TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2612/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Abate, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 10.06.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.08.2010 in Maglie e che dalla loro unione erano nate due figli, (5.09.2014) e (7.06.2019); - che era stata Per_1 Per_2 pronunciata la separazione con sentenza n. 429/2024, in ratifica delle condizioni accordate tra le parti;
- che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
- Il sig. , intestatario del mutuo ipotecario trentennale acceso per l'acquisto della Pt_1 abitazione sita in Maglie, alla via Ernesto Sticchi, 8, e stipulato presso la con CP_1 scadenza in data 14.08.2041, continuerà ad onorare, a propria cura e spese, le rate periodiche del mutuo come da contratto e fino alla estinzione del mutuo stesso;
- La detta casa coniugale (trasferita, a titolo gratuito, al sig. in sede di separazione Pt_1 consensuale) sarà, comunque, assegnata alla sig.ra dovendosi confermare la Parte_2 medesima quale “genitore collocatario” dei figli, con conseguente autorizzazione a vivere nella detta abitazione, con questi ultimi. Al venir meno delle condizioni della detta assegnazione, la signora avrà, comunque, a disposizione un periodo ragionevole Parte_2 per reperire altra idonea soluzione abitativa;
- Confermare l'affidamento congiunto, con prevalente collocazione presso la madre dei due bambini, ad entrambi i genitori;
- Il sig. eserciterà il proprio diritto di visita durante la settimana nei pomeriggi dei Pt_1 giorni di martedì e di giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, avrà diritto a tenere presso di sé i figli a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, e nelle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, nonchè per almeno giorni 15 continuativi nel periodo estivo, previo accordo con la moglie e salve le esigenze dei minori;
- Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli ancora minorenni, una Pt_1 somma ammontante a complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, in ragione di € 250,00 ciascuno, da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026;
- Il sig. si impegna, altresì, a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie Pt_1 occorrende per il soddisfacimento di esigenze primarie di vita dei bambini, prime fra tutte quelle relative a cure mediche particolari, in caso di bisogno, nonché al soddisfacimento di ogni altra dimostrata necessità, previa valutazione da effettuarsi di comune accordo fra i coniugi, il tutto in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- La sig.ra che svolge regolare attività di lavoro dipendente, da parte sua, rinuncia Parte_2 ad ogni richiesta nei confronti del marito a titolo di assegno di post-matrimoniale ed analoga rinuncia formula il sig. verso la moglie;
Pt_1
- I coniugi confermano infine il reciproco consenso a concedere il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti. Con decreto dell'11.07.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 16.09.2025 per la comparizione personale delle parti. All'udienza predetta, svolta con modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto dell'accordo e ne chiedevano l'accoglimento. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della prole. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto a Maglie il 18.08.2010, alle condizioni indicate in parte Parte_2 motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.10.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2612/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Abate, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 10.06.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.08.2010 in Maglie e che dalla loro unione erano nate due figli, (5.09.2014) e (7.06.2019); - che era stata Per_1 Per_2 pronunciata la separazione con sentenza n. 429/2024, in ratifica delle condizioni accordate tra le parti;
- che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
- Il sig. , intestatario del mutuo ipotecario trentennale acceso per l'acquisto della Pt_1 abitazione sita in Maglie, alla via Ernesto Sticchi, 8, e stipulato presso la con CP_1 scadenza in data 14.08.2041, continuerà ad onorare, a propria cura e spese, le rate periodiche del mutuo come da contratto e fino alla estinzione del mutuo stesso;
- La detta casa coniugale (trasferita, a titolo gratuito, al sig. in sede di separazione Pt_1 consensuale) sarà, comunque, assegnata alla sig.ra dovendosi confermare la Parte_2 medesima quale “genitore collocatario” dei figli, con conseguente autorizzazione a vivere nella detta abitazione, con questi ultimi. Al venir meno delle condizioni della detta assegnazione, la signora avrà, comunque, a disposizione un periodo ragionevole Parte_2 per reperire altra idonea soluzione abitativa;
- Confermare l'affidamento congiunto, con prevalente collocazione presso la madre dei due bambini, ad entrambi i genitori;
- Il sig. eserciterà il proprio diritto di visita durante la settimana nei pomeriggi dei Pt_1 giorni di martedì e di giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00, avrà diritto a tenere presso di sé i figli a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, e nelle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, nonchè per almeno giorni 15 continuativi nel periodo estivo, previo accordo con la moglie e salve le esigenze dei minori;
- Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli ancora minorenni, una Pt_1 somma ammontante a complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, in ragione di € 250,00 ciascuno, da rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026;
- Il sig. si impegna, altresì, a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie Pt_1 occorrende per il soddisfacimento di esigenze primarie di vita dei bambini, prime fra tutte quelle relative a cure mediche particolari, in caso di bisogno, nonché al soddisfacimento di ogni altra dimostrata necessità, previa valutazione da effettuarsi di comune accordo fra i coniugi, il tutto in applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- La sig.ra che svolge regolare attività di lavoro dipendente, da parte sua, rinuncia Parte_2 ad ogni richiesta nei confronti del marito a titolo di assegno di post-matrimoniale ed analoga rinuncia formula il sig. verso la moglie;
Pt_1
- I coniugi confermano infine il reciproco consenso a concedere il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti. Con decreto dell'11.07.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 16.09.2025 per la comparizione personale delle parti. All'udienza predetta, svolta con modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto dell'accordo e ne chiedevano l'accoglimento. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della prole. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto a Maglie il 18.08.2010, alle condizioni indicate in parte Parte_2 motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.10.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE