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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3609/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. QUADRINI NA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
QUADRINI NA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa familiare sita ad Agugliano via degli Olivi 6, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà in uso al medesimo;
3) Il mobilio acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio verrà diviso tra le parti in base ad accordi assunti con separata scrittura privata. La signora preleverà Parte_2 dall'abitazione familiare i propri beni personali e parte del mobilio entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
Per_
4) La figlia , maggiorenne, vive e lavora a Milano mentre la figlia IL, anch'essa maggiorenne, è studentessa e non è ancora autonoma economicamente;
- 1 - 5) La figlia IL, anch'essa dimorante a Milano per motivi di studio, avrà prevalente collocamento presso l'abitazione della mamma sita a Sirolo, Via Gugliermella n. 10, ove la signora trasferirà la propria residenza a seguito della pronuncia di separazione;
Parte_2
6) Le figlie, entrambe maggiorenni, vedranno e staranno con il padre in base ad accordi presi direttamente tra i medesimi;
7) Il signor in accordo con la signora si impegna e si obbliga a Parte_1 Parte_2 provvedere integralmente a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia IL, nessuna esclusa, comprese quelle relative al vitto e all'alloggio a Milano della medesima, nonché le spese per la retta dell'Università Bocconi, gli stage e quant'altro si renderà necessario anche a tale titolo. Il signor che provvederà integralmente a Parte_1 tutte le spese straordinarie meglio indicate nel protocollo di diritto di famiglia si impegna, altresì, a non richiedere, per intervenuto accordo tra i coniugi, nessun rimborso di quanto sostenuto per dette spese alla signora Parte_2
8) La signora provvederà integralmente alle spese ordinarie necessarie per Parte_2 la figlia IL quando quest'ultima nel corso dell'anno e durante le vacanze estive, natalizie e pasquali vivrà presso la medesima nell'abitazione di Sirolo via Gugliermella n.10;
9) La signora per comune scelta dei coniugi, dalla nascita della Parte_2 secondogenita IL ha dato prevalenza alla gestione della famiglia e alla cura delle figlie, optando per un rapporto di lavoro part-time che, oggi, le garantisce un reddito molto inferiore a quello del marito;
10) Le parti e dandosi reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2
l'accordo patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli interessi familiari insorti tra i coniugi ex art. 19 Legge 74/187, intendono regolamentare come segue le seguenti questioni di natura patrimoniale:
- il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga Parte_1
a trasferire nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, senza corresponsione di denaro, riservando per sé il diritto di usufrutto la nuda proprietà dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito ad Agugliano in via Degli Olivi 6, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 15
Particella 527 Sub 4-15 Categoria A2 Classe 3 consistenza vani 6,5 Rendita 537,12 e la pertinenza contraddistinta al Foglio 15 Particella 527 sub 16 Categoria C 6 , classe 3
Rendita 30,99. Confini a est con strada comunale via degli Olivi, a sud con proprietà
- 2 - , a ovest con corte condominiale e con strada comunale via degli Olmi, a Persona_2 nord con proprietà e e , pro quota alle Controparte_1 Parte_3 CP_2 due figlie e , entrambe maggiorenni, che accettano come da Controparte_3 Controparte_4 dichiarazione a loro firma allegata al presente ricorso;
il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga Parte_1
a trasferire nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, senza corresponsione di denaro, la proprietà della propria quota del 50% dell'immobile sito a Sirolo in via Gugliormella n 10 - contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 352 sub 30, Categoria A/2
Classe 2 Consistenza vani 3 Rendita € 278,89 e le pertinenze contraddistinte al Catasto
Fabbricati al foglio 9, Particella 352 Sub 53 Categoria C2, Classe 3 consistenza 4 mq
Rendita € 8,26 e Foglio 9 Particella 352 Sub 40 Piano Categoria C6, classe 3, consistenza
12 mq, Rendita € 54,54. Confini a est con proprietà a nord con mappale 131 Parte_4 sub 3 area urbana proprietà , a ovest con proprietà e a sud con Controparte_5 Per_3 mappale 403 proprietà alla signora che accetta con la Pt_5 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso.
L'impegno ai trasferimenti sopra meglio descritti sono esenti da imposte e tasse in genere ai sensi dell'articolo 19 L.74/1987 e Corte Costituzionale n. 2002/2003, anche in riferimento alla prole, in quanto, come sopra evidenziato, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e debbono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, e non donativo in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il signor si impegna e si obbliga a stipulate i ridetti atti di trasferimento Parte_1 in favore delle figlie e e della moglie entro Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della sentenza di omologa della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% .
11) L'auto Fiat 500 tg DP 688VG intestata alla signora e ad Parte_2 [...] resterà in uso e nella disponibilità della moglie, mentre l'auto Yunday EM 298 RE CP_3 intestata al signor resterà in uso e nella disponibilità del medesimo;
Parte_1
12) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, reciprocamente rinunciano espressamente al mantenimento;
- 3 - 12) I coniugi hanno già risolto ogni altra questione di ordine patrimoniale con separata scrittura privata;
13) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente al tentativo di conciliazione, di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 473 bis 51 comma 2 c.p.c.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Polverigi (AN) il 22/07/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 15/10/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia IL, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto l'aspetto economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a Polverigi (AN) il 22/07/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 10, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. IL Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3609/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. QUADRINI NA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
QUADRINI NA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa familiare sita ad Agugliano via degli Olivi 6, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà in uso al medesimo;
3) Il mobilio acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio verrà diviso tra le parti in base ad accordi assunti con separata scrittura privata. La signora preleverà Parte_2 dall'abitazione familiare i propri beni personali e parte del mobilio entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
Per_
4) La figlia , maggiorenne, vive e lavora a Milano mentre la figlia IL, anch'essa maggiorenne, è studentessa e non è ancora autonoma economicamente;
- 1 - 5) La figlia IL, anch'essa dimorante a Milano per motivi di studio, avrà prevalente collocamento presso l'abitazione della mamma sita a Sirolo, Via Gugliermella n. 10, ove la signora trasferirà la propria residenza a seguito della pronuncia di separazione;
Parte_2
6) Le figlie, entrambe maggiorenni, vedranno e staranno con il padre in base ad accordi presi direttamente tra i medesimi;
7) Il signor in accordo con la signora si impegna e si obbliga a Parte_1 Parte_2 provvedere integralmente a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia IL, nessuna esclusa, comprese quelle relative al vitto e all'alloggio a Milano della medesima, nonché le spese per la retta dell'Università Bocconi, gli stage e quant'altro si renderà necessario anche a tale titolo. Il signor che provvederà integralmente a Parte_1 tutte le spese straordinarie meglio indicate nel protocollo di diritto di famiglia si impegna, altresì, a non richiedere, per intervenuto accordo tra i coniugi, nessun rimborso di quanto sostenuto per dette spese alla signora Parte_2
8) La signora provvederà integralmente alle spese ordinarie necessarie per Parte_2 la figlia IL quando quest'ultima nel corso dell'anno e durante le vacanze estive, natalizie e pasquali vivrà presso la medesima nell'abitazione di Sirolo via Gugliermella n.10;
9) La signora per comune scelta dei coniugi, dalla nascita della Parte_2 secondogenita IL ha dato prevalenza alla gestione della famiglia e alla cura delle figlie, optando per un rapporto di lavoro part-time che, oggi, le garantisce un reddito molto inferiore a quello del marito;
10) Le parti e dandosi reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2
l'accordo patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli interessi familiari insorti tra i coniugi ex art. 19 Legge 74/187, intendono regolamentare come segue le seguenti questioni di natura patrimoniale:
- il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga Parte_1
a trasferire nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, senza corresponsione di denaro, riservando per sé il diritto di usufrutto la nuda proprietà dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito ad Agugliano in via Degli Olivi 6, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 15
Particella 527 Sub 4-15 Categoria A2 Classe 3 consistenza vani 6,5 Rendita 537,12 e la pertinenza contraddistinta al Foglio 15 Particella 527 sub 16 Categoria C 6 , classe 3
Rendita 30,99. Confini a est con strada comunale via degli Olivi, a sud con proprietà
- 2 - , a ovest con corte condominiale e con strada comunale via degli Olmi, a Persona_2 nord con proprietà e e , pro quota alle Controparte_1 Parte_3 CP_2 due figlie e , entrambe maggiorenni, che accettano come da Controparte_3 Controparte_4 dichiarazione a loro firma allegata al presente ricorso;
il signor con la sottoscrizione del presente atto, si impegna e si obbliga Parte_1
a trasferire nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, senza corresponsione di denaro, la proprietà della propria quota del 50% dell'immobile sito a Sirolo in via Gugliormella n 10 - contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 9, Particella 352 sub 30, Categoria A/2
Classe 2 Consistenza vani 3 Rendita € 278,89 e le pertinenze contraddistinte al Catasto
Fabbricati al foglio 9, Particella 352 Sub 53 Categoria C2, Classe 3 consistenza 4 mq
Rendita € 8,26 e Foglio 9 Particella 352 Sub 40 Piano Categoria C6, classe 3, consistenza
12 mq, Rendita € 54,54. Confini a est con proprietà a nord con mappale 131 Parte_4 sub 3 area urbana proprietà , a ovest con proprietà e a sud con Controparte_5 Per_3 mappale 403 proprietà alla signora che accetta con la Pt_5 Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso.
L'impegno ai trasferimenti sopra meglio descritti sono esenti da imposte e tasse in genere ai sensi dell'articolo 19 L.74/1987 e Corte Costituzionale n. 2002/2003, anche in riferimento alla prole, in quanto, come sopra evidenziato, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e debbono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, e non donativo in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il signor si impegna e si obbliga a stipulate i ridetti atti di trasferimento Parte_1 in favore delle figlie e e della moglie entro Controparte_4 Controparte_3 Parte_2
e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della sentenza di omologa della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% .
11) L'auto Fiat 500 tg DP 688VG intestata alla signora e ad Parte_2 [...] resterà in uso e nella disponibilità della moglie, mentre l'auto Yunday EM 298 RE CP_3 intestata al signor resterà in uso e nella disponibilità del medesimo;
Parte_1
12) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, reciprocamente rinunciano espressamente al mantenimento;
- 3 - 12) I coniugi hanno già risolto ogni altra questione di ordine patrimoniale con separata scrittura privata;
13) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente al tentativo di conciliazione, di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 473 bis 51 comma 2 c.p.c.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Polverigi (AN) il 22/07/2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che, in data 15/10/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia IL, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Nulla con riferimento all'altra figlia della coppia, maggiorenne ed indipendente sotto l'aspetto economico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a Polverigi (AN) il 22/07/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) al n. 10, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. IL Corinaldesi
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