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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2069/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16394/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020645802000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2128/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250020645802000 di € 350,62 per omesso pagamento della tassa auto dell'anno 2019, assunta come notificatale in data 5.6.2025.
La ricorrente sostiene essere maturata la prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, ma in via preliminare chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività posto che la cartella è stata notificata in data
28.5.2025 e non già in data 5.6.2025 ed essendo la notifica del ricorso avvenuta in data 1.9.2025.
Si è altresì costituita la Regione Campania, affermando di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico n. 964030631720 in data 3.8.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo atteso che dalla produzione documentale dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione risulta che l'atto impugnato è stato notificato nel maggio 2025, sicché l'azione impugnatoria è stata tardivamente promossa in data 1.9.2025.
Inoltre, il ricorso è infondato anche nel merito poiché dalla produzione documentale della Regione
Campania risulta che la ricorrente ha ricevuto l'avviso prodromico in data 3.8.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono in liquidate, per ciascuna parte, in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00; somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 664,00, oltre rimborso del 15% di € 99,60 per un totale di € 763,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16394/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020645802000 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2128/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250020645802000 di € 350,62 per omesso pagamento della tassa auto dell'anno 2019, assunta come notificatale in data 5.6.2025.
La ricorrente sostiene essere maturata la prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, ma in via preliminare chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività posto che la cartella è stata notificata in data
28.5.2025 e non già in data 5.6.2025 ed essendo la notifica del ricorso avvenuta in data 1.9.2025.
Si è altresì costituita la Regione Campania, affermando di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico n. 964030631720 in data 3.8.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo atteso che dalla produzione documentale dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione risulta che l'atto impugnato è stato notificato nel maggio 2025, sicché l'azione impugnatoria è stata tardivamente promossa in data 1.9.2025.
Inoltre, il ricorso è infondato anche nel merito poiché dalla produzione documentale della Regione
Campania risulta che la ricorrente ha ricevuto l'avviso prodromico in data 3.8.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono in liquidate, per ciascuna parte, in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00; somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 664,00, oltre rimborso del 15% di € 99,60 per un totale di € 763,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60.