Articolo 3 della Legge 1 aprile 1985, n. 125
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14 aprile 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 aprile 1985