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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 8705/2025 tra:
con gli avv.ti Debora Caldini e Franca Roberta Chinigò; Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Lorenzo Cirri Controparte_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI FORMULATE ALL'UDIENZA DEL 27.11.2025
Per il ricorrente: “conclude insistendo in via istruttoria per l'acquisizione dei documenti fiscali della convenuta;
nel merito il rinuncia alla domanda di aumento di un giorno Pt_1 di frequentazione, atteso il risultato dell'ascolto, e per il mantenimento si rimette al
Tribunale, rilevando che rispetto alla separazione non vi è accordo nella prosecuzione del pagamento del mutuo”
pagina 1 di 7 Per la resistente: “conclude per la conferma dell'attuale frequentazione e regime di mantenimento;
in via istruttoria chiede accertamenti della GDF sulle reali disponibilità economiche della controparte, con condanna alle spese”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
. A fondamento della domanda ha dedotto l'intervenuta sentenza di Controparte_1 separazione n. 3631/2024, passata in giudicato, il decorso del termine di legge e l'assenza di riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi. Ha rappresentato che la convivenza non è stata ripresa e che i rapporti si limiterebbero alla gestione della figlia minore, , la quale si sarebbe adattata al Per_1 nuovo assetto familiare. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, prevedendo tuttavia una frequentazione paritaria presso ciascun genitore, disporsi il mantenimento in forma diretta, con ripartizione al 50% dell'NO CO e delle spese straordinarie, confermare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, proprietaria esclusiva, non disporsi alcun assegno divorzile, in considerazione dell'autonomia economica di entrambi e, in particolare, di revocare l'impegno assunto in sede di separazione di contribuire al pagamento del 50% della rata del mutuo relativo all'immobile di proprietà esclusiva della resistente, ritenuto non più sostenibile e non giustificato in assenza di vincoli patrimoniali comuni. In via istruttoria, nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc n. 1, il ricorrente ha chiesto l'ammissione di prove orali sul rapporto padre-figlia e sull'idoneità del padre, l'eventuale ascolto della minore e l'acquisizione della documentazione reddituale e bancaria della resistente ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
2. All'udienza del 13.11.2025 è comparso innanzi alla Presidente il ricorrente assistito dai propri difensori. La Giudice, vista la ritualità della notifica ha dichiarato la contumacia della convenuta, ha ascoltato il ricorrente che ha confermato le proprie domande e illustrato la situazione familiare ed economica ed all'esito ha disposto l'audizione della minore.
3. Con comparsa depositata il 17.11.2025 la resistente si è costituita Controparte_1 in giudizio deducendo di non aver avuto conoscenza effettiva del ricorso introduttivo, atteso che la notifica non si sarebbe perfezionata e che la mancata costituzione nei termini pagina 2 di 7 non sarebbe imputabile a negligenza, bensì a causa non riferibile alla sua volontà. Ha pertanto formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa. Contestualmente ha chiesto la revoca del provvedimento di audizione della minore ritenendo che l'ascolto non Per_1 risponda a un'urgenza reale e potrebbe risultare pregiudizievole per la serenità della bambina, nonché il rinvio dell'udienza fissata al fine di consentire il pieno contraddittorio e la predisposizione delle difese. Si è riservata, all'esito della rimessione in termini, di svolgere ulteriori deduzioni sul merito, di produrre documentazione e di formulare richieste istruttorie, comprese quelle volte all'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente.
4. Con ordinanza del 17.11.2025 la Giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini, ritenendo la notifica formalmente regolare, ma ha disposto la revoca dell'udienza fissata per l'ascolto della minore e, al fine di garantire il contraddittorio, ha fissato l'udienza del 20.11.2025 per l'audizione dei genitori che, comparsi personalmente, hanno reso dichiarazioni in merito alla gestione dei tempi di frequentazione della figlia e alla rispettiva situazione abitativa ed economica. La Giudice ha, quindi, formulato proposta di definizione concordata alle condizioni della separazione, cui ha aderito la resistente ma non il ricorrente. Non raggiunto l'accordo, quindi, è stata fissata nuova udienza per l'ascolto della minore al 27.11.2025 all'esito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la Giudice si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
5. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione pagina 3 di 7 prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, all'esito del procedimento introdotto come giudiziale e trasformatosi in consensuale, con sentenza n. 3631 pubblicata il 21.11.2024. Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.07.2025) pertanto, erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente (20.11.2024), oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle richieste delle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. In merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rigettate in quanto formulate nella fase conclusiva del giudizio e, pertanto, tardive ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 473-bis.17 c.p.c., oltre che prive di concreta rilevanza istruttoria perché generiche e valutative. Le circostanze dedotte risultano, infatti, già sufficientemente provate mediante la documentazione in atti e l'ascolto della minore, sicché ulteriori acquisizioni documentali o indagini esplorative si risolverebbero in un inutile aggravio del processo, in contrasto con i principi di concentrazione e economia processuale di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 175 c.p.c.
7. Quanto al regime di affidamento, non emergendo elementi idonei a derogare al principio di bigenitorialità che costituisce la regola, e la concorde richiesta dei genitori sul punto, atteso che l'attuale regime garantisce equilibrio e stabilità alla minore, si dispone l'affidamento condiviso al padre ed alla madre della minore nata a Persona_2
Firenze il 22.08.2014.
8. Quanto al collocamento, il padre ha richiesto il collocamento paritario della minore, prospettando una modifica del calendario di frequentazione per garantire una permanenza perfettamente equilibrata presso ciascun genitore. Tuttavia, dall'audizione della minore è emerso che tale soluzione non corrisponde alla sua volontà né al suo interesse. ha Per_1 dichiarato: «Io mi sono abituata alla frequentazione con la mamma e il papà; io non vorrei dei cambiamenti, perché trovo scomodo dover portare sempre con me i libri per il giorno dopo», aggiungendo «Io sto abbastanza con tutti e due. Io sto volentieri con tutti e due».
Ha inoltre precisato che il disagio deriverebbe dalla necessità di spostarsi con i libri scolastici e che trova l'attuale organizzazione soddisfacente e stabile. Tali dichiarazioni pagina 4 di 7 depongono nel senso di mantenere l'attuale regime, in quanto la minore manifesta equilibrio e serenità nella frequentazione attuale e non esprime alcun desiderio di ampliamento dei tempi presso il padre. Date tali premesse, quindi, il Collegio ritiene opportuno che la minore mantenga la domiciliazione prevalente presso la madre, ove ha la propria residenza, con conferma del calendario di frequentazione già stabilito in sede di separazione, che garantisce equilibrio e stabilità, prevedendo la permanenza con il padre nei fine settimana alterni e nei giorni infrasettimanali indicati, nonché la ripartizione delle vacanze e dei periodi estivi secondo gli accordi già vigenti e praticati fin dalla separazione.
9. Per quanto riguarda le decisioni di natura economica, stante il rigetto della richiesta di collocamento paritario, non potrà essere accolta la domanda di mantenimento diretto proposto dal ricorrente, poiché tale modalità presuppone una sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, condizione che non potrà ricorrere nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che deve essere confermato l'assetto economico definito in sede di separazione, atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente invariata. Il padre percepisce un reddito netto di circa €
1.600/1.800 mensili per tredici mensilità, oltre rimborsi spese, e sostiene il canone di locazione di € 486,00 mensili, nonché la quota del mutuo di € 360,00 e il contributo per la figlia. La madre, cancelliere presso il Tribunale per i Minorenni, percepisce un reddito analogo e beneficia dell'assegnazione della casa familiare, oltre che dell'NO CO e del contributo paterno. Entrambi i genitori dispongono di mezzi adeguati e non ricorrono elementi tali da giustificare una deroga all'assetto economico già stabilito in sede di separazione nel novembre del 2024. Pertanto, in applicazione dei principi di proporzionalità
e adeguatezza di cui all'art. 337-ter c.c., nonché del principio di stabilità degli accordi, si conferma il contributo paterno di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la percezione dell'NO CO da parte della madre quale genitore collocatario, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo le linee guida CNF.
10. In ordine alla questione del pagamento del mutuo, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere la propria quota, deducendo l'eccessiva incidenza dell'onere sul proprio reddito e la necessità di destinare risorse all'acquisto di un immobile per sé e per la figlia. La resistente si è opposta, eccependo che il mutuo è stato stipulato pagina 5 di 7 congiuntamente nel 2015, è tuttora cointestato e riguarda l'immobile di proprietà esclusiva della resistente, già assegnato quale casa familiare, di talché l'obbligazione contrattuale deve permanere solidalmente tra i coniugi. Il Collegio ritiene che non ricorrano elementi idonei a modificare l'assetto definito in sede di separazione, tanto più che l'obbligazione paterna è diretta conseguenza, non già di volontarie condizioni della separazione, bensì della sussistenza di un vincolo contrattuale tuttora efficace e la ripartizione al 50% delle rate costituisce conseguenza della cointestazione del mutuo, non potendo essere disapplicata in assenza di accordo tra le parti. Deve essere pertanto rigettata la domanda di eliminazione dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere il 50% delle rate.
11. In ordine alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, il Tribunale ritiene di dover porre le spese a carico del ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Casciano in Val di Pesa (FI) in data 12.09.2015 da n. a Firenze il 21.11.1971 e Parte_1 [...]
, n. a Cetraro (CS) il 04.06.1976, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di San Casciano in Val di Pesa al n. 35, parte II, serie A, anno 2015;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Persona_2
22.08.2014, ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
- conferma il calendario di frequentazione stabilito in sede di separazione, e quindi dispone che la figlia trascorra i fine settimana alterni con il padre, dal venerdì dall'uscita Per_1 da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella settimana successiva starà presso il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alla mattina seguente, mentre nella settimana ancora successiva dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina. Le
pagina 6 di 7 vacanze di Natale e di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori ad anni alterni, ricomprendendo il Natale o la vigilia e la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con accordi da definire entro il 1° dicembre per Natale e entro il 20 febbraio per Pasqua;
nel periodo estivo la minore trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- rigetta la richiesta del ricorrente di collocamento paritario e, per l'effetto, di mantenimento diretto;
- dispone che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 05 di ogni mese un contributo di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che l'NO CO sia percepito interamente dalla madre;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida CNF;
- rigetta la domanda di modifica dell'obbligo di ciascun coniuge di corrispondere il 50% delle rate del mutuo relativo all'immobile di proprietà della resistente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 8705/2025 tra:
con gli avv.ti Debora Caldini e Franca Roberta Chinigò; Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. Lorenzo Cirri Controparte_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI FORMULATE ALL'UDIENZA DEL 27.11.2025
Per il ricorrente: “conclude insistendo in via istruttoria per l'acquisizione dei documenti fiscali della convenuta;
nel merito il rinuncia alla domanda di aumento di un giorno Pt_1 di frequentazione, atteso il risultato dell'ascolto, e per il mantenimento si rimette al
Tribunale, rilevando che rispetto alla separazione non vi è accordo nella prosecuzione del pagamento del mutuo”
pagina 1 di 7 Per la resistente: “conclude per la conferma dell'attuale frequentazione e regime di mantenimento;
in via istruttoria chiede accertamenti della GDF sulle reali disponibilità economiche della controparte, con condanna alle spese”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
. A fondamento della domanda ha dedotto l'intervenuta sentenza di Controparte_1 separazione n. 3631/2024, passata in giudicato, il decorso del termine di legge e l'assenza di riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi. Ha rappresentato che la convivenza non è stata ripresa e che i rapporti si limiterebbero alla gestione della figlia minore, , la quale si sarebbe adattata al Per_1 nuovo assetto familiare. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di confermare l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, prevedendo tuttavia una frequentazione paritaria presso ciascun genitore, disporsi il mantenimento in forma diretta, con ripartizione al 50% dell'NO CO e delle spese straordinarie, confermare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, proprietaria esclusiva, non disporsi alcun assegno divorzile, in considerazione dell'autonomia economica di entrambi e, in particolare, di revocare l'impegno assunto in sede di separazione di contribuire al pagamento del 50% della rata del mutuo relativo all'immobile di proprietà esclusiva della resistente, ritenuto non più sostenibile e non giustificato in assenza di vincoli patrimoniali comuni. In via istruttoria, nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc n. 1, il ricorrente ha chiesto l'ammissione di prove orali sul rapporto padre-figlia e sull'idoneità del padre, l'eventuale ascolto della minore e l'acquisizione della documentazione reddituale e bancaria della resistente ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
2. All'udienza del 13.11.2025 è comparso innanzi alla Presidente il ricorrente assistito dai propri difensori. La Giudice, vista la ritualità della notifica ha dichiarato la contumacia della convenuta, ha ascoltato il ricorrente che ha confermato le proprie domande e illustrato la situazione familiare ed economica ed all'esito ha disposto l'audizione della minore.
3. Con comparsa depositata il 17.11.2025 la resistente si è costituita Controparte_1 in giudizio deducendo di non aver avuto conoscenza effettiva del ricorso introduttivo, atteso che la notifica non si sarebbe perfezionata e che la mancata costituzione nei termini pagina 2 di 7 non sarebbe imputabile a negligenza, bensì a causa non riferibile alla sua volontà. Ha pertanto formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa. Contestualmente ha chiesto la revoca del provvedimento di audizione della minore ritenendo che l'ascolto non Per_1 risponda a un'urgenza reale e potrebbe risultare pregiudizievole per la serenità della bambina, nonché il rinvio dell'udienza fissata al fine di consentire il pieno contraddittorio e la predisposizione delle difese. Si è riservata, all'esito della rimessione in termini, di svolgere ulteriori deduzioni sul merito, di produrre documentazione e di formulare richieste istruttorie, comprese quelle volte all'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente.
4. Con ordinanza del 17.11.2025 la Giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini, ritenendo la notifica formalmente regolare, ma ha disposto la revoca dell'udienza fissata per l'ascolto della minore e, al fine di garantire il contraddittorio, ha fissato l'udienza del 20.11.2025 per l'audizione dei genitori che, comparsi personalmente, hanno reso dichiarazioni in merito alla gestione dei tempi di frequentazione della figlia e alla rispettiva situazione abitativa ed economica. La Giudice ha, quindi, formulato proposta di definizione concordata alle condizioni della separazione, cui ha aderito la resistente ma non il ricorrente. Non raggiunto l'accordo, quindi, è stata fissata nuova udienza per l'ascolto della minore al 27.11.2025 all'esito della quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la Giudice si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
5. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione pagina 3 di 7 prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, all'esito del procedimento introdotto come giudiziale e trasformatosi in consensuale, con sentenza n. 3631 pubblicata il 21.11.2024. Alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (16.07.2025) pertanto, erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente (20.11.2024), oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Appare, inoltre, evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Pertanto, in accoglimento delle richieste delle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. In merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rigettate in quanto formulate nella fase conclusiva del giudizio e, pertanto, tardive ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 473-bis.17 c.p.c., oltre che prive di concreta rilevanza istruttoria perché generiche e valutative. Le circostanze dedotte risultano, infatti, già sufficientemente provate mediante la documentazione in atti e l'ascolto della minore, sicché ulteriori acquisizioni documentali o indagini esplorative si risolverebbero in un inutile aggravio del processo, in contrasto con i principi di concentrazione e economia processuale di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 175 c.p.c.
7. Quanto al regime di affidamento, non emergendo elementi idonei a derogare al principio di bigenitorialità che costituisce la regola, e la concorde richiesta dei genitori sul punto, atteso che l'attuale regime garantisce equilibrio e stabilità alla minore, si dispone l'affidamento condiviso al padre ed alla madre della minore nata a Persona_2
Firenze il 22.08.2014.
8. Quanto al collocamento, il padre ha richiesto il collocamento paritario della minore, prospettando una modifica del calendario di frequentazione per garantire una permanenza perfettamente equilibrata presso ciascun genitore. Tuttavia, dall'audizione della minore è emerso che tale soluzione non corrisponde alla sua volontà né al suo interesse. ha Per_1 dichiarato: «Io mi sono abituata alla frequentazione con la mamma e il papà; io non vorrei dei cambiamenti, perché trovo scomodo dover portare sempre con me i libri per il giorno dopo», aggiungendo «Io sto abbastanza con tutti e due. Io sto volentieri con tutti e due».
Ha inoltre precisato che il disagio deriverebbe dalla necessità di spostarsi con i libri scolastici e che trova l'attuale organizzazione soddisfacente e stabile. Tali dichiarazioni pagina 4 di 7 depongono nel senso di mantenere l'attuale regime, in quanto la minore manifesta equilibrio e serenità nella frequentazione attuale e non esprime alcun desiderio di ampliamento dei tempi presso il padre. Date tali premesse, quindi, il Collegio ritiene opportuno che la minore mantenga la domiciliazione prevalente presso la madre, ove ha la propria residenza, con conferma del calendario di frequentazione già stabilito in sede di separazione, che garantisce equilibrio e stabilità, prevedendo la permanenza con il padre nei fine settimana alterni e nei giorni infrasettimanali indicati, nonché la ripartizione delle vacanze e dei periodi estivi secondo gli accordi già vigenti e praticati fin dalla separazione.
9. Per quanto riguarda le decisioni di natura economica, stante il rigetto della richiesta di collocamento paritario, non potrà essere accolta la domanda di mantenimento diretto proposto dal ricorrente, poiché tale modalità presuppone una sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, condizione che non potrà ricorrere nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che deve essere confermato l'assetto economico definito in sede di separazione, atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente invariata. Il padre percepisce un reddito netto di circa €
1.600/1.800 mensili per tredici mensilità, oltre rimborsi spese, e sostiene il canone di locazione di € 486,00 mensili, nonché la quota del mutuo di € 360,00 e il contributo per la figlia. La madre, cancelliere presso il Tribunale per i Minorenni, percepisce un reddito analogo e beneficia dell'assegnazione della casa familiare, oltre che dell'NO CO e del contributo paterno. Entrambi i genitori dispongono di mezzi adeguati e non ricorrono elementi tali da giustificare una deroga all'assetto economico già stabilito in sede di separazione nel novembre del 2024. Pertanto, in applicazione dei principi di proporzionalità
e adeguatezza di cui all'art. 337-ter c.c., nonché del principio di stabilità degli accordi, si conferma il contributo paterno di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la percezione dell'NO CO da parte della madre quale genitore collocatario, e la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo le linee guida CNF.
10. In ordine alla questione del pagamento del mutuo, il ricorrente ha chiesto di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere la propria quota, deducendo l'eccessiva incidenza dell'onere sul proprio reddito e la necessità di destinare risorse all'acquisto di un immobile per sé e per la figlia. La resistente si è opposta, eccependo che il mutuo è stato stipulato pagina 5 di 7 congiuntamente nel 2015, è tuttora cointestato e riguarda l'immobile di proprietà esclusiva della resistente, già assegnato quale casa familiare, di talché l'obbligazione contrattuale deve permanere solidalmente tra i coniugi. Il Collegio ritiene che non ricorrano elementi idonei a modificare l'assetto definito in sede di separazione, tanto più che l'obbligazione paterna è diretta conseguenza, non già di volontarie condizioni della separazione, bensì della sussistenza di un vincolo contrattuale tuttora efficace e la ripartizione al 50% delle rate costituisce conseguenza della cointestazione del mutuo, non potendo essere disapplicata in assenza di accordo tra le parti. Deve essere pertanto rigettata la domanda di eliminazione dell'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere il 50% delle rate.
11. In ordine alle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, il Tribunale ritiene di dover porre le spese a carico del ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Casciano in Val di Pesa (FI) in data 12.09.2015 da n. a Firenze il 21.11.1971 e Parte_1 [...]
, n. a Cetraro (CS) il 04.06.1976, trascritto dall'Ufficiale di Stato CP_1
Civile del Comune di San Casciano in Val di Pesa al n. 35, parte II, serie A, anno 2015;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Persona_2
22.08.2014, ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
- conferma il calendario di frequentazione stabilito in sede di separazione, e quindi dispone che la figlia trascorra i fine settimana alterni con il padre, dal venerdì dall'uscita Per_1 da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella settimana successiva starà presso il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alla mattina seguente, mentre nella settimana ancora successiva dal lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina. Le
pagina 6 di 7 vacanze di Natale e di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori ad anni alterni, ricomprendendo il Natale o la vigilia e la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con accordi da definire entro il 1° dicembre per Natale e entro il 20 febbraio per Pasqua;
nel periodo estivo la minore trascorrerà tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- rigetta la richiesta del ricorrente di collocamento paritario e, per l'effetto, di mantenimento diretto;
- dispone che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 05 di ogni mese un contributo di € 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che l'NO CO sia percepito interamente dalla madre;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida CNF;
- rigetta la domanda di modifica dell'obbligo di ciascun coniuge di corrispondere il 50% delle rate del mutuo relativo all'immobile di proprietà della resistente;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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