Articolo 2 della Legge 7 luglio 2016, n. 137
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 luglio 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 23 luglio 2016