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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2659/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, via Cialdi n. 3/D, con l'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
) e gli avv.ti VILLASCHI GIANLUIGI e ARCADI CLAUDIO, dai C.F._1 quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in CONCA D'ORO 289 00141 ROMA con l'avv. LONGO
BIFANO FRANCESCO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia il 19.1.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello alla sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Civitavecchia il 19.1.2022, con cui è stata accolta la domanda proposta da CP_1 in nome e per conto di , e , nella
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore , con conseguente Persona_1
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condanna dell'odierna appellante al pagamento in loro favore della somma di € 1.800,00, oltre spese di lite, a titolo di compensazione pecuniaria in virtù del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo NO 943 Malè (Maldive) – Roma Fiumicino del 23.7.2019.
A sostegno dell'appello, la compagnia aerea ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ingiustamente rigettata dal Giudice di Pace, fondata sul rilievo che
[...] non riveste né la qualifica di vettore contrattuale né quella di vettore operativo;
inoltre, ha Pt_1 dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto non provata la circostanza eccezionale esimente costituita dalla condotta molesta e aggressiva di due passeggere imbarcate sul volo di andata della medesima rotazione e dalla conseguente necessità di adottare misure di sicurezza.
Si è costituita la in nome e per conto di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , contestando nel merito l'infondatezza dei motivi di appello.
[...] Persona_1
La causa, di natura documentale, è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.4.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato.
Con riferimento alla questione della legittimazione passiva per le domande risarcitorie di cui si tratta, va rilevato che le normative applicabili alla materia, segnatamente la convenzione di
Montreal del 1999 e il Regolamento (CE) n. 261/2004, equiparano il ruolo del "vettore contrattuale" – ossia la compagnia aerea con cui viene concluso il contratto di trasporto – a quello del "vettore di fatto" – ossia la compagnia che materialmente esegue il trasporto. Tale equiparazione mira a garantire la tutela del passeggero, proteggendolo da eccezioni strumentali di carenza di legittimazione sollevate dai diversi vettori aerei. Resta salva, tuttavia, la possibilità per i vettori di rivalersi nei rispettivi rapporti interni.
Nello specifico, la Convenzione di Montreal disciplina, all'articolo 30, la responsabilità dei vettori contrattuali e di fatto nei casi di trasporto eseguito da più vettori successivi;
all'articolo 39, definisce le nozioni di "vettore contrattuale" e "vettore di fatto", permettendo al passeggero di agire contro entrambi;
e all'articolo 40, stabilisce la loro responsabilità solidale nei confronti del passeggero.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, invece, all'articolo 2(b), definisce il "vettore aereo operativo" come la compagnia aerea che effettua o intende effettuare un volo nel contesto della protezione dei diritti dei passeggeri;
all'articolo 3(5), stabilisce l'applicabilità del regolamento anche quando il volo è operato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha stipulato il contratto, equiparando così la posizione del vettore contrattuale a quella del vettore di fatto;
e
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
infine, all'articolo 13, consente ai vettori di esercitare azioni di rivalsa nei rapporti interni tra di loro nel caso in cui uno dei vettori abbia versato una compensazione ai passeggeri.
Tale quadro normativo, volto alla protezione del passeggero, assicura che questi possa far valere i propri diritti nei confronti di entrambi i vettori, contrattuale e di fatto, senza essere penalizzato dalle distinzioni tra i due. Contestualmente, viene garantita ai vettori la possibilità di regolare internamente le responsabilità e le compensazioni mediante azioni di rivalsa, mantenendo l'equilibrio tra le parti coinvolte nel trasporto aereo.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che, ai fini della qualificazione di Parte_1 quale vettore contrattuale è irrilevante la circostanza che i passeggeri abbiano acquistato il biglietto del volo nell'ambito di un pacchetto turistico emesso da un tour operator.
Invero, è pacifico che il contratto di trasporto è stato stipulato con la quale è Parte_1 quindi titolare di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria.
3. Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea ha dedotto la sussistenza di una circostanza eccezionale che avrebbe causato il ritardo del volo, costituita dall'adozione di misure di sicurezza imposte dalla condotta molesta di due passeggere sul volo di andata della medesima rotazione.
Orbene, deve ritenersi che non sia stata fornita in giudizio la prova liberatoria richiesta dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004.
La Corte di Giustizia ha chiarito che la circostanza eccezionale che abbia inciso su un precedente volo operato dal medesimo vettore con il medesimo aeromobile nell'ambito di una stessa rotazione può essere valutata ai fini esimenti della responsabilità del vettore secondo il
Regolamento UE n. 261/2004, qualora sussista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, cosa che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19,
EU:C:2020:460, punto 54).
Pertanto, la compagnia aerea, anziché limitarsi ad allegare la circostanza per cui il volo precedente e quello per cui è causa sono sulla medesima rotazione, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causalità diretta nel senso sopra precisato, allegando e dimostrando in che modo il ritardo del volo precedente ha determinato quello oggetto di causa. Invece, nessun elemento è stato offerto al fine di valutare per quale ragione il ritardo del volo di andata si è inevitabilmente ripercosso sul volo di ritorno, neppure con riferimento ai rispettivi orari di partenza/arrivo.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale lacuna assertiva, prima ancora che probatoria, conduce necessariamente al rigetto del motivo.
Peraltro, il fatto che l'allontanamento delle passeggere moleste abbia comportato una dilazione di 1 ora e 27 minuti non risulta sorretta da adeguata prova, stante l'inefficacia probatoria del documento riportante la misura di tale intervallo temporale (identificato come “segue 4”) di cui non è possibile accertare la provenienza.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 19.1.2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 14 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2659/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, via Cialdi n. 3/D, con l'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA
) e gli avv.ti VILLASCHI GIANLUIGI e ARCADI CLAUDIO, dai C.F._1 quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in CONCA D'ORO 289 00141 ROMA con l'avv. LONGO
BIFANO FRANCESCO ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia il 19.1.2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello alla sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Civitavecchia il 19.1.2022, con cui è stata accolta la domanda proposta da CP_1 in nome e per conto di , e , nella
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore , con conseguente Persona_1
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condanna dell'odierna appellante al pagamento in loro favore della somma di € 1.800,00, oltre spese di lite, a titolo di compensazione pecuniaria in virtù del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo NO 943 Malè (Maldive) – Roma Fiumicino del 23.7.2019.
A sostegno dell'appello, la compagnia aerea ha insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ingiustamente rigettata dal Giudice di Pace, fondata sul rilievo che
[...] non riveste né la qualifica di vettore contrattuale né quella di vettore operativo;
inoltre, ha Pt_1 dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto non provata la circostanza eccezionale esimente costituita dalla condotta molesta e aggressiva di due passeggere imbarcate sul volo di andata della medesima rotazione e dalla conseguente necessità di adottare misure di sicurezza.
Si è costituita la in nome e per conto di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , contestando nel merito l'infondatezza dei motivi di appello.
[...] Persona_1
La causa, di natura documentale, è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.4.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato.
Con riferimento alla questione della legittimazione passiva per le domande risarcitorie di cui si tratta, va rilevato che le normative applicabili alla materia, segnatamente la convenzione di
Montreal del 1999 e il Regolamento (CE) n. 261/2004, equiparano il ruolo del "vettore contrattuale" – ossia la compagnia aerea con cui viene concluso il contratto di trasporto – a quello del "vettore di fatto" – ossia la compagnia che materialmente esegue il trasporto. Tale equiparazione mira a garantire la tutela del passeggero, proteggendolo da eccezioni strumentali di carenza di legittimazione sollevate dai diversi vettori aerei. Resta salva, tuttavia, la possibilità per i vettori di rivalersi nei rispettivi rapporti interni.
Nello specifico, la Convenzione di Montreal disciplina, all'articolo 30, la responsabilità dei vettori contrattuali e di fatto nei casi di trasporto eseguito da più vettori successivi;
all'articolo 39, definisce le nozioni di "vettore contrattuale" e "vettore di fatto", permettendo al passeggero di agire contro entrambi;
e all'articolo 40, stabilisce la loro responsabilità solidale nei confronti del passeggero.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, invece, all'articolo 2(b), definisce il "vettore aereo operativo" come la compagnia aerea che effettua o intende effettuare un volo nel contesto della protezione dei diritti dei passeggeri;
all'articolo 3(5), stabilisce l'applicabilità del regolamento anche quando il volo è operato da un vettore diverso da quello con cui il passeggero ha stipulato il contratto, equiparando così la posizione del vettore contrattuale a quella del vettore di fatto;
e
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
infine, all'articolo 13, consente ai vettori di esercitare azioni di rivalsa nei rapporti interni tra di loro nel caso in cui uno dei vettori abbia versato una compensazione ai passeggeri.
Tale quadro normativo, volto alla protezione del passeggero, assicura che questi possa far valere i propri diritti nei confronti di entrambi i vettori, contrattuale e di fatto, senza essere penalizzato dalle distinzioni tra i due. Contestualmente, viene garantita ai vettori la possibilità di regolare internamente le responsabilità e le compensazioni mediante azioni di rivalsa, mantenendo l'equilibrio tra le parti coinvolte nel trasporto aereo.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che, ai fini della qualificazione di Parte_1 quale vettore contrattuale è irrilevante la circostanza che i passeggeri abbiano acquistato il biglietto del volo nell'ambito di un pacchetto turistico emesso da un tour operator.
Invero, è pacifico che il contratto di trasporto è stato stipulato con la quale è Parte_1 quindi titolare di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria.
3. Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea ha dedotto la sussistenza di una circostanza eccezionale che avrebbe causato il ritardo del volo, costituita dall'adozione di misure di sicurezza imposte dalla condotta molesta di due passeggere sul volo di andata della medesima rotazione.
Orbene, deve ritenersi che non sia stata fornita in giudizio la prova liberatoria richiesta dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004.
La Corte di Giustizia ha chiarito che la circostanza eccezionale che abbia inciso su un precedente volo operato dal medesimo vettore con il medesimo aeromobile nell'ambito di una stessa rotazione può essere valutata ai fini esimenti della responsabilità del vettore secondo il
Regolamento UE n. 261/2004, qualora sussista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, cosa che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19,
EU:C:2020:460, punto 54).
Pertanto, la compagnia aerea, anziché limitarsi ad allegare la circostanza per cui il volo precedente e quello per cui è causa sono sulla medesima rotazione, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causalità diretta nel senso sopra precisato, allegando e dimostrando in che modo il ritardo del volo precedente ha determinato quello oggetto di causa. Invece, nessun elemento è stato offerto al fine di valutare per quale ragione il ritardo del volo di andata si è inevitabilmente ripercosso sul volo di ritorno, neppure con riferimento ai rispettivi orari di partenza/arrivo.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale lacuna assertiva, prima ancora che probatoria, conduce necessariamente al rigetto del motivo.
Peraltro, il fatto che l'allontanamento delle passeggere moleste abbia comportato una dilazione di 1 ora e 27 minuti non risulta sorretta da adeguata prova, stante l'inefficacia probatoria del documento riportante la misura di tale intervallo temporale (identificato come “segue 4”) di cui non è possibile accertare la provenienza.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 138/2022, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 19.1.2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 14 luglio 2025
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