TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
39/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dott. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di ruolo 39/2024 per separazione consensuale formulato ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. promosso da
, nata in [...] il [...], cittadina italiana residente in [...]
Sisto V, n 9 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pucciarelli del Foro di C.F._1
Macerata (c.f. ) in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ma da C.F._2
considerarsi parte integrante del presente atto, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Tolentino (MC) in via Oberdan n. 5, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio gratuito a spese dello Stato in virtù di Delibera del C.O.A. di Macerata del 29.5.2023 (doc. 1 – 2), con espressa autorizzazione all'invio delle comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo p.e.c.
Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...], Macedonia del Nord, il 21 dicembre 1987, cittadino italiano residente CP_1
a Tolentino in via Sisto V 9, codice fiscale rappresentato e difeso, per procura C.F._3
alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto
1 anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'Avv. Simone Serrani, del foro di
Macerata, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Tolentino, Galleria Fornace Massi scn, pec Email_2
RESISTENTE
e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
avente ad oggetto la domanda separazione coniugale e di regolamentazione del mantenimento e dei tempi di permanenza dei figli minori (nato il [...]), (nato il Persona_1 Persona_2
19/12/2011) e (nata il [...]) Persona_3
con note di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 parte ricorrente chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, pronunciare la separazione tra le parti confermando le condizioni già indicate, in via provvisoria ed urgente, nell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22, in particolare: autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disponendo l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3
disciplinando le visite del padre per i fine settimana alternati e infrasettimanali, come da ordinanza sopra richiamata;
ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento, entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo che – a differenza di quanto stabilito in ordinanza, stante la grande differenza di redditi tra i coniugi e le necessità di mantenimento dei minori - non potrà essere inferiore ad € 300,00 per ogni figlio, da rivalutarsi secondo Istat, ed autorizzando al genitore stabilmente convivente a richiedere per intero all'Inps il versamento dell'assegno unico universale;
ponendo a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli come da “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso l'intestato Tribunale;
stante, poi, la differenza di reddito tra i coniugi, la condizione di invalidità della moglie – nonostante la quale è stata sempre sola ad occuparsi delle esigenze dei figli - quindi la sua condizione di “debolezza”
2 economica rispetto al marito, Voglia porre a carico di l'obbligo di versarle un assegno di CP_1
mantenimento dell'importo non inferiore ad € 200,00; confermando l'assegnazione alla madre della casa familiare di via Sisto V n. 9 a Tolentino, in locazione, quindi ordinando a di consegnare tutte le chiavi di accesso all'immobile, compreso il CP_1
garage;
La difesa istante, inoltre, dichiara di voler rinunciare alla domanda di addebito della separazione formulata in ricorso ma chiede che le spese del giudizio siano poste a carico del coniuge resistente il quale, sino ad oggi, ha rifiutato ogni proposta conciliativa impedendo di addivenire ad una separazione consensuale”
mentre parte resistente chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Rigettare la richiesta di addebito della separazione al sig. ; CP_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ed , senza addebito CP_1 Parte_1
alcuno ed alle condizioni di seguito proposte:
“1. I coniugi vivranno separati,liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno dandone preventiva comunicazione all'altro.
2. L'appartamento in locazione sito a Tolentino in via Sisto V n. 9, che costituisce attualmente la casa familiare, è assegnato alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai tre minori. Parte_1
3. i tre figli e ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé a fine CP_1
settimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o alle ore 10:30 se non vi è scuola, nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e sino alle 21:00.
4. Per quanto concerne le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre e con la madre, ad anni alterni, il giorno della vigilia con l'uno e quello di Natale con l'altro, così il giorno di Santo Stefano ed il 31 dicembre, il 1 Gennaio e l'Epifania; per le festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre;
anche per tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc) varrà il principio dell'alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo continuativo di 30
3 giorni da stabilire concordemente con l'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno ed in tale periodo sono autorizzati a viaggiare in Macedonia per visitare i familiari materni e paterni.
5.Dal punto di vista economico, il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli minori CP_1
versando alla moglie, tramite bonifico sul c/c a lei intestato entro il 20 di ogni mese, un di complessivi euro 600,00 (seicento) pari ad euro 200 per ciascun figlio, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici Istat ed autorizza la moglie all'incasso per intero dell'assegno unico universale versato dall'INPS.
6. Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno, secondo i criteri stabiliti nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Macerata;
ciascun coniuge dovrà rimborsare all'altro quanto anticipato a tale titolo entro il mese successivo alla data in cui la spesa è stata richiesta e documentata;
7. I beni mobili in comunione tra i coniugi, in particolare gli accantonamenti sul conto corrente svizzero ei gioielli in oro ricevuti in occasione delle nozze, saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi;
gli effetti ed oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento;
9. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dichiarano fin d'ora di non opporsi all'eventuale espatrio.”
- condannare parte attrice alle spese del procedimento in ragione della violazione dell'art. 473 bis n 18
e per la mancata produzione dei documenti previsti dall'art. 473 bis n. 12”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
****
Con ricorso, si sensi dell'art. 473 bis 47, chiedeva la pronuncia di separazione Parte_1
da con il quale aveva contratto matrimonio nel comune di Zajas in Macedonia del CP_1
4 Nord in data 4 gennaio 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero 110 anno 2022 parte II serie C (doc. 3 di parte ricorrente).
Deduceva più specificamente la ricorrente 1) che l'unione coniugale era affetta da criticità sin dai primi anni a causa del carattere egoista e poco attento alle esigenze della famiglia del coniuge nonché dalla inclinazione del medesimo al gioco d'azzardo; 2) che le dette criticità erano aggravate dalla messa in atto, da parte del coniuge, e nei confronti della medesima ricorrente, di condotte di grave maltrattamento, in particolare negli anni 2011 e 2012 (cfr. foglio 2 e 3 del ricorso), e alle quali era seguito il collocamento della donna e del primogenito in una struttura protetta nonché la Per_1
presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale del Comune di Tolentino;
3) che, successivamente, la ricorrente, perché convinta del pentimento del coniuge, decideva di rientrare presso l'abitazione familiare ma nell'anno 2012, a seguito della perpetrazione di altre condotte di maltrattamento da parte del coniuge, veniva collocata novamente in una struttura protetta con i due figli minori;
4) che, anche in questa seconda occasione, la medesima di poi faceva rientro presso l'abitazione familiare e riprendeva la convivenza anche perché, nel frattempo, era nata la terzogenita
5) che, subito dopo la nascita di quest'ultima, la ricorrente scopriva di essere affetta da Per_3
“maculopatia di Stangardt”, ossia da una malattia rara caratterizzata dalla perdita progressiva della visione centrale dell'occhio, tanto che, nel 2013, le era stata riconosciuta l'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80%; 6) che, a seguito del sisma del 2016,
l'abitazione familiare diventava inagibile e il nucleo familiare, nella specie la ricorrente, percepiva il contributo per l'autonoma sistemazione pari a € 1.000,00 al mese con il quale provvedeva ai bisogni suoi e dei figli senza chiedere nulla al coniuge il quale lavorava come muratore;
7) che, nell'anno
2022, la medesima otteneva anche il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità con conseguente percezione, da parte dell'INPS, di una pensione di invalidità di € 500,00 al mese, mentre il contributo per l'autonoma sistemazione veniva revocato in quanto non proprietari dell'immobile danneggiato;
8) che, nel frattempo, la relazione coniugale continuava affetta dalle medesime criticità in quanto il coniuge non desisteva dalle condotte di maltrattamento cosicché la ricorrente si determinava nel chiedere la separazione con addebito al coniuge.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente. In CP_1
particolare non negava la sussistenza di una conflittualità di coppia ma la imputava anche al carattere della coniuge, incline al litigio e al rimprovero, ma negava di avere messo in atto condotte di maltrattamento nei confronti della medesima. Deduceva, quindi, che sino al 2016 l'economia della
5 famiglia era fondata sui redditi da lavoro come apprendista dello stesso resistente, pari a € 1.200,00 al mese e, dal 2013 dalla pensione della coniuge di circa 280,00 al mese, con i quali il nucleo familiare provvedeva al pagamento di tutte le spese necessarie al sostentamento dello stesso. Deduceva inoltre che, dopo il sisma del 2016, la condizione lavorativa del medesimo era migliorata in quanto aveva reperito un'occupazione come operaio presso la ditta edile Rest Edil di Tolentino, con la quale egli lavora tutt'ora, percependo uno stipendio più alto rispetto al passato con il quale anch'egli aveva contribuito al mantenimento della famiglia. La coniuge, invece, aveva incassato interamente il contributo per l'autonoma sistemazione elargito dalla Regione Marche, dall'anno 2017 all'anno 2022, depositandolo su un conto corrente in Svizzera intestato agli zii materni della donna. Deduceva, infine, che nel 2022 la condizione reddituale dello stesso migliorava ulteriormente giungendo egli a percepire un reddito di circa 27.000,00 euro all'anno mentre la ricorrente fruiva della pensione di invalidità, nel 2022 incrementata sino ad € 500,00 al mese oltre all'assegno unico per i figli parti a €
700,00 al mese incassato interamente dalla coniuge. Per tutti questi motivi concludeva aderendo alla domanda di separazione e, quanto alla restante parte della domanda, formulava le conclusioni sopra riportate.
Va pronunciata la separazione dei coniugi stante il comportamento processuale tenuto dagli stessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 28 marzo 2024, nonché successivamente all'ordinanza del 4 aprile 2024, con la quale i medesimi sono stati autorizzati a vivere separati in ragione della crisi nella quale era entrata irreversibilmente la relazione affettiva. Le posizioni processuali assunte dalle stesse nel prosieguo del giudizio e le conclusioni rassegnate induce, infatti, a ritenere che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, altresì, preso atto della rinuncia, da parte della ricorrente, alla domanda di addebito al coniuge della separazione.
Quanto ai figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2 Per_3
17/1/2013), va disposto l'affido congiunto dei medesimi ad entrambi i genitori, così come per altro chiesto da questi ultimi, non essendovi ragioni per derogare al principio della bigenitorialità.
Rileva il collegio che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto la messa in atto, da parte del coniuge e nei confronti della stessa ricorrente di condotte di maltrattamento, in CP_1
particolare negli anni 2011 e 2012 (cfr. foglio 2 e 3 del ricorso), e alle quali erano seguiti ben due
6 collocamenti della donna e dei figli minori, quelli che nel frattempo erano già nati, in una struttura protetta nonché la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale.
Sempre dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge come la scelta di rientrare presso l'abitazione familiare con i figli e di riprendere la convivenza, è stata tuttavia attuata dalla medesima ricorrente adducendo, a sostegno della stessa, un immutato affetto per il coniuge. Il che, tuttavia, desta perplessità perché evidenzia, a tratti, una certa ambivalenza del comportamento tenuto dalla donna. Di fronte al pericolo per l'incolumità sua e dei figli, e alla paura in generale generata dalla violenza domestica, la scelta fatta dalla donna non appare tutelante della stessa e dei figli, tanto più, dopo che la stessa aveva sperimentato la rete di protezione messa in campo all'ente pubblico su mandato del Tribunale per i Minorenni che avrebbe dovuto, quindi, rafforzarne la determinazione nel compiere scelte tutelanti (cfr. sul punto anche valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 9 agosto 2024 laddove le professioniste incaricato di redigere la valutazione, dott.ssa
[...]
psicologa, dott.ssa Elisabetta RIPARI, assistente sociale, osservano quanto alla ricorrente Per_4
che “..i sentimenti che prevalgono nel corso dei colloqui vanno da uno stato di profonda amarezza dovuta al pensiero di avere fatto tutto quanto in suo potere per salvare la famiglia e per fare crescere bene i figli e dall'altro da idee ossessive rispetto all'ex coniuge al quale appare ancora fortemente legata, se pur mostrando stati d'animo o convinzioni a tratti ambivalenti”
Oltre a ciò vi è che, con note del 30 settembre 2024, parte ricorrente depositava in giudizio la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero con riferimento al procedimento penale
RGNR 16/2024 iscritto a carico di a seguito della CNR 23-1 del 2 gennaio 2024 della CP_1
Stazione CC di Tolentino per condotte di maltrattamento attuate negli anni 2011 e 2012 mentre, in ultimo, non è dato bene comprendere, in atti non vi è nulla se pure la ricorrente afferma di averlo fatto (ricorso foglio 2), se la medesima avesse sporto denuncia all'epoca dei fatti, quando ne era seguito il collocamento in protezione, e quale fosse stato l'esito del giudizio penale che ne era scaturito. Dal certificato del casellario giudiziale recante la data del 22.2.2024, prodotto sub doc. 6 di parte resistente, emerge in ogni caso che, a quella data, il resistente non aveva riportato condanne penali. Infine vi è la rinuncia, sempre da parte della ricorrente, alla domanda di addebito della separazione al coniuge.
La valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali esperita nel corso del giudizio non ha dato, di poi, conto di criticità ostative all'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori ma, se del caso, della necessità per il padre, ma anche per la madre, di aderire ad un percorso di sostegno alla
7 genitorialità ai fini di migliorare la relazione dello stesso con i figli ad oggi irretita, sia per la separazione in atto, sia per lo stile educativo dell'uomo tendenzialmente autoritario “centrato sugli aspetti che riguardano l'educazione e soprattutto la sicurezza dei figli ma non pienamente adatto sul piano emotivo-affettivo con dei ragazzi ormai pre-adolescenti, che necessitano anche di un altro tipo di supporto rispetto a quello morale/pratico (cfr. valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 9 agosto 2024)”. Trattasi di percorso incoercibile (Cassazione n.13506/2015) ma, in ultimo, imprescindibile ai fini di un recupero di una valida relazione con i figli e per la riuscita di una reintegrazione familiare che sarà possibile solo ove le parti vogliano superare il conflitto generato dal fallimento del progetto familiare e dare corso all'esercizio in comune della funzione genitoriale nell'interesse dei figli a crescere in condizioni di serenità psico-fisica.
Quanto collocamento dei minori, esso va disposto presso la madre alla quale, pertanto, va assegnata l'abitazione familiare sita a Tolentino in via Sisto V n. 9.
Il padre potrà tenere con sé i figli a finesettimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola, o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o dalle ore 10:30 del sabato mattina, se non vi è scuola, sino alle ore 10:30 del lunedì mattina, nonché nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alle 21:00, o dalle ore 10:30 del mattino, o dal diverso orario che le parti vorranno eventualmente concordare se non vi è scuola, sino alle ore 21:00
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
Quanto al contributo al mantenimento da versare da parte del padre per ciascun minore deve tenersi in conto che non è controversa in atti la circostanza per la quale il resistente è percettore di
8 una retribuzione netta di circa € 2.000,00 al mese (cf. comparsa conclusionale del resistente foglio 3 laddove il medesimo dichiara che, l'ultimo reddito imponibile, è stato pari a € 27.747,00 nonché doc.
12, 13, 14 allegati alla comparsa di risposta dai quali si evince che nell'anno 2020 esso fu di €
23.180,00, nell'anno 2021 di € 26.469,00 e nell'anno 2022di € 26.838,00) mentre la resistente percepisce una pensione di invalidità pari a € 500,00 mensili (ricorso foglio 4).
All'epoca in cui è stato radicato il giudizio la medesima stava inoltre svolgendo un tirocinio formativo per il quale percepiva un compenso di € 180,00 al mese se pure all'esito del giudizio non vi
è più menzione di esso (comparsa conclusionale resistente foglio 6). Tenuto conto dell'età dei minori, le cui esigenze ormai sono in via di accrescimento (Cassazione ordinanza n. 11724/2023), del collocamento prevalente degli stessi presso la madre, della capacità reddituale della stessa, limitata rispetto a quella del coniuge anche per la condizione di invalidità nella quale la medesima versa, nonché della percezione, da parte della stessa, dell'intero assegno unico vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 250,00 per ciascun figlio. Va infatti disposto il diritto della ricorrente, in quanto genitore collocatario dei minori, di percepire per intero l'assegno unico per i figli (argomenti in Cassazione 4672-2025) pari, complessivamente, ad € 700,00 al mese (comparsa conclusionale ricorrente foglio 6). L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat
Le spese straordinarie, invece, vanno poste a carico di entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto, conformemente alla disciplina prevista dal “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale come richiesto dalle parti.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
9 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Quanto alla domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., quantificato dalla stessa nella misura di € 200,00, ritiene il collegio che la domanda vada accolta in ragione di principi che ne governano la statuizione e che differiscono rispetto a quelli posti a fondamento del diverso assegno divorzile che ha funzione assistenziale e, in pari misura, perequativa e compensativa (Cassazione SU 18287/2028), laddove, invece, l'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato
10 al tenore di vita tenuto in costanza di matrimoni (argomenti in Cassazione ordinanza n. 234/2025 per la quale “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art.
156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” nonché Cassazione ordinanza 32349/2024 per la quale “ In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.
Come già sopra cennato, può ritenersi provata la differente capacità reddituale dei coniugi da imputare, per quanto attiene alla ricorrente, alla patologia della quale la medesima è affetta - nella specie trattasi di degenerazione maculare tipo Stargard - insorta già nell'anno 2013 (doc. 8), e, in ragione della quale è stata riconosciuta come portatrice di handicap in situazione di gravità (doc. 9 e doc. 10 allegati al ricorso). La misura dell'assegno, così come chiesta dalla ricorrente, appare congrua in relazione al tenore di vita di cui il nucleo familiare, composto da cinque persone, monoreddito del volume di circa 25.000,00 euro all'anno.
Quanto all' abitazione familiare sita a Tolentino in via Sisto V n. 9, va rilevato, così come già fatto dal giudice che ha istruito il procedimento, che manca in atti il contratto di locazione. Solo in comparsa conclusionale la ricorrente dice che il canone ammonterebbe ad € 500,00 al mese ma continua a non produrre in atti il contratto cosicché non è possibile valutare l'incidenza della spesa che dovrà sostenere la ricorrente in relazione ad esso.
Quanto alla divisione dei beni in comunione, sulla quale insiste il resistente, va rilevato che trattasi di domanda che non ha connessione qualificata, ex art. 40 c.p.c., con quelle avente causa nella
11 separazione. In ogni caso, anche a volere ritenere che la stessa vada esaminata nella presente sede perché non vi è stato il rilievo da parte del giudice della inammissibilità della stessa, vi è che la circostanza, affermata dal resistente, per la quale la ricorrente avrebbe percepito interamente per sé il contributo per l'autonoma sistemazione elargito dalla Regione Marche è ammessa anche dalla ricorrente (ricorso foglio 4) la quale dichiara di averlo utilizzato per il sostentamento della famiglia mentre la circostanza, per la quale la medesima lo avrebbe dato ai parenti residenti in [...]affermata dal resistente è rimasta priva di supporto probatorio. Parimenti non vi è alcuna prova dell'esistenza di gioielli ricevuti dai coniugi in occasione delle nozze e di cui oggi debba essere disposta la divisione.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, ritiene il collegio che esse vadano poste a carico del resistente in ragione di una metà, stante la soccombenza dello stesso in punto di obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge e in punto di misura dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli e vadano compensate per la restante metà. Essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione ord.
22017/2018; Cassazione ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli, nel contraddittorio delle parti così provvede nel giudizio 39-2024 RG:
1) pronuncia a tutti gli effetti la separazione di e di i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Zajas in Macedonia del Nord in data 4 gennaio
12 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero
110 anno 2022 parte II serie C;
2) dispone l'affido dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]) ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna l'abitazione familiare, sita a Tolentino in via Sisto V n. 9, a;
Parte_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a finesettimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o dalle ore 10:30 del sabato mattina, se non vi è scuola, sino alle ore 10:30 del lunedì mattina nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e sino alle 21:00 o dalle ore 10:30 del mattino, se non vi è scuola, e sino alle 21:00;
5) durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre)
e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
6) i figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la
Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo
31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 20 di CP_1 Parte_1
ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
8) dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente da;
Parte_1
9) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i figli, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di
13 mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale e come riportate nella parte motiva;
10) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 20 di CP_1 Parte_1
ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione secondo gli
Indici Istat;
11) condanna lla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali , oltre i.v.a e C.p.A in ragione di un metà (€ 3.800,00) e con distrazione in favore dell'erario;
12) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio per la restante metà;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni di legge.
così deciso a Macerata, in data 17 luglio 2025
il giudice est.
(Anna Wegher)
Il presidente
(Paolo VADALA')
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dott. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di ruolo 39/2024 per separazione consensuale formulato ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. promosso da
, nata in [...] il [...], cittadina italiana residente in [...]
Sisto V, n 9 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pucciarelli del Foro di C.F._1
Macerata (c.f. ) in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ma da C.F._2
considerarsi parte integrante del presente atto, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Tolentino (MC) in via Oberdan n. 5, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio gratuito a spese dello Stato in virtù di Delibera del C.O.A. di Macerata del 29.5.2023 (doc. 1 – 2), con espressa autorizzazione all'invio delle comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo p.e.c.
Email_1
RICORRENTE contro
nato a [...], Macedonia del Nord, il 21 dicembre 1987, cittadino italiano residente CP_1
a Tolentino in via Sisto V 9, codice fiscale rappresentato e difeso, per procura C.F._3
alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 terzo comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto
1 anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, dall'Avv. Simone Serrani, del foro di
Macerata, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Tolentino, Galleria Fornace Massi scn, pec Email_2
RESISTENTE
e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
avente ad oggetto la domanda separazione coniugale e di regolamentazione del mantenimento e dei tempi di permanenza dei figli minori (nato il [...]), (nato il Persona_1 Persona_2
19/12/2011) e (nata il [...]) Persona_3
con note di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 parte ricorrente chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, pronunciare la separazione tra le parti confermando le condizioni già indicate, in via provvisoria ed urgente, nell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22, in particolare: autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disponendo l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3
disciplinando le visite del padre per i fine settimana alternati e infrasettimanali, come da ordinanza sopra richiamata;
ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento, entro il giorno 20 di ogni mese, dell'importo che – a differenza di quanto stabilito in ordinanza, stante la grande differenza di redditi tra i coniugi e le necessità di mantenimento dei minori - non potrà essere inferiore ad € 300,00 per ogni figlio, da rivalutarsi secondo Istat, ed autorizzando al genitore stabilmente convivente a richiedere per intero all'Inps il versamento dell'assegno unico universale;
ponendo a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli come da “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso l'intestato Tribunale;
stante, poi, la differenza di reddito tra i coniugi, la condizione di invalidità della moglie – nonostante la quale è stata sempre sola ad occuparsi delle esigenze dei figli - quindi la sua condizione di “debolezza”
2 economica rispetto al marito, Voglia porre a carico di l'obbligo di versarle un assegno di CP_1
mantenimento dell'importo non inferiore ad € 200,00; confermando l'assegnazione alla madre della casa familiare di via Sisto V n. 9 a Tolentino, in locazione, quindi ordinando a di consegnare tutte le chiavi di accesso all'immobile, compreso il CP_1
garage;
La difesa istante, inoltre, dichiara di voler rinunciare alla domanda di addebito della separazione formulata in ricorso ma chiede che le spese del giudizio siano poste a carico del coniuge resistente il quale, sino ad oggi, ha rifiutato ogni proposta conciliativa impedendo di addivenire ad una separazione consensuale”
mentre parte resistente chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- Rigettare la richiesta di addebito della separazione al sig. ; CP_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ed , senza addebito CP_1 Parte_1
alcuno ed alle condizioni di seguito proposte:
“1. I coniugi vivranno separati,liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno dandone preventiva comunicazione all'altro.
2. L'appartamento in locazione sito a Tolentino in via Sisto V n. 9, che costituisce attualmente la casa familiare, è assegnato alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai tre minori. Parte_1
3. i tre figli e ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vederli e tenerli con sé a fine CP_1
settimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o alle ore 10:30 se non vi è scuola, nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e sino alle 21:00.
4. Per quanto concerne le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre e con la madre, ad anni alterni, il giorno della vigilia con l'uno e quello di Natale con l'altro, così il giorno di Santo Stefano ed il 31 dicembre, il 1 Gennaio e l'Epifania; per le festività pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre;
anche per tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ecc) varrà il principio dell'alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo continuativo di 30
3 giorni da stabilire concordemente con l'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno ed in tale periodo sono autorizzati a viaggiare in Macedonia per visitare i familiari materni e paterni.
5.Dal punto di vista economico, il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli minori CP_1
versando alla moglie, tramite bonifico sul c/c a lei intestato entro il 20 di ogni mese, un di complessivi euro 600,00 (seicento) pari ad euro 200 per ciascun figlio, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici Istat ed autorizza la moglie all'incasso per intero dell'assegno unico universale versato dall'INPS.
6. Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori per il 50 % ciascuno, secondo i criteri stabiliti nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Macerata;
ciascun coniuge dovrà rimborsare all'altro quanto anticipato a tale titolo entro il mese successivo alla data in cui la spesa è stata richiesta e documentata;
7. I beni mobili in comunione tra i coniugi, in particolare gli accantonamenti sul conto corrente svizzero ei gioielli in oro ricevuti in occasione delle nozze, saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi;
gli effetti ed oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento;
9. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti e dichiarano fin d'ora di non opporsi all'eventuale espatrio.”
- condannare parte attrice alle spese del procedimento in ragione della violazione dell'art. 473 bis n 18
e per la mancata produzione dei documenti previsti dall'art. 473 bis n. 12”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
****
Con ricorso, si sensi dell'art. 473 bis 47, chiedeva la pronuncia di separazione Parte_1
da con il quale aveva contratto matrimonio nel comune di Zajas in Macedonia del CP_1
4 Nord in data 4 gennaio 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero 110 anno 2022 parte II serie C (doc. 3 di parte ricorrente).
Deduceva più specificamente la ricorrente 1) che l'unione coniugale era affetta da criticità sin dai primi anni a causa del carattere egoista e poco attento alle esigenze della famiglia del coniuge nonché dalla inclinazione del medesimo al gioco d'azzardo; 2) che le dette criticità erano aggravate dalla messa in atto, da parte del coniuge, e nei confronti della medesima ricorrente, di condotte di grave maltrattamento, in particolare negli anni 2011 e 2012 (cfr. foglio 2 e 3 del ricorso), e alle quali era seguito il collocamento della donna e del primogenito in una struttura protetta nonché la Per_1
presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale del Comune di Tolentino;
3) che, successivamente, la ricorrente, perché convinta del pentimento del coniuge, decideva di rientrare presso l'abitazione familiare ma nell'anno 2012, a seguito della perpetrazione di altre condotte di maltrattamento da parte del coniuge, veniva collocata novamente in una struttura protetta con i due figli minori;
4) che, anche in questa seconda occasione, la medesima di poi faceva rientro presso l'abitazione familiare e riprendeva la convivenza anche perché, nel frattempo, era nata la terzogenita
5) che, subito dopo la nascita di quest'ultima, la ricorrente scopriva di essere affetta da Per_3
“maculopatia di Stangardt”, ossia da una malattia rara caratterizzata dalla perdita progressiva della visione centrale dell'occhio, tanto che, nel 2013, le era stata riconosciuta l'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80%; 6) che, a seguito del sisma del 2016,
l'abitazione familiare diventava inagibile e il nucleo familiare, nella specie la ricorrente, percepiva il contributo per l'autonoma sistemazione pari a € 1.000,00 al mese con il quale provvedeva ai bisogni suoi e dei figli senza chiedere nulla al coniuge il quale lavorava come muratore;
7) che, nell'anno
2022, la medesima otteneva anche il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità con conseguente percezione, da parte dell'INPS, di una pensione di invalidità di € 500,00 al mese, mentre il contributo per l'autonoma sistemazione veniva revocato in quanto non proprietari dell'immobile danneggiato;
8) che, nel frattempo, la relazione coniugale continuava affetta dalle medesime criticità in quanto il coniuge non desisteva dalle condotte di maltrattamento cosicché la ricorrente si determinava nel chiedere la separazione con addebito al coniuge.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente. In CP_1
particolare non negava la sussistenza di una conflittualità di coppia ma la imputava anche al carattere della coniuge, incline al litigio e al rimprovero, ma negava di avere messo in atto condotte di maltrattamento nei confronti della medesima. Deduceva, quindi, che sino al 2016 l'economia della
5 famiglia era fondata sui redditi da lavoro come apprendista dello stesso resistente, pari a € 1.200,00 al mese e, dal 2013 dalla pensione della coniuge di circa 280,00 al mese, con i quali il nucleo familiare provvedeva al pagamento di tutte le spese necessarie al sostentamento dello stesso. Deduceva inoltre che, dopo il sisma del 2016, la condizione lavorativa del medesimo era migliorata in quanto aveva reperito un'occupazione come operaio presso la ditta edile Rest Edil di Tolentino, con la quale egli lavora tutt'ora, percependo uno stipendio più alto rispetto al passato con il quale anch'egli aveva contribuito al mantenimento della famiglia. La coniuge, invece, aveva incassato interamente il contributo per l'autonoma sistemazione elargito dalla Regione Marche, dall'anno 2017 all'anno 2022, depositandolo su un conto corrente in Svizzera intestato agli zii materni della donna. Deduceva, infine, che nel 2022 la condizione reddituale dello stesso migliorava ulteriormente giungendo egli a percepire un reddito di circa 27.000,00 euro all'anno mentre la ricorrente fruiva della pensione di invalidità, nel 2022 incrementata sino ad € 500,00 al mese oltre all'assegno unico per i figli parti a €
700,00 al mese incassato interamente dalla coniuge. Per tutti questi motivi concludeva aderendo alla domanda di separazione e, quanto alla restante parte della domanda, formulava le conclusioni sopra riportate.
Va pronunciata la separazione dei coniugi stante il comportamento processuale tenuto dagli stessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 28 marzo 2024, nonché successivamente all'ordinanza del 4 aprile 2024, con la quale i medesimi sono stati autorizzati a vivere separati in ragione della crisi nella quale era entrata irreversibilmente la relazione affettiva. Le posizioni processuali assunte dalle stesse nel prosieguo del giudizio e le conclusioni rassegnate induce, infatti, a ritenere che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, altresì, preso atto della rinuncia, da parte della ricorrente, alla domanda di addebito al coniuge della separazione.
Quanto ai figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2 Per_3
17/1/2013), va disposto l'affido congiunto dei medesimi ad entrambi i genitori, così come per altro chiesto da questi ultimi, non essendovi ragioni per derogare al principio della bigenitorialità.
Rileva il collegio che, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto la messa in atto, da parte del coniuge e nei confronti della stessa ricorrente di condotte di maltrattamento, in CP_1
particolare negli anni 2011 e 2012 (cfr. foglio 2 e 3 del ricorso), e alle quali erano seguiti ben due
6 collocamenti della donna e dei figli minori, quelli che nel frattempo erano già nati, in una struttura protetta nonché la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale.
Sempre dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge come la scelta di rientrare presso l'abitazione familiare con i figli e di riprendere la convivenza, è stata tuttavia attuata dalla medesima ricorrente adducendo, a sostegno della stessa, un immutato affetto per il coniuge. Il che, tuttavia, desta perplessità perché evidenzia, a tratti, una certa ambivalenza del comportamento tenuto dalla donna. Di fronte al pericolo per l'incolumità sua e dei figli, e alla paura in generale generata dalla violenza domestica, la scelta fatta dalla donna non appare tutelante della stessa e dei figli, tanto più, dopo che la stessa aveva sperimentato la rete di protezione messa in campo all'ente pubblico su mandato del Tribunale per i Minorenni che avrebbe dovuto, quindi, rafforzarne la determinazione nel compiere scelte tutelanti (cfr. sul punto anche valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 9 agosto 2024 laddove le professioniste incaricato di redigere la valutazione, dott.ssa
[...]
psicologa, dott.ssa Elisabetta RIPARI, assistente sociale, osservano quanto alla ricorrente Per_4
che “..i sentimenti che prevalgono nel corso dei colloqui vanno da uno stato di profonda amarezza dovuta al pensiero di avere fatto tutto quanto in suo potere per salvare la famiglia e per fare crescere bene i figli e dall'altro da idee ossessive rispetto all'ex coniuge al quale appare ancora fortemente legata, se pur mostrando stati d'animo o convinzioni a tratti ambivalenti”
Oltre a ciò vi è che, con note del 30 settembre 2024, parte ricorrente depositava in giudizio la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero con riferimento al procedimento penale
RGNR 16/2024 iscritto a carico di a seguito della CNR 23-1 del 2 gennaio 2024 della CP_1
Stazione CC di Tolentino per condotte di maltrattamento attuate negli anni 2011 e 2012 mentre, in ultimo, non è dato bene comprendere, in atti non vi è nulla se pure la ricorrente afferma di averlo fatto (ricorso foglio 2), se la medesima avesse sporto denuncia all'epoca dei fatti, quando ne era seguito il collocamento in protezione, e quale fosse stato l'esito del giudizio penale che ne era scaturito. Dal certificato del casellario giudiziale recante la data del 22.2.2024, prodotto sub doc. 6 di parte resistente, emerge in ogni caso che, a quella data, il resistente non aveva riportato condanne penali. Infine vi è la rinuncia, sempre da parte della ricorrente, alla domanda di addebito della separazione al coniuge.
La valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali esperita nel corso del giudizio non ha dato, di poi, conto di criticità ostative all'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori ma, se del caso, della necessità per il padre, ma anche per la madre, di aderire ad un percorso di sostegno alla
7 genitorialità ai fini di migliorare la relazione dello stesso con i figli ad oggi irretita, sia per la separazione in atto, sia per lo stile educativo dell'uomo tendenzialmente autoritario “centrato sugli aspetti che riguardano l'educazione e soprattutto la sicurezza dei figli ma non pienamente adatto sul piano emotivo-affettivo con dei ragazzi ormai pre-adolescenti, che necessitano anche di un altro tipo di supporto rispetto a quello morale/pratico (cfr. valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 9 agosto 2024)”. Trattasi di percorso incoercibile (Cassazione n.13506/2015) ma, in ultimo, imprescindibile ai fini di un recupero di una valida relazione con i figli e per la riuscita di una reintegrazione familiare che sarà possibile solo ove le parti vogliano superare il conflitto generato dal fallimento del progetto familiare e dare corso all'esercizio in comune della funzione genitoriale nell'interesse dei figli a crescere in condizioni di serenità psico-fisica.
Quanto collocamento dei minori, esso va disposto presso la madre alla quale, pertanto, va assegnata l'abitazione familiare sita a Tolentino in via Sisto V n. 9.
Il padre potrà tenere con sé i figli a finesettimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola, o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o dalle ore 10:30 del sabato mattina, se non vi è scuola, sino alle ore 10:30 del lunedì mattina, nonché nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alle 21:00, o dalle ore 10:30 del mattino, o dal diverso orario che le parti vorranno eventualmente concordare se non vi è scuola, sino alle ore 21:00
Durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
I figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
Quanto al contributo al mantenimento da versare da parte del padre per ciascun minore deve tenersi in conto che non è controversa in atti la circostanza per la quale il resistente è percettore di
8 una retribuzione netta di circa € 2.000,00 al mese (cf. comparsa conclusionale del resistente foglio 3 laddove il medesimo dichiara che, l'ultimo reddito imponibile, è stato pari a € 27.747,00 nonché doc.
12, 13, 14 allegati alla comparsa di risposta dai quali si evince che nell'anno 2020 esso fu di €
23.180,00, nell'anno 2021 di € 26.469,00 e nell'anno 2022di € 26.838,00) mentre la resistente percepisce una pensione di invalidità pari a € 500,00 mensili (ricorso foglio 4).
All'epoca in cui è stato radicato il giudizio la medesima stava inoltre svolgendo un tirocinio formativo per il quale percepiva un compenso di € 180,00 al mese se pure all'esito del giudizio non vi
è più menzione di esso (comparsa conclusionale resistente foglio 6). Tenuto conto dell'età dei minori, le cui esigenze ormai sono in via di accrescimento (Cassazione ordinanza n. 11724/2023), del collocamento prevalente degli stessi presso la madre, della capacità reddituale della stessa, limitata rispetto a quella del coniuge anche per la condizione di invalidità nella quale la medesima versa, nonché della percezione, da parte della stessa, dell'intero assegno unico vada posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 250,00 per ciascun figlio. Va infatti disposto il diritto della ricorrente, in quanto genitore collocatario dei minori, di percepire per intero l'assegno unico per i figli (argomenti in Cassazione 4672-2025) pari, complessivamente, ad € 700,00 al mese (comparsa conclusionale ricorrente foglio 6). L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat
Le spese straordinarie, invece, vanno poste a carico di entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto, conformemente alla disciplina prevista dal “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale come richiesto dalle parti.
Conseguentemente, sono spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sono invece spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
9 1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, PEC, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Quanto alla domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., quantificato dalla stessa nella misura di € 200,00, ritiene il collegio che la domanda vada accolta in ragione di principi che ne governano la statuizione e che differiscono rispetto a quelli posti a fondamento del diverso assegno divorzile che ha funzione assistenziale e, in pari misura, perequativa e compensativa (Cassazione SU 18287/2028), laddove, invece, l'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato
10 al tenore di vita tenuto in costanza di matrimoni (argomenti in Cassazione ordinanza n. 234/2025 per la quale “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art.
156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” nonché Cassazione ordinanza 32349/2024 per la quale “ In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.
Come già sopra cennato, può ritenersi provata la differente capacità reddituale dei coniugi da imputare, per quanto attiene alla ricorrente, alla patologia della quale la medesima è affetta - nella specie trattasi di degenerazione maculare tipo Stargard - insorta già nell'anno 2013 (doc. 8), e, in ragione della quale è stata riconosciuta come portatrice di handicap in situazione di gravità (doc. 9 e doc. 10 allegati al ricorso). La misura dell'assegno, così come chiesta dalla ricorrente, appare congrua in relazione al tenore di vita di cui il nucleo familiare, composto da cinque persone, monoreddito del volume di circa 25.000,00 euro all'anno.
Quanto all' abitazione familiare sita a Tolentino in via Sisto V n. 9, va rilevato, così come già fatto dal giudice che ha istruito il procedimento, che manca in atti il contratto di locazione. Solo in comparsa conclusionale la ricorrente dice che il canone ammonterebbe ad € 500,00 al mese ma continua a non produrre in atti il contratto cosicché non è possibile valutare l'incidenza della spesa che dovrà sostenere la ricorrente in relazione ad esso.
Quanto alla divisione dei beni in comunione, sulla quale insiste il resistente, va rilevato che trattasi di domanda che non ha connessione qualificata, ex art. 40 c.p.c., con quelle avente causa nella
11 separazione. In ogni caso, anche a volere ritenere che la stessa vada esaminata nella presente sede perché non vi è stato il rilievo da parte del giudice della inammissibilità della stessa, vi è che la circostanza, affermata dal resistente, per la quale la ricorrente avrebbe percepito interamente per sé il contributo per l'autonoma sistemazione elargito dalla Regione Marche è ammessa anche dalla ricorrente (ricorso foglio 4) la quale dichiara di averlo utilizzato per il sostentamento della famiglia mentre la circostanza, per la quale la medesima lo avrebbe dato ai parenti residenti in [...]affermata dal resistente è rimasta priva di supporto probatorio. Parimenti non vi è alcuna prova dell'esistenza di gioielli ricevuti dai coniugi in occasione delle nozze e di cui oggi debba essere disposta la divisione.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, ritiene il collegio che esse vadano poste a carico del resistente in ragione di una metà, stante la soccombenza dello stesso in punto di obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge e in punto di misura dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli e vadano compensate per la restante metà. Essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art.
130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cassazione ord.
22017/2018; Cassazione ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli, nel contraddittorio delle parti così provvede nel giudizio 39-2024 RG:
1) pronuncia a tutti gli effetti la separazione di e di i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Zajas in Macedonia del Nord in data 4 gennaio
12 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tolentino al numero
110 anno 2022 parte II serie C;
2) dispone l'affido dei figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata il [...]) ad entrambi i genitori e ne dispone il collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna l'abitazione familiare, sita a Tolentino in via Sisto V n. 9, a;
Parte_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a finesettimana alternati, dal sabato, all'uscita da scuola o dalle ore 10:30 del mattino se non vi è scuola, al lunedì mattina (quando li accompagnerà a scuola) o dalle ore 10:30 del sabato mattina, se non vi è scuola, sino alle ore 10:30 del lunedì mattina nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola e sino alle 21:00 o dalle ore 10:30 del mattino, se non vi è scuola, e sino alle 21:00;
5) durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre)
e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
6) i figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorrerà la
Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo
31 dicembre-6 gennaio, il 31 di-cembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 20 di CP_1 Parte_1
ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli;
l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli Indici Istat;
8) dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente da;
Parte_1
9) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per i figli, regolamentate ai sensi del “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di
13 mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato presso questo Tribunale e come riportate nella parte motiva;
10) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 20 di CP_1 Parte_1
ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione secondo gli
Indici Istat;
11) condanna lla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali , oltre i.v.a e C.p.A in ragione di un metà (€ 3.800,00) e con distrazione in favore dell'erario;
12) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio per la restante metà;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le annotazioni di legge.
così deciso a Macerata, in data 17 luglio 2025
il giudice est.
(Anna Wegher)
Il presidente
(Paolo VADALA')
14