 nella polizza di cui è causa sia indicato come mero “incaricato” e come CP_1 Parte_2
intermediario. era, pacificamente, il broker dell'attore, tenuto in quanto tale a tutti gli obblighi informativa CP_1 sopra riportati, ed è stato altresì, pacifica anche tale circostanza, l'unico referente in concreto ai fini della scelta e della sottoscrizione della polizza;
nessun contatto, infatti, vi è mai stato tra l'attore e personale di prima della stipula della polizza. Parte_2
Pacifico e incontestato che sia stata nella persona di , a proporre all'attore la CP_1 CP_4 polizza come confermato anche dalla teste attorea sentita all'udienza CP_5 CP_6 Tes_1 dell'1.3.2024, nulla ha allegato di come in concreto si siano svolte le trattative, se avesse CP_1
per esempio anche solo prospettato altre polizze, con diverse caratteristiche, se avesse evidenziato al cliente le differenze con le polizze pregresse o se il limite della retroattività di un anno fosse stato voluto e per quali ragioni dal cliente (prezzi delle polizze, assenza di situazioni considerate “rischiose”,
..).
Il fatto, quindi, che nel questionario del marzo 2016 (doc. 1 Underwriting e doc. B prodotto dalla convenuta in adempimento dell'ordine di esibizione già citato) il dott. abbia CP_1 Parte_1
indicato espressamente, come periodo di retroattività, quello di un anno, non è elemento di per sé solo in grado di far concludere per una scelta consapevole e informata da parte del cliente.
È vero che dal citato questionario risulta che il cliente è passato da una polizza con retroattività illimitata a una con retroattività di due anni, ma non c'è nessun elemento, perché non allegato da per individuare quali fossero le ragioni sottese a tali scelte e soprattutto se si sia trattato di CP_1
scelte ponderate prese dopo adeguata informativa.
Non può, quindi, sostenersi che il cliente avesse espresso una scelta consapevole e voluta circa una ulteriore limitazione della copertura assicurativa.
13 Era il broker a dover far presente al cliente, professionista sì, ma in tutt'altro settore, quali fossero i rischi connessi e quindi a sollecitare il medico anche a interrogarsi sull'idoneità della polizza in relazione alle possibili sue vicende professionali, tanto più se si considera la complessità del tema relativo alle clausole claims made.
Irrilevanti le difese di laddove quest'ultima invoca l'errore del cliente nell'averle inoltrato CP_1
la comunicazione di apertura del sinistro.
A parte il fatto che lungi dal dire al cliente che doveva indirizzare la comunicazione a CP_1
Underwritng, ha invece riscontrato la comunicazione e dichiarato altresì aperto il sinistro, quando peraltro in realtà non aveva ricevuto alcuna comunicazione al riguardo (doc. 11 att.).
Trattasi poi del medesimo iter seguito dal cliente in occasione di precedente sinistro, nel quale la compagnia aveva regolarmente assunto la difesa dell'assicurato (caso doc. 38-40 att.). CP_7
Vi era quindi una più che legittima aspettativa dell'attore di aver correttamente attivato la copertura e comunque in virtù dell'incarico di broker era comunque tenuta a rappresentare il cliente con CP_1
le compagnie.
In ogni caso, resta il fatto che non c'è alcuna correlazione causale tra tale “errore” del cliente e la vicenda successiva, in quanto il rifiuto di a gestire il sinistro è stato motivato esclusivamente CP_5
per la ritenuta non copertura temporale.
Parimenti irrilevanti - e comunque tardive - le deduzioni di su un inadempimento dell'attore CP_1
al mandato in esclusiva, per avere, dopo il mandato, sottoscritto una polizza anche con altro broker.
Non solo si tratta di circostanza mai contestata al cliente, ma altresì certo non idonea a giustificare la violazione da parte di dei suoi obblighi: avrebbe solo potuto, casomai, agire per CP_1 CP_1
la risoluzione del rapporto, cosa che non ha fatto, né risulta che abbia mai svolto contestazioni al riguardo al cliente.
Deve concludersi, quindi, per il mancato assolvimento da parte di degli obblighi informativi CP_1
di cui era onerata.
2.3.1 Oltre a questo profilo, in secondo luogo, è venuta meno ai suoi doveri anche nella CP_1
fase successiva alla stipula della polizza, omettendo di dare comunicazione del rifiuto della compagnia.
14 Sempre in virtù dell'incarico di broker - e in adempimento altresì del più generale dovere di dare esecuzione in buona fede ai propri obblighi contrattuali - avrebbe dovuto tempestivamente CP_1
comunicare al cliente la presa di posizione della compagnia, come peraltro già fatto in relazione al precedente sinistro già citato.
aveva espressamente richiesto a in conformità al punto 3 degli accordi di Parte_2 CP_1 collaborazione vigenti tra le parti (doc. 18 Underwrting), di curare l'inoltro della comunicazione al cliente.
Se poi avesse ritenuto di non essere a ciò tenuta, avrebbe dovuto, per rispetto del principio CP_1
di buona fede e correttezza sopra richiamato, darne comunicazione a , perché curasse Parte_2 questa direttamente l'invio della mail all'attore, vista l'importanza della questione.
quindi, ha violato i suoi doveri di broker e di intermediario, visto il ruolo in concreto CP_1
svolto, al di là della formale indicazione contenuta nella polizza di incaricato, sotto entrambi i profili contestati.
2.4 Venendo alla posizione di Underwriting, agente generale della compagnia la pretesa CP_5
attorea è parimenti fondata, sotto entrambi i profili.
Underwrting è formalmente qualificata come intermediaria nella polizza sottoscritta dall'attore.
Da tale qualifica discendono, per legge, gli obblighi informativi già sopra visti.
All'art. 13 delle condizioni di polizza è poi riportato che “con la sottoscrizione della Scheda di Polizza, facente parte integrante della presente Polizza, il Contraente conferisce all'Intermediario indicato nella Scheda di Polizza stessa il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
E' convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta: a) dalla Società all'Intermediario sarà considerata come fatta al Contraente/Assicurato; b) dall'Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente/Assicurato”.
Questi sono i dati rilevanti per il cliente.
Al cliente non è opponibile l'accordo di collaborazione intercorso tra e Parte_2 CP_1
Se ha scelto di collocare i prodotti assicurativi sul mercato avvalendosi di un terzo, di tale Parte_2 terzo risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c., salva la possibilità di rivalersi sullo stesso.
15 Né il fatto che tale terzo fosse comunque tenuto, in quanto broker del cliente, ad adempiere agli obblighi informativi costituisce motivo per far ritenere Underwriting esonerata dai suoi obblighi.
Ben possono, infatti, esservi una pluralità di soggetti tenuti, in virtù di titoli diversi, alle medesime prestazioni.
E comunque, rispetto alla comunicazione del rigetto, in base ai principi della buona fede , Parte_2 non avendo ricevuto alcun riscontro da parte di avrebbe dovuto verificare l'effettivo inoltro CP_1
al cliente, considerata la rilevanza della notizia, tanto più che si trattava di comunicazioni via mail o pec, quindi incombenti facilmente eseguibili senza apprezzabile sacrificio della parte.
Deve quindi concludersi per la fondatezza della domanda attorea, in punto an dell'invocata responsabilità, per entrambi i convenuti.
3. Venendo ora ai danni, l'unico inadempimento causalmente collegato alle conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore è quello concernente la mancata informativa sui rischi connessi alla scelta di una polizza claims made con retroattività di un solo anno.
Se adeguatamente informato, il professionista avrebbe, infatti, potuto sottoscrivere una polizza diversa con una retroattività più ampia e, in particolare, avrebbe potuto semplicemente rinnovare quella precedente in corso con con retroattività di 2 anni, che sarebbe stata sufficiente a coprire il CP_8
sinistro in esame, risalendo le omissioni causalmente rilevanti al novembre 2015, e a evitare così il danno oggi lamentato.
Né pare sostenibile, per escludere comunque l'operatività di diversa polizza, che il medico, al momento di sottoscrivere l'assicurazione, fosse consapevole della responsabilità omissiva e quindi che avesse reso dichiarazioni inesatte o reticenti che avrebbero inficiato la copertura assicurativa.
Prima della notifica dell'atto di citazione del marzo 2018 l'attore non aveva ricevuto nessuna contestazione circa il suo operato, né risulta che ne fossero pervenute alla struttura;
il paziente era peraltro stato trasferito in altra struttura e li deceduto, senza che l'attore ne fosse stato notiziato.
Non vi erano quindi elementi che potessero anche solo fondare il sospetto di poter essere convenuto in giudizio.
3.1 Quanto invece all'omessa comunicazione della reiezione della copertura e alla conseguente contumacia nel giudizio di responsabilità, non vi è nesso di causa con il danno oggi lamentato.
16 Da un lato, infatti, anche l'attore è responsabile della contumacia, dal momento che ben avrebbe potuto verificare prima la sorte del procedimento (le uniche comunicazione mail per informarsi della pratica risalgono al giugno del 2020) e attivarsi in mancanza di riscontri;
avrebbe altresì dovuto interrogarsi sulla circostanza del mancato conferimento di procura a un legale, così come della mancanza assoluta di contatti con un legale della compagnia.
In un simile contesto avrebbe dovuto quantomeno dubitare della sua regolare costituzione in giudizio
(come argomentato anche dal Tribunale di Ravenna, prima, e dalla Corte d'Appello di Bologna, poi, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini) e conseguentemente attivarsi.
Dall'altro, e la considerazione ha carattere assorbente, la tempestiva costituzione in giudizio non avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio.
Sostiene l'attore che avrebbe potuto dimostrare di aver più volte proposto al paziente la riconversione del bypass, ma che questa sarebbe stata rifiutata e che di ciò avrebbe potuto fornire prova documentale e testimoniale.
Sul punto, però, la Corte d'Appello di Bologna (pagine 15 e ss. della sentenza), oltre ad aver rilevato la contraddittorietà delle tesi difensive del dott. - che in primo grado non aveva contestato che Parte_1
le condizioni del paziente fossero indicative della necessità di una riconversione, sostenendo piuttosto di aver più volte suggerito l'intervento al paziente, che lo aveva però sempre rifiutato per poi affermare invece in appello che non vi era necessità di riconversione fino a quando fu poi effettivamente eseguita nel 2016 – ha rilevato l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati, senza indicazione dei testi e senza articolazione in capitoli specifici, al momento della, seppur tardiva, costituzione in primo grado.
Ancora, tali deduzioni difensive non tengono comunque conto del fatto che, risultando secondo i ctu
(così a pagina 14 della sentenza di primo grado) dovuto e necessario l'intervento in questione nel novembre 2015, dalla documentazione inerente il consenso al diverso intervento di laparocele eseguito in novembre 2015 sarebbe dovuta risultare tale indicazione al paziente e il suo rifiuto. Tutto ciò, tuttavia, non risulta, così che vi è prova documentale contraria alle deduzioni dell'attore.
3.2 Accertato l'inadempimento e il nesso di causa con il danno lamentato, lo stesso va identificato con l'onere economico connesso alla soccombenza nel giudizio di responsabilità professionale, pari a €
306.000,00, importo comprensivo di spese e interessi.
17 Non possono, invece, riconoscersi le spese del giudizio di appello, in quanto la soccombenza è stata determinata dall'infondatezza delle tesi ivi sostenute dal patrocinio dell'attore.
Quanto al danno non patrimoniale da stress e preoccupazione, si tratta di richiesta non supportata da alcuna allegazione specifica idonea a fornirne la prova.
Le convenute vanno pertanto condannate, in solido, a pagare all'attore la somma di € 306.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Considerato che l'attore ancora non ha effettuato alcun pagamento dell'importo in questione, non si ravvisano ragione per riconoscere altresì anche la rivalutazione su tali importi.
4. Venendo ora alla domanda trasversale formulata da , la stessa è fondata e va accolta. Parte_2
è venuta meno ai suoi doveri non solo nei confronti del cliente, ma anche di , CP_1 Parte_2
cui la legava un rapporto di collaborazione professionale.
In base all'accordo di collaborazione, punto 1, era tenuta a fornire a Parte_2 CP_1
l'adeguata consulenza e assistenza tecnica e informativa con riguardo ai prodotti segnalati e, punto 2, di tale informativa si sarebbe avvalsa per il collocamento presso i propri clienti, rispetto ai CP_1
quali aveva, punto 3, il divieto di contatto diretto. Parte_2
non ha dedotto di aver ricevuto una informativa o una assistenza inadeguata da parte di CP_1
relativamente alla polizza in esame;
ciononostante, ha omesso ogni informativa al cliente Parte_2
cui ha proposto il prodotto offerto da e non ha poi curato la comunicazione del rigetto Parte_2
inoltratagli tempestivamente da . Parte_2 va quindi condannata a tenere indenne di quanto questa pagherà all'attore in CP_1 Parte_2
virtù della presente sentenza.
5. Infine, è parimenti fondata la domanda di manleva di nei confronti di CP_1 CP_2
Non può, infatti, accogliersi la tesi della compagnia circa l'inoperatività della polizza per avere il cliente reso informazioni inesatte e reticenti.
Premesso che si tratta di mera difesa, come tale non soggetta al termine di decadenza della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. n. 18742 del 2019) e premesso che la richiesta alla compagnia è avvenuta durante il periodo di operatività ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni speciali di polizza, la
18 mera comunicazione del 24.4.2018 di diniego copertura ricevuta da non può considerarsi CP_1
circostanza che avrebbe dovuto essere comunicata alla compagnia.
Non è infrequente, soprattutto con le clausole claims made, che si pongano temi di copertura, ma da ciò non deriva automaticamente una responsabilità del broker. non aveva, alla data di sottoscrizione della polizza, elementi per ritenere che dal diniego di CP_1
cui sopra ne sarebbe derivato un contenzioso a suo carico, neppure avendo elementi, a quella data, per sapere per esempio se la pretesa contro il medico sarebbe o meno stata accolta o se comunque la dedotta inoperatività fosse o meno fondata.
Non aveva ricevuto alcun tipo di rilievo o contestazione dal cliente, che aveva anzi rinnovato regolarmente la polizza.
Non può quindi sostenersi che abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti alla compagnia. CP_1
La compagnia va quindi condannata a tenere indenne di quanto questa pagherà all'attore o a CP_1
in virtù della presente sentenza. Parte_2
6. Venendo infine alle spese di lite, l'attore ha diritto alla loro rifusione in solido dai convenuti soccombenti;
la liquidazione è secondo i valori medi delle quattro fasi.
Il convenuto ha diritto alla rifusione delle spese di lite da e la convenuta CP_1 CP_2
da parte di sempre con la liquidazione secondo i parametri medi. Parte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di e per i titoli di cui in parte CP_1 Parte_2
motiva, condanna e in solido a pagare a a CP_1 Parte_2 Parte_1
titolo di risarcimento danni, la somma di € 306.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna a tenere indenne di quanto questa pagherà a CP_1 Parte_2 [...]
in virtù della presente sentenza. Parte_1
Condanna a tenere indenne di quanto questa Controparte_2 CP_1
pagherà a e/o a in virtù della presente sentenza. Parte_1 Parte_2
19 Condanna e in solido a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_2 Parte_1
lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 22.457,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 CP_1 Parte_2
per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 CP_1
liquidano in € 545,00 per spese, € 22.457,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 19 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7422/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Parte_1 C.F._1
MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti FILIPPO ROSINA e STEFANO DE CP_1 P.IVA_1
CHECCHI;
(C.F. ), difeso degli avv.ti LORENA UBOLDI e Parte_2 P.IVA_2
TITO BURLA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIANLUCA PANTANO
1 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
In via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento grave, delle obbligazioni sia precontrattuali che contrattuali assunte da in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, nei confronti del dr. Parte_1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inadempimento delle obbligazioni assunte da in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti del Parte_2
dr. Parte_1
e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_1
in persona del legale rappresentante, ciascuno per le rispettive Parte_2
responsabilità, in solido o per quanto di ragione, a risarcire il dr. di tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non, per responsabilità precontrattuale e contrattuale, patiti per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e oggi meglio precisati, e quantificati per lo meno nella somma di € 306.000,00 il tutto oltre rivalutazione ed interessi di legge, salvo errori e/o omissioni, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e comunque da determinarsi in via equitativa e ritenuta di giustizia .
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con IVA e CPA di legge;
Il tutto con remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte e non ammesse.
CP_1
In via pregiudiziale: si reitera la richiesta di sospensione necessari ex art. 295 cpc per la pendenza avanti la Corte d'appello di Bologna l'impugnazione della sentenza del tribunale di Ravenna che ha riconosciuto la responsabilità in capo all'attore Al riguardo il G.I., dr.ssa Longhi, con l'ordinanza Parte_3
2 7.11.2023 così disponeva: “essendo prossima la decisione può comunque procedersi con l'attività istruttoria, ferma ogni valutazione della sentenza che verrà fatta in sede decisoria”.
In via preliminare: si reitera il rilievo di tardività della costituzione della terza chiamata in causa ( ) sulla Controparte_3
formulata eccezione in senso proprio di inoperatività della garanzia assicurativa contenuta nella comparsa di costituzione della datata 15.6.22 (v. eccezione formulata a verbale in prima udienza CP_2
16.6.22).
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dal Dott. , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto e comunque non provate per le motivazioni indicate in narrativa;
- condannare il Dott. a risarcire a tutti i danni subiti e subendi ex Parte_1 Controparte_1
art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà accertata in corso di causa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di un accertamento di inadempimento contrattuale di CP_1
assicurato per la Responsabilità civile professionale con
[...] Controparte_2
condannare quest'ultima a manlevare di tutte le somme da corrispondere in caso
[...] CP_1
di soccombenza.
Spese ed onorari interamente refusi.
Il tutto previa remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte non ammesse.
Parte_2
Nel merito, in via principale:
Rigettare le domande svolte dall'attore nei confronti di in quanto infondate Parte_2
in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
In via riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_1
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di (già Controparte_1 Controparte_4
in relazione ai danni subiti e subendi dall'attore per non essersi tempestivamente
[...]
3 costituito nel giudizio R.G. 912/2018 avanti al Tribunale di Ravenna e/o più in generale per il fatto che la copertura assicurativa di cui alla Polizza n. ITDMM15A201300004391 dal Controparte_5
medico sottoscritta per tramite del medesimo broker, quale suo intermediario di fiducia, si sia rivelata inadeguata quantomeno rispetto al periodo di retroattività prescelto e per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di al pagamento in favore dell'attore di Parte_2
qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo, condannare (già Controparte_1 Controparte_4
a risarcire/tenere indenne/manlevare a sua volta in relazione a
[...] Parte_2
quanto la stessa fosse costretta a corrispondere al dott. a qualunque titolo. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi del procuratore costituito.
Il tutto previa remissione in istruttoria per l'assunzione delle prove dedotte non ammesse.
Controparte_2
Nel merito:
Accertata e dichiarata l'inoperatività, in relazione al caso di specie, della garanzia assicurativa di responsabilità civile professionale prestata da nei confronti Controparte_2
della convenuta chiamante e, in ogni caso, la totale assenza di responsabilità di CP_1 quest'ultima in relazione ai danni lamentati dall'attore Dott. respingere integralmente, Parte_1
perché infondata, o, quanto meno, dichiarare assorbita la domanda di garanzia e manleva proposta dalla stessa nei confronti della scrivente Compagnia. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore della terza chiamata in garanzia
[...]
. Controparte_2
In via istruttoria:
Ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante di sul seguente capitolo di CP_1
prova:
1. vero che, in data 24.04.2018, riceveva, a mezzo pec, la comunicazione mediante la quale CP_1
UA Underwriting Agency aveva inoltrato alla stessa la mail del 23.04.2018, con cui CP_1
aveva dichiarato fuori garanzia il sinistro 2018/MCO/1156 Dott. / CP_5 Parte_1
4 ( , come da doc. 2 prodotto da parte di unitamente alla presente Persona_1 Per_2 CP_2
memoria istruttoria e che si rammostra.
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver stipulato nel 2016, per il tramite dell'intermediazione e della Parte_1
consulenza di la polizza assicurativa per la responsabilità professionale di medico CP_1
chirurgo successivamente rinnovata fino al 2020; di essere stato convenuto in Controparte_6
giudizio presso il Tribunale di Ravenna nel marzo 2018 per responsabilità professionale;
di aver dato pronta comunicazione della notifica per l'apertura del sinistro alla che lo rassicurava del CP_1
fatto che sarebbe stata la compagnia assicurativa a curarne la difesa in giudizio;
di aver scoperto solo nel 2021 di essere stato dichiarato contumace nel suddetto contenzioso, conclusosi, dopo la sua tardiva costituzione, con una condanna a suo carico per quasi € 300.000,00; di aver altresì appreso che ancora nell'aprile 2018 la compagnia aveva comunicato a broker del CP_5 Parte_2
gruppo che lo aveva poi comunicato a la non copertura perché il sinistro era fuori CP_5 CP_1
dal periodo di retroattività della polizza, caratterizzata da clausola claims made, e la conseguente non assunzione della difesa dell'odierno attore nel giudizio a Ravenna, senza che tali circostanze gli fossero in alcun modo rese note, ha convenuto in giudizio e CP_1 Parte_2
invocandone la responsabilità precontrattuale, per aver proposto una polizza claims made e retroattività di un solo anno, senza fornire alcuna adeguata informativa sui rischi connessi e contrattuale, per aver omesso di comunicare la reiezione del sinistro da parte della compagnia e la mancata assunzione della sua difesa nel giudizio a Ravenna, RG 912/2018 e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno, quantificato in € 306.938,71 pari all'importo della condanna comminatagli dal Tribunale di
Ravenna maggiorata di spese, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 Si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto della domanda con condanna CP_1 dell'attore ex art. 96 c.p.c., eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa per l'eventuale manleva della compagnia assicurativa;
nel merito, contestando di essere tenuta sia a dare Controparte_2
comunicazione della reiezione del sinistro - essendo a ciò obbligata invece, a norma dell'art. 13 del contratto di assicurazione, - sia a procedere all'apertura del sinistro, essendo a Parte_2
6 ciò tenuto il cliente, onerato anche di fornire, ai sensi dell'art. 10 del contratto, una serie di documenti mai inoltrati, deducendo altresì di aver dato compiuta informazione all'attore delle caratteristiche della polizza e della portata delle clausole claims made e rilevando comunque la copertura assicurativa del sinistro in virtù delle precedenti polizze stipulate dal sanitario, contestando infine la quantificazione del danno e invocando, ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. la condotta negligente dell'attore, che ben avrebbe potuto costituirsi e difendersi in giudizio.
1.2 Si è tempestivamente costituita (di seguito per brevità ), Parte_2 Parte_2 associandosi all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, rilevando, in fatto, di aver dato compiuta e tempestiva comunicazione a mezzo pec in data 24.4.2018 a CP_1
della reiezione del sinistro datata 23.4.2018 da parte di momento a partire dal quale nessuna CP_5 notizia o comunicazione più intervenne né da né da ed eccependo l'assenza di CP_1 Parte_1 alcun rapporto diretto contrattuale con l'attore, rivestendo il ruolo di mero collegamento tra la compagnia e mediatore e consulente dell'attore e quindi unico responsabile delle omissioni CP_1 lamentate;
contestando comunque la mancata prova, da parte dell'attore, che la sua costituzione avrebbe potuto condurre a un diverso esito del giudizio e invocandone la negligenza nella gestione del sinistro e nell'assunzione di informazioni al riguardo;
svolgendo altresì domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di per esserne tenuta indenne, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda attorea. La convenuta ha altresì invocato la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo in relazione sia al giudizio di appello promosso dall'attore avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, sia al giudizio promosso contro per CP_5 vedere riconosciuta l'operatività della polizza.
1.3 Autorizzata la chiamata con decreto del 12.2.2022, si è costituita tardivamente la compagnia
[...]
(di seguito per brevità , associandosi alla richiesta ex art. 295 Controparte_2 CP_2
c.p.c. e all'eccezione di improcedibilità, nel merito invocando l'inoperatività della polizza stipulata da per false dichiarazioni al momento della stipula e comunque associandosi alle difese del CP_1
proprio assicurato.
7 1.4 La causa, assegnato il termine per la presentazione della mediazione e disposto il conseguente rinvio, è stata istruita con l'assunzione di prove orali e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate, dopo l'assegnazione alla scrivente.
2. Preliminarmente va rilevato che la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. rispetto al contenzioso sulla responsabilità professionale dell'attore - in ogni caso non operante, trattandosi di giudizi pendenti in grado diverso e trovando applicazione piuttosto il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 8885 del 2023) – è questione non più riproposta da alcuna delle parti, visto l'intervenuto deposito da parte attrice della sentenza n. 949/2024 della Corte d'Appello di Bologna (doc. 43 att.), che ha integralmente confermato quella di primo grado.
Detta pronuncia non risulta sia stata fatta oggetto di ricorso in Cassazione.
Quanto invece alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. reiterata da in relazione al giudizio CP_2 avviato dall'attore nei confronti di per vedere riconosciuta l'operatività della polizza, la CP_5 richiesta non può essere accolta, dal momento che tale giudizio, dopo l'avvio della mediazione, non risulta essere stato introdotto (così a pagina 18 della memoria attorea ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.).
2.1 Venendo al merito, questi in sintesi i fatti.
Il dott. ha conferito in data 28.2.2011 un incarico di durata annuale, prorogato a tempo Parte_1
indeterminato alla scadenza, quale broker assicurativo a poi Controparte_4 divenuta (doc. A prodotto dal convenuto in adempimento dell'ordine di CP_1 CP_1
esibizione del 15.3.2024).
Più in dettaglio, incaricava di “amministrare per nostro conto tutta la nostra Parte_1 CP_1
posizione assicurativa apportando, ove necessario, le opportune modifiche e/o integrazioni che di volta in volta avremo di comune accordo pattuito e senza altro onere da parte nostra che non sia il pagamento dei relativi premi tramite Vostro. Vi confermiamo che solo voi siete autorizzati a trattare per nostro conto con tutte le compagnie Assicuratrici, ivi comprese le Delegatarie delle polizze attualmente in corso, anche chiedendo il trasferimento delle polizze stesse in altre sedi”.
Risulta in atti fattura del 2019 (doc. 21 att.) dell'importo di € 100,00 per l'attività di consulenza, assistenza e gestione polizze assicurative.
8 In data 31.3.20216 il dott. ha sottoscritto la polizza successivamente Parte_1 Controparte_6
rinnovata per fino al 2020 (doc. 2 condizioni generali di polizza e doc. 3 scheda di polizza); seguivano i rinnovi nel 2017, 2018 e 2019 (doc. 4, 5 e 6 att.).
Le schede di polizze recano l'indicazione di quale intermediario e la sottoscrizione di Parte_2
quale incaricato. CP_1
I pagamenti dei premi avvenivano sul conto di (doc. 7 comunicazione con CP_1 CP_1
indicate le proprie coordinate bancarie).
Nel marzo 2018 il dott. ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione degli eredi Parte_1 Per_1
per il risarcimento del danno per la morte di addebitabile, secondo gli attori, a Persona_1 una serie di interventi chirurgici eseguiti tra il 2012 e il 2016, con partecipazione anche dell'odierno attore (doc. 8 att.).
Il 27.3.2018 il dott. ha comunicato a (doc. 9 att.) l'avvenuta notifica, chiedendo Parte_1 CP_1
l'apertura del sinistro.
In data 11.4.2018 ha chiesto a l'apertura del sinistro, inoltrando la CP_1 Parte_2
comunicazione ricevuta dal cliente (doc. 7 Underwriting). ha notiziato dell'apertura del sinistro il cliente il successivo 16.4.2018 (doc. 10 att.), CP_1
chiedendo al dottore se avesse ricevuto la mail di conferma e richiesta di invio di relazione;
il dott. ha risposto affermativamente (scambio di mail doc. 11 att.). Parte_1
In data 23.4.2018 ha comunicato ad che il sinistro “risulterebbe fuori copertura” CP_5 Parte_2
per la presenza di clausola claims made con periodo di retroattività di un anno, escludendo pertanto di assumere la difesa dell'assicurato e informando che non ci sarebbero state ulteriori comunicazioni (doc.
8 ). Parte_2
ha notiziato tramite pec della reiezione del sinistro il 24.4.2018 (docc. 9 a e Parte_2 CP_1
9b), chiedendo a di informare l'assicurato. CP_1
Il dott. non è stato notiziato della reiezione;
appresa della contumacia nel giudizio di Parte_1
responsabilità nel febbraio 2021, ha provveduto a costituirsi chiedendo la rimessione in termini (doc.
14 att.), istanza rigettata dal Tribunale di Ravenna.
9 Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 639/2021 che ha condannato l'attore, un altro medico e la struttura al risarcimento del danno e accolto la domanda di regresso della struttura nei confronti dei due sanitari per 1/3 ciascuno (doc. 15 att.), ravvisando una responsabilità di tipo omissivo del dott. per non aver “nonostante gli esami ematochimici rivelassero già dal primo trimestre 2014 Parte_1
e, in maniera ancor più palese, nell'anno 2015 e segnatamente nel mese di novembre 2015, livelli di creatinina ed azotemia superiori e, poi, di molto superiori alla norma, il professionista non consigliò al paziente di praticare con assoluta urgenza l'intervento di riconversione del bypass”.
2.2 Ciò premesso in fatto, in diritto, con specifico riferimento alla natura dell'attività di broker assicurativo e, correlativamente, all'individuazione degli obblighi di diligenza ad essa connessi, la
Suprema Corte, pur se con riferimento alla previgente disciplina, ha avuto modo di evidenziare che “In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con
l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando
e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (Cass. sent. 12973 del 2010).
Attualmente il broker rientra nella più ampia categoria degli intermediari, di cui all'art. 109 del D. Lgs.
209 del 2005, Codice delle Assicurazioni Private, che accomuna, tra gli altri, “a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”, come Underwriting e “b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”, come
CP_1
Alla data di sottoscrizione della polizza di cui è causa il Codice delle Assicurazioni Private stabiliva, poi, quanto alle regole di comportamento, all'art. 120, denominato informazione precontrattuale e
10 regole di comportamento, che “
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo
109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'IVASS, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione…..”.
All'art. 183, denominato regole di comportamento, era stabilito che “Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
11 d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati….”.
Infine, il Regolamento ISVAP oggi IVASS n. 5 del 2006, così come poi successivamente modificato, all'art. 49, denominato informativa precontrattuale, stabilisce, tra gli altri, al comma 4, che “Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta” e all'art. 52, denominato adeguatezza dei contratti offerti, al comma 2 che “In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
2.3 Così ricostruito il contesto fattuale e la normativa di riferimento, la domanda nei confronti di appare fondata con riferimento a entrambi i profili di inadempimento lamentati. CP_1
Preliminarmente si precisa che le omissioni lamentate appaiono tutte riconducibili a una responsabilità di tipo contrattuale, in quanto costituiscono violazioni degli obblighi assunti dal convenuto CP_1 nel momento in cui ha assunto l'incarico di broker assicurativo per conto dell'attore.
- onerata di provare l'esatto adempimento della propria prestazione secondo i principi CP_1 affermati dalla Suprema Corte a SS.UU (sent. n. 13533 del 2001 “il creditore che agisca in giudizio per
l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione”) – non ha fornito né documentazione, né formulato istanze al fine di dimostrare, in primo luogo, di aver dato al
12 proprio cliente una adeguata informativa sulla polizza che gli veniva proposta, sulle sue caratteristiche e in particolare sulla clausola claims made, sulle conseguenze pregiudizievoli connesse a tale tipo di clausola, sul periodo di retroattività prescelto, sul confronto con la copertura prestata dalle precedenti polizze utilizzate dal cliente.
Irrilevante, al fine di escludere la sussistenza di tali obblighi in capo a la circostanza che CP_1 nella polizza di cui è causa sia indicato come mero “incaricato” e come CP_1 Parte_2
intermediario. era, pacificamente, il broker dell'attore, tenuto in quanto tale a tutti gli obblighi informativa CP_1 sopra riportati, ed è stato altresì, pacifica anche tale circostanza, l'unico referente in concreto ai fini della scelta e della sottoscrizione della polizza;
nessun contatto, infatti, vi è mai stato tra l'attore e personale di prima della stipula della polizza. Parte_2
Pacifico e incontestato che sia stata nella persona di , a proporre all'attore la CP_1 CP_4 polizza come confermato anche dalla teste attorea sentita all'udienza CP_5 CP_6 Tes_1 dell'1.3.2024, nulla ha allegato di come in concreto si siano svolte le trattative, se avesse CP_1
per esempio anche solo prospettato altre polizze, con diverse caratteristiche, se avesse evidenziato al cliente le differenze con le polizze pregresse o se il limite della retroattività di un anno fosse stato voluto e per quali ragioni dal cliente (prezzi delle polizze, assenza di situazioni considerate “rischiose”,
..).
Il fatto, quindi, che nel questionario del marzo 2016 (doc. 1 Underwriting e doc. B prodotto dalla convenuta in adempimento dell'ordine di esibizione già citato) il dott. abbia CP_1 Parte_1
indicato espressamente, come periodo di retroattività, quello di un anno, non è elemento di per sé solo in grado di far concludere per una scelta consapevole e informata da parte del cliente.
È vero che dal citato questionario risulta che il cliente è passato da una polizza con retroattività illimitata a una con retroattività di due anni, ma non c'è nessun elemento, perché non allegato da per individuare quali fossero le ragioni sottese a tali scelte e soprattutto se si sia trattato di CP_1
scelte ponderate prese dopo adeguata informativa.
Non può, quindi, sostenersi che il cliente avesse espresso una scelta consapevole e voluta circa una ulteriore limitazione della copertura assicurativa.
13 Era il broker a dover far presente al cliente, professionista sì, ma in tutt'altro settore, quali fossero i rischi connessi e quindi a sollecitare il medico anche a interrogarsi sull'idoneità della polizza in relazione alle possibili sue vicende professionali, tanto più se si considera la complessità del tema relativo alle clausole claims made.
Irrilevanti le difese di laddove quest'ultima invoca l'errore del cliente nell'averle inoltrato CP_1
la comunicazione di apertura del sinistro.
A parte il fatto che lungi dal dire al cliente che doveva indirizzare la comunicazione a CP_1
Underwritng, ha invece riscontrato la comunicazione e dichiarato altresì aperto il sinistro, quando peraltro in realtà non aveva ricevuto alcuna comunicazione al riguardo (doc. 11 att.).
Trattasi poi del medesimo iter seguito dal cliente in occasione di precedente sinistro, nel quale la compagnia aveva regolarmente assunto la difesa dell'assicurato (caso doc. 38-40 att.). CP_7
Vi era quindi una più che legittima aspettativa dell'attore di aver correttamente attivato la copertura e comunque in virtù dell'incarico di broker era comunque tenuta a rappresentare il cliente con CP_1
le compagnie.
In ogni caso, resta il fatto che non c'è alcuna correlazione causale tra tale “errore” del cliente e la vicenda successiva, in quanto il rifiuto di a gestire il sinistro è stato motivato esclusivamente CP_5
per la ritenuta non copertura temporale.
Parimenti irrilevanti - e comunque tardive - le deduzioni di su un inadempimento dell'attore CP_1
al mandato in esclusiva, per avere, dopo il mandato, sottoscritto una polizza anche con altro broker.
Non solo si tratta di circostanza mai contestata al cliente, ma altresì certo non idonea a giustificare la violazione da parte di dei suoi obblighi: avrebbe solo potuto, casomai, agire per CP_1 CP_1
la risoluzione del rapporto, cosa che non ha fatto, né risulta che abbia mai svolto contestazioni al riguardo al cliente.
Deve concludersi, quindi, per il mancato assolvimento da parte di degli obblighi informativi CP_1
di cui era onerata.
2.3.1 Oltre a questo profilo, in secondo luogo, è venuta meno ai suoi doveri anche nella CP_1
fase successiva alla stipula della polizza, omettendo di dare comunicazione del rifiuto della compagnia.
14 Sempre in virtù dell'incarico di broker - e in adempimento altresì del più generale dovere di dare esecuzione in buona fede ai propri obblighi contrattuali - avrebbe dovuto tempestivamente CP_1
comunicare al cliente la presa di posizione della compagnia, come peraltro già fatto in relazione al precedente sinistro già citato.
aveva espressamente richiesto a in conformità al punto 3 degli accordi di Parte_2 CP_1 collaborazione vigenti tra le parti (doc. 18 Underwrting), di curare l'inoltro della comunicazione al cliente.
Se poi avesse ritenuto di non essere a ciò tenuta, avrebbe dovuto, per rispetto del principio CP_1
di buona fede e correttezza sopra richiamato, darne comunicazione a , perché curasse Parte_2 questa direttamente l'invio della mail all'attore, vista l'importanza della questione.
quindi, ha violato i suoi doveri di broker e di intermediario, visto il ruolo in concreto CP_1
svolto, al di là della formale indicazione contenuta nella polizza di incaricato, sotto entrambi i profili contestati.
2.4 Venendo alla posizione di Underwriting, agente generale della compagnia la pretesa CP_5
attorea è parimenti fondata, sotto entrambi i profili.
Underwrting è formalmente qualificata come intermediaria nella polizza sottoscritta dall'attore.
Da tale qualifica discendono, per legge, gli obblighi informativi già sopra visti.
All'art. 13 delle condizioni di polizza è poi riportato che “con la sottoscrizione della Scheda di Polizza, facente parte integrante della presente Polizza, il Contraente conferisce all'Intermediario indicato nella Scheda di Polizza stessa il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
E' convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta: a) dalla Società all'Intermediario sarà considerata come fatta al Contraente/Assicurato; b) dall'Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente/Assicurato”.
Questi sono i dati rilevanti per il cliente.
Al cliente non è opponibile l'accordo di collaborazione intercorso tra e Parte_2 CP_1
Se ha scelto di collocare i prodotti assicurativi sul mercato avvalendosi di un terzo, di tale Parte_2 terzo risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c., salva la possibilità di rivalersi sullo stesso.
15 Né il fatto che tale terzo fosse comunque tenuto, in quanto broker del cliente, ad adempiere agli obblighi informativi costituisce motivo per far ritenere Underwriting esonerata dai suoi obblighi.
Ben possono, infatti, esservi una pluralità di soggetti tenuti, in virtù di titoli diversi, alle medesime prestazioni.
E comunque, rispetto alla comunicazione del rigetto, in base ai principi della buona fede , Parte_2 non avendo ricevuto alcun riscontro da parte di avrebbe dovuto verificare l'effettivo inoltro CP_1
al cliente, considerata la rilevanza della notizia, tanto più che si trattava di comunicazioni via mail o pec, quindi incombenti facilmente eseguibili senza apprezzabile sacrificio della parte.
Deve quindi concludersi per la fondatezza della domanda attorea, in punto an dell'invocata responsabilità, per entrambi i convenuti.
3. Venendo ora ai danni, l'unico inadempimento causalmente collegato alle conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'attore è quello concernente la mancata informativa sui rischi connessi alla scelta di una polizza claims made con retroattività di un solo anno.
Se adeguatamente informato, il professionista avrebbe, infatti, potuto sottoscrivere una polizza diversa con una retroattività più ampia e, in particolare, avrebbe potuto semplicemente rinnovare quella precedente in corso con con retroattività di 2 anni, che sarebbe stata sufficiente a coprire il CP_8
sinistro in esame, risalendo le omissioni causalmente rilevanti al novembre 2015, e a evitare così il danno oggi lamentato.
Né pare sostenibile, per escludere comunque l'operatività di diversa polizza, che il medico, al momento di sottoscrivere l'assicurazione, fosse consapevole della responsabilità omissiva e quindi che avesse reso dichiarazioni inesatte o reticenti che avrebbero inficiato la copertura assicurativa.
Prima della notifica dell'atto di citazione del marzo 2018 l'attore non aveva ricevuto nessuna contestazione circa il suo operato, né risulta che ne fossero pervenute alla struttura;
il paziente era peraltro stato trasferito in altra struttura e li deceduto, senza che l'attore ne fosse stato notiziato.
Non vi erano quindi elementi che potessero anche solo fondare il sospetto di poter essere convenuto in giudizio.
3.1 Quanto invece all'omessa comunicazione della reiezione della copertura e alla conseguente contumacia nel giudizio di responsabilità, non vi è nesso di causa con il danno oggi lamentato.
16 Da un lato, infatti, anche l'attore è responsabile della contumacia, dal momento che ben avrebbe potuto verificare prima la sorte del procedimento (le uniche comunicazione mail per informarsi della pratica risalgono al giugno del 2020) e attivarsi in mancanza di riscontri;
avrebbe altresì dovuto interrogarsi sulla circostanza del mancato conferimento di procura a un legale, così come della mancanza assoluta di contatti con un legale della compagnia.
In un simile contesto avrebbe dovuto quantomeno dubitare della sua regolare costituzione in giudizio
(come argomentato anche dal Tribunale di Ravenna, prima, e dalla Corte d'Appello di Bologna, poi, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini) e conseguentemente attivarsi.
Dall'altro, e la considerazione ha carattere assorbente, la tempestiva costituzione in giudizio non avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio.
Sostiene l'attore che avrebbe potuto dimostrare di aver più volte proposto al paziente la riconversione del bypass, ma che questa sarebbe stata rifiutata e che di ciò avrebbe potuto fornire prova documentale e testimoniale.
Sul punto, però, la Corte d'Appello di Bologna (pagine 15 e ss. della sentenza), oltre ad aver rilevato la contraddittorietà delle tesi difensive del dott. - che in primo grado non aveva contestato che Parte_1
le condizioni del paziente fossero indicative della necessità di una riconversione, sostenendo piuttosto di aver più volte suggerito l'intervento al paziente, che lo aveva però sempre rifiutato per poi affermare invece in appello che non vi era necessità di riconversione fino a quando fu poi effettivamente eseguita nel 2016 – ha rilevato l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati, senza indicazione dei testi e senza articolazione in capitoli specifici, al momento della, seppur tardiva, costituzione in primo grado.
Ancora, tali deduzioni difensive non tengono comunque conto del fatto che, risultando secondo i ctu
(così a pagina 14 della sentenza di primo grado) dovuto e necessario l'intervento in questione nel novembre 2015, dalla documentazione inerente il consenso al diverso intervento di laparocele eseguito in novembre 2015 sarebbe dovuta risultare tale indicazione al paziente e il suo rifiuto. Tutto ciò, tuttavia, non risulta, così che vi è prova documentale contraria alle deduzioni dell'attore.
3.2 Accertato l'inadempimento e il nesso di causa con il danno lamentato, lo stesso va identificato con l'onere economico connesso alla soccombenza nel giudizio di responsabilità professionale, pari a €
306.000,00, importo comprensivo di spese e interessi.
17 Non possono, invece, riconoscersi le spese del giudizio di appello, in quanto la soccombenza è stata determinata dall'infondatezza delle tesi ivi sostenute dal patrocinio dell'attore.
Quanto al danno non patrimoniale da stress e preoccupazione, si tratta di richiesta non supportata da alcuna allegazione specifica idonea a fornirne la prova.
Le convenute vanno pertanto condannate, in solido, a pagare all'attore la somma di € 306.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Considerato che l'attore ancora non ha effettuato alcun pagamento dell'importo in questione, non si ravvisano ragione per riconoscere altresì anche la rivalutazione su tali importi.
4. Venendo ora alla domanda trasversale formulata da , la stessa è fondata e va accolta. Parte_2
è venuta meno ai suoi doveri non solo nei confronti del cliente, ma anche di , CP_1 Parte_2
cui la legava un rapporto di collaborazione professionale.
In base all'accordo di collaborazione, punto 1, era tenuta a fornire a Parte_2 CP_1
l'adeguata consulenza e assistenza tecnica e informativa con riguardo ai prodotti segnalati e, punto 2, di tale informativa si sarebbe avvalsa per il collocamento presso i propri clienti, rispetto ai CP_1
quali aveva, punto 3, il divieto di contatto diretto. Parte_2
non ha dedotto di aver ricevuto una informativa o una assistenza inadeguata da parte di CP_1
relativamente alla polizza in esame;
ciononostante, ha omesso ogni informativa al cliente Parte_2
cui ha proposto il prodotto offerto da e non ha poi curato la comunicazione del rigetto Parte_2
inoltratagli tempestivamente da . Parte_2 va quindi condannata a tenere indenne di quanto questa pagherà all'attore in CP_1 Parte_2
virtù della presente sentenza.
5. Infine, è parimenti fondata la domanda di manleva di nei confronti di CP_1 CP_2
Non può, infatti, accogliersi la tesi della compagnia circa l'inoperatività della polizza per avere il cliente reso informazioni inesatte e reticenti.
Premesso che si tratta di mera difesa, come tale non soggetta al termine di decadenza della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. n. 18742 del 2019) e premesso che la richiesta alla compagnia è avvenuta durante il periodo di operatività ai sensi dell'art.
3.1 delle condizioni speciali di polizza, la
18 mera comunicazione del 24.4.2018 di diniego copertura ricevuta da non può considerarsi CP_1
circostanza che avrebbe dovuto essere comunicata alla compagnia.
Non è infrequente, soprattutto con le clausole claims made, che si pongano temi di copertura, ma da ciò non deriva automaticamente una responsabilità del broker. non aveva, alla data di sottoscrizione della polizza, elementi per ritenere che dal diniego di CP_1
cui sopra ne sarebbe derivato un contenzioso a suo carico, neppure avendo elementi, a quella data, per sapere per esempio se la pretesa contro il medico sarebbe o meno stata accolta o se comunque la dedotta inoperatività fosse o meno fondata.
Non aveva ricevuto alcun tipo di rilievo o contestazione dal cliente, che aveva anzi rinnovato regolarmente la polizza.
Non può quindi sostenersi che abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti alla compagnia. CP_1
La compagnia va quindi condannata a tenere indenne di quanto questa pagherà all'attore o a CP_1
in virtù della presente sentenza. Parte_2
6. Venendo infine alle spese di lite, l'attore ha diritto alla loro rifusione in solido dai convenuti soccombenti;
la liquidazione è secondo i valori medi delle quattro fasi.
Il convenuto ha diritto alla rifusione delle spese di lite da e la convenuta CP_1 CP_2
da parte di sempre con la liquidazione secondo i parametri medi. Parte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità di e per i titoli di cui in parte CP_1 Parte_2
motiva, condanna e in solido a pagare a a CP_1 Parte_2 Parte_1
titolo di risarcimento danni, la somma di € 306.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna a tenere indenne di quanto questa pagherà a CP_1 Parte_2 [...]
in virtù della presente sentenza. Parte_1
Condanna a tenere indenne di quanto questa Controparte_2 CP_1
pagherà a e/o a in virtù della presente sentenza. Parte_1 Parte_2
19 Condanna e in solido a rimborsare a le spese di CP_1 Parte_2 Parte_1
lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 22.457,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 22.457,00 CP_1 Parte_2
per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_2 CP_1
liquidano in € 545,00 per spese, € 22.457,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 19 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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