Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
n. 15501/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15501/2022 RGAC e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Largo Parte_1
Torraca 71 presso gli avv.ti Fabio Antonelli ed Andrea Esposito, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso notificato
ATTRICE
E
, in persona del ope legis rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz 11
CONVENUTO
Nonché
, domiciliato in Napoli alla Piazza Pignasecca 15 Controparte_3
LITISCOSORTE
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Con decreto del 19/4/2022 il Tribunale penale di Napoli ha liquidato in favore di Pt_1
la somma di euro 545,50, di cui 485,50 a titolo di compenso per aver custodito 12
[...] colli contenenti apparecchi da videopoker dal 18/9/2013 al 16/5/2016 nell'ambito del processo 19465/2014 a carico di , ed euro 60 per indennità di trasporto;
Controparte_3
a detto decreto si è opposta chiedendo di riliquidare in proprio favore e Parte_1 per la stessa causale la somma di euro 6730,72 o la diversa somma ritenuta giusta ma sempre superiore a quella già liquidata, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il chiedendo di Controparte_1 rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad , il quale non si è Controparte_3 costituito;
il rito sommario è stato mutato in rito ordinario;
ora la controversia va decisa.
Si fa presente che la procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante di
[...] agli avvocati Antonelli ed prima che iniziasse il presente procedimento, CP_4 CP_3 era allegata al ricorso notificato al Ministero della Giustizia.
Nel provvedimento impugnato, la liquidazione della somma di euro 545,50 è così motivata:
La società opponente sostiene che per liquidare l'indennità di custodia andassero applicate le vigenti tariffe prefettizie, mentre secondo parte opposta correttamente è stato usato un criterio equitativo.
L'art. 58.2 TU Spese di Giustizia dispone che l'indennità dovuta al custode giudiziario “è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.” La tabella emanata ex art. 59 TU Spese Giustizia, in pagina 2 di 3 questo caso, è il D.Min. Giustizia 265/2006, ma non disciplina la custodia di oggetti come gli apparecchi da videopoker. L'art. 5 del DM citato recita: “ Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato.”. Come affermato da Cass. 2507/2022: “Deve … ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.” Tanto premesso, non è contestato dalla parte opposta, il , che nella zona di Napoli, all'epoca dei fatti, erano in Controparte_1 vigore tariffe prefettizie che contemplavano l'indennità di custodia di beni come gli apparecchi da videopoker: e come usi locali, in base al principio enunciato dalla citata Cass. 2507/2022, vanno applicate tali tariffe prefettizie. In base agli analitici calcoli svolti nel ricorso introduttivo e non specificamente contestati nella comparsa di costituzione di parte resistente, dunque, la somma spettante a per l'opera Parte_1 prestata quale custode giudiziaria nel processo penale 19465/2024, ammonta ad euro 6.730,72, ed in tale misura va riliquidata l'indennità di custodia nel caso specifico.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15501/2022 rgac vertente tra: Pt_1
, opponente;
, opposto;
, litisconsorte;
[...] Controparte_1 Controparte_3 così provvede: 1) In riforma del decreto opposto, riliquida in euro 6730,62 l'indennità spettante a
[...] quale compenso per aver custodito 12 colli contenenti apparecchi da Parte_1 videopoker dal 18/9/2013 al 16/5/2016 nell'ambito del processo 19465/2014 a carico di Controparte_3
2) Condanna il a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che liquida in € 133 per esborsi ed € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore degli avv.ti Fabio Antonelli e Andrea Esposito. Così deciso in Portici in data 9/3/2025 Il Giudice
pagina 3 di 3